Ai sensi del presente Accordo e nella misura in cui non emerge altro dal contesto:
- «autorità aeronautica» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica del Sudafrica, il Ministro responsabile dell’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni previste nel presente Accordo;
- «servizi convenuti» indicano i servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo per il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali;
- «Accordo» indica il presente Accordo, il suo Allegato, compresi tutti gli emendamenti all’Accordo o all’Allegato;
- «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, inclusi:(a)ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione o ogni relativo emendamento, sempre che questo allegato o questo emendamento siano vincolanti per entrambe le Parti nella forma delle loro leggi nazionali applicabili e in vigore nei loro Stati,(b)ogni emendamento entrato in vigore conformemente all’articolo 94(a) della Convenzione e ratificato dalle Parti nella forma delle loro leggi nazionali applicabili e in vigore nei loro Stati;
- «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
- «attrezzature normali» indicano altri oggetti oltre alle provviste e ai pezzi di ricambio mobili, impiegati a bordo dell’aeromobile durante il volo, compresi le attrezzature di pronto soccorso e i mezzi di sopravvivenza;
- (viii) «pezzi di ricambio» indicano oggetti per riparazioni o sostituzioni da integrare nell’aeromobile;
- «linea convenuta» indica una delle linee convenute nell’Allegato all’Accordo;
- «tariffa» indica i prezzi che devono essere riscossi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, compresi i prezzi e le condizioni per l’intermediazione e per altri servizi supplementari, eccettuate le rimunerazioni e le condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto gli viene attribuito nell’articolo 2 della Convenzione;
- «tasse di utilizzazione» indicano le tasse imposte alle imprese di trasporti aerei per l’utilizzazione dell’aeroporto e delle installazioni di navigazione aerea da parte degli aeromobili, del loro equipaggio e dei passeggeri, comprese le relative prestazioni e installazioni.