Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 , del relativo Protocollo complementare per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti, nonché delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni e alle pratiche raccomandate relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la propria sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
Ciascuna Parte si impegna a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio e ad adottare provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica.
Nel caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale evento o minaccia.
Ciascuna Parte adotta tutti i provvedimenti che ritiene praticabili al fine di garantire che un aeromobile oggetto di una cattura illecita o di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio venga trattenuto al suolo fino a quando il decollo si rende indispensabile in base a motivi superiori di protezione della vita umana. Sempre che siano attuabili, simili misure vanno prese sulla base di consultazioni reciproche.
Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione di esercizio e l’omologazione tecnica di una o più imprese dell’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici giorni.