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0.748.127.194.89

Accordo
concernente i trasporti aerei
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Libano

RU 20051649

Traduzione1

Concluso il 10 giugno 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 dicembre 2004

(Stato 12 aprile 2005)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Libano,

(di seguito chiamati «Parti»);

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei sul mercato sottoposto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alla imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e solleciti a incoraggiare le imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono svantaggiosamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, inclusi:(i)ogni emendamento entrato in vigore in virtù dell’articolo 94(a) della Convenzione e ratificato da entrambe le Parti; e(ii)ogni allegato od ogni emendamento pertinenti adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione, sempre che detto allegato o detto emendamento sia applicabile per le due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a detto ufficio e, per la Repubblica del Libano, la Direzione generale dell’aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a detta direzione;
  3. il termine «Accordo» significa il presente Accordo, i suoi Allegati e tutti i relativi emendamenti;
  4. le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scalo a scopo non commerciale» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
  5. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
  6. il termine «prezzo» indica ogni prezzo, tariffa o tassa per il trasporto dei passeggeri (e dei loro bagagli) e/o delle merci (esclusi gli invii postali) nei trasporti aerei riscossi dalle imprese designate, inclusi i loro agenti, e le condizioni relative alla disponibilità di simili prezzi, tariffe e tasse.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i seguenti diritti per l’esercizio di servizi aerei internazionali regolari da parte delle imprese designate dell’altra Parte:

  1. il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il loro territorio;
  2. il diritto di effettuare, su detto territorio, scali a scopi non commerciali;
  3. altri diritti convenuti nel presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, i loro bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3 Designazione e autorizzazione

1. Ogni Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l’esercizio dei trasporti aerei internazionali in conformità con il presente Accordo e di ritirare o modificare tali designazioni. Queste designazioni sono oggetto di una notificazione scritta per via diplomatica all’altra Parte.

Alla ricezione di una siffatta designazione e di domande formulate in buona e debita forma dall’impresa designata per ottenere autorizzazioni di esercizio od omologazioni tecniche, l’altra Parte rilascia queste autorizzazioni e omologazioni tecniche entro un termine quanto breve possibile, a condizione che:

  1. il controllo effettivo di detta impresa appartenga alla Parte che ha designato l’impresa o ai suoi cittadini oppure a entrambi;
  2. l’impresa sia in grado di rispettare le disposizioni delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti normalmente applicati all’esercizio dei trasporti aerei internazionali dalla Parte che esamina la domanda o le domande; e
  3. la Parte che designa l’impresa mantenga ed esegua le norme stipulate nell’articolo 6 (sicurezza) e nell’articolo 7 (sicurezza della navigazione aerea).

Art. 4 Revoca dell’autorizzazione

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, di sospendere temporaneamente o di limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica di un’impresa designata dell’altra se:

  1. il controllo effettivo di detta impresa non è detenuto dall’altra Parte o dai suoi cittadini o da entrambi;
  2. detta impresa non ha osservato le leggi, le ordinanze e i regolamenti menzionati nell’articolo 5 (applicazione delle leggi) del presente Accordo, o se
  3. l’altra Parte non mantiene né esegue le norme indicate nell’articolo 6 (sicurezza) del presente Accordo.

Sempre che non siano necessari provvedimenti urgenti per prevenire altre infrazioni alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i diritti stabiliti nello stesso possono essere esercitati solamente dopo avere consultato l’altra Parte.

Il presente articolo non limita i diritti di una Parte di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica di un’impresa designata dell’altra Parte, o di imporre loro condizioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 (sicurezza della navigazione aerea).

Art. 5 Applicazione di leggi, ordinanze e regolamenti

Le leggi, le ordinanze e i regolamenti che reggono sul territorio di una Parte le operazioni e la navigazione degli aeromobili devono essere osservate dalle imprese dell’altra Parte all’arrivo, alla partenza e durante il soggiorno su detto territorio.

All’arrivo, alla partenza, nonché durante il soggiorno di un aeromobile sul territorio di una Parte, le leggi, le ordinanze e i regolamenti che reggono su questo territorio l’entrata e l’uscita dei passeggeri, dei membri d’equipaggio o della merce (inclusi le ordinanze e i regolamenti relativi alle formalità d’entrata, alla registrazione, alla sicurezza, all’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena o, nel caso della posta, alle prescrizioni postali) devono essere rispettati da questi passeggeri e membri d’equipaggio o da chiunque agisce in loro nome, nonché, per quanto concerne la merce, dalle imprese designate dell’altra Parte.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria o una qualunque altra impresa rispetto a un’impresa designata dell’altra Parte per l’esercizio di trasporti aerei internazionali dello stesso tipo quanto all’applicazione delle ordinanze relative alla dogana, all’immigrazione e alla quarantena nonché di ordinanze analoghe.

Passeggeri, bagagli e merci in transito diretto sul territorio di una delle Parti, che non abbandonano la zona dell’aeroporto loro riservata a tale scopo, non sono sottoposti ad alcuna verifica, salvo che misure di sicurezza, indagini in materia di sostanze stupefacenti o circostanze particolari esigano diversamente. Bagagli e merci in transito diretto saranno esonerati dai dazi doganali e da altre tasse dello stesso genere.

