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Accordo tra la Svizzera e l’Algeria concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 18 giugno 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1963 Entrato in vigore il 13 giugno 1967

RU 1967 1097; FF 1963 I 1310

Traduzione

(Stato 13 giugno 1967)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare

considerato che la Svizzera e l’Algeria (dappresso «Parti») partecipano alla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

desiderosi di agevolare lo sviluppo dei trasporti aerei e di perseguire, nella misura più vasta, la cooperazione internazionale, in questo campo.

hanno designato i loro plenipotenziari, debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

  1. Il termine «Convenzione» significa la Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19442,
  2. L’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3, per l’Algeria, la Direzione dei Trasporti, sottodirezione dell’aviazione civile, oppure, nei due casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esercitare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. L’espressione «impresa designata» significa l’impresa di trasporti aerei designata da una delle Parti per l’esercizio dei servizi convenuti, conformemente all’articolo 3 del presente accordo;
  4. La parola «territorio» indica quello definito nell’articolo 2 della Convenzione.

Art. 2

Ciascuna Parte accorda all’altra Parte i diritti specificati nel presente accordo, intesi a stabilire i servizi aerei sulle linee indicate nella tavola annessa. Tali servizi e linee sono denominati in seguito «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salvo restando le disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte deve beneficiare, nell’esercizio dei servizi internazionali, dei seguenti diritti:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. eseguire, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare nel traffico internazionale, sul territorio suindicato, passeggeri, merci o colli postali, nei punti indicati nell’allegato.

Art. 3

Ciascuna Parte è autorizzata a designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione è notificata per iscritto alle autorità aeronautiche di una Parte da quelle dell’altra.

La Parte che ha ricevuto la notificazione accorda, senza indugio, all’impresa designata dall’altra Parte, l’autorizzazione d’esercizio necessaria, salvo restando le disposizioni dei numeri 3 e 4 seguenti.

Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere; dall’impresa designata dall’altra Parte, la prova di essere in grado di adempiere le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati normalmente dalle autorità suindicate, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, giusta le disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, prevista al numero 2, oppure di imporre le condizioni ritenute necessarie all’esercizio dei diritti indicati nell’articolo 2 del presente accordo da parte dell’impresa designata, qualora non abbia la prova che l’aliquota maggiore della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Appena ricevuta l’autorizzazione, prevista la numero 2, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, l’esercizio di tutti i servizi convenuti a condizione che sia in vigore, per il servizio pertinente, una tariffa stabilita conformemente all’articolo 10 del presente accordo.

Art. 4

Ciascuna Parte ha, rispetto all’impresa designata dall’altra, il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio oppure di sospendere l’esercizio dei diritti indicati nell’articolo 2, o di sottoporlo alle condizioni reputate necessarie, qualora:

  1. essa non abbia la prova che l’aliquota maggiore di proprietà e il controllo effettivo di questa impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini,
  2. tale impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato questi diritti,
  3. questa impresa non eserciti i servizi convenuti alle condizioni stabilite nel presente accordo e nell’allegato.

Un tale diritto può essere esercitato soltanto dopo la consultazione dell’altra Parte, a meno che la revoca, la sospensione o l’imposizione delle condizioni previste nel numero 1 del presente articolo, non risultino direttamente necessarie ad evitare nuove infrazioni alle leggi o ai regolamenti.

Art. 5

Le imprese designate fruiscono, per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti, di possibilità uguali e adeguate.

L’impresa designata da una Parte deve tenere in considerazione gli interessi dell’impresa designata dall’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest’ultima impresa.

Su ciascuna delle linee indicate nell’allegato, i servizi convenuti sono intesi essenzialmente a offrire, in base a un coefficiente d’impiego ritenuto ragionevole, una capacità adattata alle richieste normali del traffico aereo internazionale, in provenienza e a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa esercitante tale servizio.

L’impresa designata da una Parte può soddisfare le richieste del traffico tra i territori di terzi Paesi e il territorio dell’altra Parte, nelle misura in cui tali richieste non siano soddisfatte dai servizi locali e regionali. La capacità offerta per soddisfare a questi bisogni deve essere adeguata alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti e alla domanda di traffico in provenienza e a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa.

Art. 6

Gli aeromobili utilizzati nel servizio internazionale dall’impresa designata da una Parte, come anche l’attrezzatura normale, le riserve di carburante e di lubrificante, le provviste di bordo comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esenti, all’entrata nel territorio dell’altra Parte da ogni dazio, spesa d’ispezione oppure da altri diritti o tasse, sempreché tali attrezzature, riserve e provviste non abbandonino gli aeromobili fino alla loro riesportazione.

Sono parimente esonerati dai medesimi diritti e da analoghe spese e tasse, salvo restando le indennità per i servizi resi:

  1. Le provviste di bordo imbarcate nel territorio di una Parte, entro i limiti stabiliti dall’autorità di questa Parte, e destinate al consumo a bordo degli aeromobili utilizzati nel servizio internazionale dall’altra Parte;
  2. I pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo, importati nel territorio di una Parte e destinati alla manutenzione o alla riparazione degli aeromobili utilizzati nel servizio internazionale;
  3. I carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili, utilizzati nel servizio internazionale, dall’impresa designata dall’altra Parte, anche qualora queste provviste debbano essere impiegate nel tratto di volo eseguito sopra il territorio della Parte, dove essi sono stati imbarcati.

