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0.748.127.192.14

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Bulgaria
concernente il traffico aereo di linea

RU 2008 1873

Traduzione1

Concluso l’11 maggio 2005
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 gennaio 2008

(Stato 6 gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria,
(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile d’ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare le singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia generale nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per la Repubblica di Bulgaria, la Direzione generale per l’amministrazione dell’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci, nonché le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  8. la locuzione «sede principale delle attività» in riferimento ad un’impresa di trasporti aerei indica il luogo in cui l’impresa designata è istituita e registrata conformemente alle corrispondenti leggi e regolamenti nazionali, dove essa detiene una parte essenziale del proprio esercizio e del proprio capitale sotto forma di installazioni materiali, dove paga le imposte, ha immatricolato e stazionato i propri aeromobili e dove ha assunto un numero considerevole di cittadini in funzioni direttive, tecniche e di esercizio.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, sul suddetto territorio, scali non commerciali;
  3. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto d’imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per l’approntamento dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di ognuna delle imprese designate a effettuare trasporti aerei internazionali fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente le frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali offerti sul mercato in base a considerazioni commerciali. In conformità con questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero di destinazioni o la regolarità dei servizi oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’entrata e l’uscita, sul proprio territorio, degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra il suddetto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita, sul proprio territorio, di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre le persone e le cose si trovano nel suddetto territorio.

Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono notificate per scritto alle autorità aeronautiche delle due Parti.

Una volta ricevuta la notifica di una simile designazione, le autorità aeronautiche accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che esse ritengono necessari, vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora le suddette autorità non abbiano la prova che le imprese abbiano la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate, che vi siano immatricolate e che siano titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che esse reputano necessarie per l’esercizio dei suddetti diritti se:

  1. le suddette imprese non possono provare di avere la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e di essere titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte; oppure se
  2. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
  3. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

I diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte, a meno che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 6 e di ogni altra convenzione o protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione menzionate nel paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri d’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre di buon grado qualsiasi richiesta dell’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

In caso d’incidente o di minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili, oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di tale Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda non pervengono a un’intesa soddisfacente, sussiste un motivo sufficiente per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese dell’altra Parte o per sottoporle a condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza dei documenti di viaggio

Ciascuna Parte si dichiara disposta ad adottare misure per garantire la sicurezza dei suoi passaporti e di altri documenti di viaggio.

A questo proposito ciascuna Parte si dichiara disposta a svolgere controlli sulla produzione, il rilascio, la verifica e l’uso conformi alla legge dei passaporti e degli altri documenti di viaggio o di identità rilasciati da questa Parte o su mandato di essa.

Ciascuna Parte si dichiara inoltre disposta ad avviare o a migliorare le procedure atte a garantire che i documenti di viaggio e di identità da essa rilasciati siano fatti in modo da non poter essere facilmente utilizzati abusivamente e modificati, riprodotti o rilasciati illegalmente.

Secondo gli scopi summenzionati, ciascuna Parte rilascia i suoi passaporti e altri documenti di viaggio conformemente ai pertinenti documenti dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Ciascuna Parte si dichiara altresì disposta a scambiare ulteriori informazioni pratiche sui documenti di viaggio falsificati o contraffatti e a collaborare con l’altra Parte allo scopo di rafforzare le misure contro l’uso illegale di documenti di viaggio, compresi la falsificazione e la contraffazione di documenti di viaggio, l’uso di documenti di viaggio falsificati o contraffatti, l’uso di documenti di viaggio validi da parte di impostori, l’abuso di documenti di viaggio autentici da parte dei loro legittimi titolari a scopo di reato, l’uso di documenti di viaggio scaduti o revocati e l’uso di documenti di viaggio ottenuti in modo fraudolento.

Art. 9 Passeggeri non ammessi e privi di documenti e persone espulse

Ciascuna Parte si dichiara disposta ad istituire efficaci controlli alla frontiera.

A questo scopo ciascuna Parte si dichiara disposta ad applicare gli standard e le raccomandazioni dell’allegato 9 (Facilitation) della Convenzione concernente i passeggeri non ammessi e privi di documenti e le persone espulse, al fine di rafforzare la collaborazione nella lotta alla migrazione illegale.

Secondo gli scopi summenzionati, ciascuna Parte si dichiara disposta a rilasciare o accettare, a seconda dei casi, la lettera relativa a documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti o a documenti autentici esibiti da impostori, come sancito nell’appendice 9 b) dell’allegato 9, quando essa agisce in virtù dei pertinenti paragrafi del capitolo 3 dell’allegato relativo al sequestro di documenti di viaggio illegali, falsificati o contraffatti.

