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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente i trasporti aerei regolari internazionali Conchiuso il 27 febbraio 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 25 novembre 1974 Entrato in vigore con scambio di note l’8 aprile 1975

RU 1975 944; FF 1974 1612

Traduzione1

(Stato 8 aprile 1975)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Guatemala,

considerato che la Svizzera e il Guatemala fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, 2

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei e

animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato loro plenipotenziari:

Il Consiglio Federale Svizzero
Il signor Gottlieb Gut
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Svizzera in Guatemala

Il Governo della Repubblica del Guatemala
Il signor Jorge Arenales Catalán
Ministro degli Affari Esteri

i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto di conchiudere l’Accordo conte-nuto negli articoli seguenti:

Art. 1

Per l’Applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443,
  2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio Aeronautico Federale4 e, per il Guatemala, il Ministro delle Comunicazioni e Lavori Pubblici o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
  3. l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Art. 2

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio di servizio internazionale, dei seguenti diritti:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e posta.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’eser-cizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Appena informata della designazione l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata l’autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall’impresa designata dall’altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Ricevuta che sia l’autorizzazione d’esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Art. 4

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dall’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2, oppure di sottoporre l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e nel suo Allegato.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5

Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’im-presa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati e servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Art. 6

Gli aeromobili in servizio internazionale dall’impresa designata dell’una o dell’altra Parte come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, saranno all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d’ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti, riserve e provviste rimangono a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Vanno parimente esonerati da questi stessi diritti, spese e tasse, eccetto le tasse per servizi prestati:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio dell’una o dell’altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata del-l’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e l’attrezzatura normale di bordo, importati sul territorio dell’una o dell’altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

L’attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con l’autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 7

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte Contraente, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Art. 8

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio sono pure applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Per l’impiego degli aeroporti ed altre agevolazioni offerti da una Parte, l’impresa designata dell’altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli altri aeromobili adibiti a servizi internazionali regolari.

L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell’altra; le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Art. 9

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 10

Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinati, comprendenti le spese d’esercizio, un utile normale, le caratteristiche di ogni singolo servizio e le tariffe di altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposta in materia.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.

Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti; da questo momento i servizi saranno sospesi fino a nuova intesa.

Art. 11

Ciascuna Parte s’impegna di accordare, all’impresa designata dell’altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d’introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Art. 12

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti e, a loro discrezione, su altre attività di trasporto aereo esulanti dai servizi convenuti.

Art. 13

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni concernenti l’interpretazione, l’applicazione o modificazione del presente Accordo.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della relativa dimanda.

Art. 14

Qualsiasi modificazione del presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ogni modificazione dell’Allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 15

Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

A tal fine, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dal giorno in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la riparazione delle relative spese.

Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 16

Il presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.

Art. 17

Il presente Accordo e il suo Allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che vincolasse le Parti contraenti.

Art. 18

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra l’intenzione di disdire il presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all’OACI.

La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l’abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.

Art. 19

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Guatemala, il ventisette febbraio millenovecentosettantaquatro, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Per il
Governo del Guatemala:

Gottlieb Gut

Jorge Arenales

Allegato

A. Tavola delle linee

I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti di destinazione
nel Guatemala

Punti oltre

Punti in Svizzera

Amsterdam
Bruxelles
Parigi
Londra
Shannon
Madrid
Lisbona
Malaga
Casablanca
Las Palmas
Santa Maria
Hamilton (Bermuda)
Montreal
Boston
Nassau
Port-au-Prince
Saint-Domingue
Montego Bay
Kinsgton
Port of Spain
Caracas
Barranquilla

Città di Guatemala
Flores (Petén)

Acapulco
Guadalajara

II

Linee sulle quali l’impresa designata dal Guatemala può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti di destinazione
in Svizzera

Punti oltre

Punti nel
Guatemala

San Salvador
Managua
San José
Panama
Barranquilla
Caracas
Port of Spain
Kingston
Montego Bay
San Juan
Saint-Domingue o
Port-au-Prince o
Antigua
Fort de France
Point à Pitre
San Pedro Sula
Nassau
Miami
Montreal
Hamilton (Bermuda)
Santa Maria o
Las Palmas
Lisbona
Malaga o Madrid
Londra
Parigi
Bruxelles
Amsterdam

Due punti
in Svizzera:
Basilea o
Ginevra e Zurigo

Francoforte
Amburgo
Copenhagen o
Stoccolma
Praga
Vienna
Roma

B. Note

1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire punti non menzionati nelle tavole delle linee senza tuttavia diritto di traffico tra detti punti e il territorio dell’altra Parte contraente.

3. I punti menzionati nelle tavole delle linee come punti intermedi possono, a scelta delle imprese designate, essere serviti come punti oltre e parimenti i punti oltre come punti intermedi, alla condizione che la linea servita sia ragionevolmente diretta.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente i trasporti aerei regolari internazionali Conchiuso il 27 febbraio 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 25 novembre 1974 Entrato in vigore con scambio di note l’8 aprile 1975 | Lexipedia | Lexipedia