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e le provviste che si trovano a bordo degli aeromobili utilizzati dall’impresa designata di una Parte, non devono essere scaricati sul territorio dell’altra Parte senza il consenso delle autorità doganali di tale territorio. In questo caso essi possono soggiacere alla sorveglianza delle autorità menzionate sino alla riesportazione o fino al momento in cui essi saranno destinati ad altri fini, conformemente alle norme doganali.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte, che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata, sottostanno a un controllo molto semplificato. Per i bagagli e le merci in transito diretto non sono riscossi né dazi né altre tasse analoghe.

Art. 8

Le leggi e i regolamenti di una Parte, che, rispetto al territorio di quest’ultima disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aera internazionale, nonché il loro volo in transito attraverso il territorio suindicato si applicano all’impresa designata dall’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul territorio di quest’ultima l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei passeggeri, degli equipaggi, delle merci o dei colli postali, e segnatamente riguardo alle formalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione o d’immigrazione, di dogana oppure al regime monetario e ai provvedimenti sanitari, si applicano ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci o ai colli postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata da una Parte, quando essi si trovano sul territorio menzionato.

Ciascuna Parte si impegna a non favorire le proprie imprese rispetto all’impresa designata dall’altra, nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte, sono riconosciuti validi dall’altra Parte per tutto il tempo in cui essi sono in vigore.

Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere la validità, per il sorvolo del proprio territorio, dei brevetti d’idoneità e delle licenze rilasciati, o convalidati, ai propri cittadini, dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Art. 10

Le tariffe di ogni servizio convenuto sono stabilite ragionevolmente e considerando ogni elemento determinate e segnatamente l’economia aziendale, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei.

Tali tariffe sono stabilite, possibilmente, di comune accordo, dalle imprese designate delle due Parti e dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che esercitano i loro servizi sulla stessa linea o una sua parte. Le imprese designate devono possibilmente attuare tale accordo, ricorrendo al sistema tariffario stabilito dall’organismo internazionale, il quale, normalmente, emana le norme pertinenti.

Le tariffe così stabilite vanno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti 30 giorni innanzi la data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine può essere ridotto, salvo restando il consenso delle autorità suindicate.

Se le imprese designate non giungono ad un accordo oppure se le tariffe non sono state approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte, le autorità aeronautiche delle due Parti s’impegnano a stabilire le tariffe di comune accordo.

In difetto di tale intesa, la controversia è sottoposta al tribunale arbitrale previsto all’articolo 14 seguente.

Le tariffe stabilite restano in vigore fino al momento in cui verranno fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo o a quelle dell’articolo 14.

Art. 11

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a richiesta, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe sul volume di traffico effettuato nei servizi convenuti.

Art. 12

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano periodicamente per controllare l’applicazione dei principi stabiliti dal presente accordo e l’attuazione soddisfacente degli scopi di quest’ultimo.

Art. 13

Qualora una delle Parti reputi auspicabile la modificazione di una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può domandare una consultazione all’altra Parte. Tale consultazione può essere avviata tra le autorità aeronautiche, sia oralmente, sia per corrispondenza; essa, tuttavia, deve iniziare entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione. Qualsiasi emendamento, così stabilito, entra in vigore dopo essere stato confermato mediante uno scambio di note diplomatiche.

Le autorità aeronautiche delle Parti possono stabilire direttamente le modificazioni dell’allegato al presente Accordo.

Art. 14

Intervenendo una controversia tra le Parti, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta da negoziati diretti o per via diplomatica, essa è sottoposta, a richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale composto di 3 arbitri.

A tale scopo, ciascuna Parte nomina un arbitro; i due arbitri ne designano un terzo scegliendolo tra i cittadini di un terzo Stato, in qualità di presidente. Qualora, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui le Parti hanno proposto di adire la via arbitrale, i due arbitri non siano ancora stati nominati, oppure, entro la fine del mese successivo, non sia stato designato il presidente, ciascuna Parte può domandare al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, (dappresso OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

Le Parti s’impegnano a conformarsi ad ogni decisione sancita in applicazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte sopporta le spese di rimunerazione per l’attività svolta dal proprio arbitro e la metà di quelle inerenti alla rimunerazione del presidente. Il tribunale arbitrale decide sulla ripartizione di altre spese, risultanti da questa procedura.

Art. 15

Il presente accordo e le eventuali modificazioni devono essere registrati presso l’OACI.

Art. 16

Il presente accordo e l’allegato devono conformarsi a qualsiasi convenzione multilaterale, la quale potesse vincolare le due Parti.

Art. 17

Ogni Parte può, in ogni momento, comunicare all’altra il desiderio di disdire il presente Accordo. Tale notificazione deve essere simultaneamente presentata all’OACI. La disdetta ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, se essa non è stata tuttavia ritirata, di comune accordo, entro il termine suindicato. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo la data di ricezione da parte dell’OACI.

Art. 18

Il presente accordo sarà applicato dieci giorni dopo la firma. Esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno vicendevolmente comunicato l’adempimento delle proprie formalità costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Algeri, il 18 giugno 1963, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica algerina democratica e popolare:

Fritz Stalder

Mehraz

Allegato

Tavola delle linee

I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare i servizi aerei:

  1. Da punti situati in Svizzera verso punti in Algeria e viceversa.

II

Linee sulle quali l’impresa designata dall’Algeria può esercitare i servizi aerei:

  1. Da punti situati in Algeria verso punti in Svizzera e viceversa.
Accordo tra la Svizzera e l’Algeria concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 18 giugno 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1963 Entrato in vigore il 13 giugno 1967 | Lexipedia | Lexipedia