Art. 10 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o riconosciuti validi dall’altra Parte o da un altro Stato.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli equipaggi, gli aeromobili o il loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda.

Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in tutti i campi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione, la prima Parte notifica alla seconda queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime, e l’altra Parte deve adottare adeguate misure per rimediarvi. Se l’altra Parte omette di adottare misure adeguate entro quindici (15) giorni oppure entro una scadenza più lunga concordata, vi è motivo di applicare l’articolo 6 del presente Accordo.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che ogni aeromobile esercitato da imprese di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing a loro nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere oggetto di un’ispezione (denominata nel presente articolo «ispezione dell’area di traffico») a bordo o nel suo ambito da rappresentanti autorizzati dell’altra Parte per quanto concerne la validità dei certificati di navigabilità e delle licenze dell’equipaggio nonché lo stato visibile dell’aeromobile e delle sue attrezzature, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti.

la Parte che effettua l’ispezione è libera di desumere, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o le licenze per questo aeromobile o per l’equipaggio, oppure i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono oppure superano i requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o diverse di queste ispezioni dell’area di traffico danno adito a seri motivi di temere che:

  1. un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime prescritte nella Convenzione; o che
  2. sussiste una lacuna a livello di manutenzione effettiva ed applicazione dei requisiti minimi di sicurezza prescritti nella Convenzione,

Nel caso in cui l’accesso a un aeromobile esercitato da imprese di una Parte o a loro nome per effettuare un’ispezione dell’area di traffico in applicazione delle disposizioni del summenzionato paragrafo 5 sia negato da rappresentanti di queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi di timore, del genere di quelli menzionati al paragrafo 6, e può trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare subito, a titolo temporaneo, l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa dell’altra Parte nel caso in cui, a seguito dell’ispezione dell’area di traffico, dell’accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, oppure a seguito di colloqui o altrimenti, una Parte giunga alla conclusione che siano necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure adottate da una Parte in conformità ai paragrafi 4 o 8 del presente articolo saranno abrogate non appena vengono a mancare i motivi che hanno richiesto l’adozione di tali misure.

Art. 11 Leasing

Ciascuna Parte può impedire, per i servizi menzionati nel presente Accordo, l’uso di aeromobili presi in leasing che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione ) e 10 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo il precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggio) da qualsiasi impresa, comprese altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che dà gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 12 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate di una Parte, nonché il loro equipaggiamento ordinario, le riserve di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che tali equipaggiamenti, accessori e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione.

Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e l’ordinario equipaggiamento di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali;
  3. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte, anche se queste provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche i veicoli a motore, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che detto materiale e attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

L’ordinario equipaggiamento di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 13 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea, nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 14 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’entrata in vigore delle modifiche.

Art. 15 Attività commerciale

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono i provvedimenti idonei ad assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte possano esercitare le loro attività in modo adeguato.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese designate di ciascuna Parte, oppure con imprese di Stati terzi, accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d’esercizio.

Art. 16 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel loro Paese le eccedenze di introiti rispetto alle spese locali, realizzate col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 17 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle proprie autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di diritti dei consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese;
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i territori delle Parti. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può domandare consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

Art. 18 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari che vogliono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno cinque (5) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 19 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 20 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, interpretazione, applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono avere luogo tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 21 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri designano un presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide sulla suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 22 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è stata concordata tra le Parti, entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali.

Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo che vincola ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La notifica va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa effettiva alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può tuttavia essere revocata di comune intesa.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 24 Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dal ricevimento della seconda nota diplomatica, scambiata reciprocamente tra le Parti, nella quale esse confermano che sono adempiute le relative formalità costituzionali concernenti la sua entrata in vigore. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 19 dicembre 1967 7 firmato a Sofia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare di Bulgaria concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia, l’11 maggio 2005, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, tedesca e bulgara, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Rudolf Knoblauch

Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria:

Nikolay Vassilev

Allegato

Tavole delle linee

A. Linee sulle quali le imprese designate dalla Bulgaria possono esercitare servizi aerei:

Da punti in Bulgaria attraverso punti di scalo intermedi in Europa verso ogni punto in Svizzera e oltre verso ogni punto in Europa.

B. Linee sulle quali le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Da punti in Svizzera attraverso punti di scalo intermedi in Europa verso ogni punto in Bulgaria e oltre verso ogni punto in Europa.

Note:Le imprese designate di ciascuna Parte possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:1.eseguire voli in una direzione o in entrambe;2.combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;3.omettere scali in un qualsiasi punto o in più punti;4.in tutti i punti, trasferire traffico tra i propri aeromobili.