Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per la Repubblica di Bulgaria, la Direzione generale per l’amministrazione dell’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci, nonché le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
- la locuzione «sede principale delle attività» in riferimento ad un’impresa di trasporti aerei indica il luogo in cui l’impresa designata è istituita e registrata conformemente alle corrispondenti leggi e regolamenti nazionali, dove essa detiene una parte essenziale del proprio esercizio e del proprio capitale sotto forma di installazioni materiali, dove paga le imposte, ha immatricolato e stazionato i propri aeromobili e dove ha assunto un numero considerevole di cittadini in funzioni direttive, tecniche e di esercizio.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.