Art. 6 Sicurezza

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ogni Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ogni Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte.

Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime che possono essere stabilite in base alla Convenzione, all’altra Parte vengono notificati queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste esigenze minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure correttive per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, la Parte interessata si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica per un’impresa designata o le imprese designate dell’altra Parte.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile che vincola le Parti.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aero-mobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza, dei passeggeri o dei membri dell’equipaggio, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando la presa di contatto reciproca e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

Ciascuna Parte intraprende tutte le misure necessarie che reputa attuabili al fine di garantire che un aeromobile dell’altra oggetto di una cattura illecita o di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio venga trattenuto al suolo, a meno che il suo decollo si renda indispensabile in base a motivi superiori di protezione della vita umana. Per quanto possibile, simili misure vanno prese sulla base di consultazioni reciproche.

Se una Parte ha un valido motivo di credere che l’altra deroghi alle disposizioni del presente articolo, le sue autorità aeronautiche possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente nei relativi punti controversi entro 15 giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica di un’impresa designata dell’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi 15 giorni.

Art. 8 Attività commerciali

Le imprese designate di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire, sul territorio dell’altra, rappresentanze per promuovere il traffico aereo e la vendita di servizi di traffico aereo.

Le imprese designate di ogni Parte sono autorizzate, conformemente alle leggi e ai regolamenti dell’altra relative all’entrata, alla dimora e all’occupazione, a far venire e occupare sul territorio dell’altra il loro proprio personale specializzato di direzione, di vendita, di esercizio, tecnico e di altro genere necessario per la fornitura dei servizi di traffico aereo.

Ogni impresa designata ha il diritto di scegliere, nel territorio dell’altra Parte, tra agenti abilitati ai servizi di assistenza al suolo in concorrenza tra loro.

Ogni impresa designata di una Parte può partecipare alla vendita di servizi di traffico aereo sul territorio dell’altra Parte direttamente o, a sua scelta, per mezzo dei suoi agenti. Ogni impresa designata può vendere tali servizi e ognuno è libero di acquistarli nella valuta di quel territorio o in valute estere liberamente convertibili.

Ogni impresa designata ha, su domanda, il diritto di convertire e di trasferire nel suo Paese gli introiti eccedenti le spese locali. Conversioni e trasferimenti sono autorizzati immediatamente e senza limitazioni o tassazione al corso del cambio applicabile a transazioni e versamenti correnti, in vigore alla data in cui l’impresa sottopone la domanda iniziale di trasferimento.

Le imprese designate di ogni Parte possono pagare in valuta locale le spese locali, incluso l’acquisto di carburante, sul territorio dell’altra. Esse hanno piena libertà su questo territorio di provvedere a tali esborsi con valute liberamente convertibili, conformemente alle disposizioni locali in materia.

Nell’esercizio o nell’offerta di servizi aerei internazionali conformemente al presente Accordo, ogni impresa designata può concludere accordi di cooperazione con qualsiasi altra impresa designata, inclusi, ma non soltanto, accordi di «code sharing» o di «leasing».

Art. 9 Dazi doganali e tasse

All’arrivo nel territorio di una Parte, gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte, nonché il loro equipaggiamento ordinario, il loro equipaggiamento di bordo, i loro carburanti e lubrificanti, le loro scorte tecniche di consumo, i loro pezzi di ricambio (inclusi i motori), le loro scorte di bordo (inclusi, ma non soltanto, i generi alimentari, le bibite e gli alcolici, i tabacchi e gli altri prodotti destinati a essere venduti ai passeggeri o consumati dagli stessi in quantità limitate durante il volo) e altri prodotti utilizzati esclusivamente in relazione con l’esercizio o il servizio di aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali o destinati a questo scopo, sono esonerati da qualsiasi restrizione all’importazione, da qualsiasi imposta sul patrimonio e il capitale, da qualsiasi dazio, da qualsiasi imposta indiretta e da qualsiasi tassa analoga che (1) sia imposta dalle autorità nazionali e (2) non sia un emolumento destinato a sopperire alle spese, a condizione che detto equipaggiamento e dette scorte rimangano a bordo dell’aeromobile.

Sono parimenti esonerati dalle imposte, dalle tasse e dai dazi menzionati nel numero 1 del presente articolo, ad eccezione degli emolumenti destinati a sopperire alle spese:

  1. le scorte di bordo, importate o già disponibili sul territorio di una Parte in quantità ragionevoli e imbarcate alla partenza per essere consumate a bordo di un aeromobile di un’impresa designata dell’altra Parte impiegato nei servizi aerei internazionali, anche se queste scorte vengono consumate durante il volo sopra il territorio dell’imbarco;
  2. gli equipaggiamenti al suolo e i pezzi di ricambio (inclusi i motori) importati sul territorio di una Parte per la manutenzione, l’assistenza tecnica e la riparazione di aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte, impiegati nei servizi aerei internazionali;
  3. i carburanti, i lubrificanti e le scorte tecniche di consumo importati o già disponibili sul territorio di una Parte, imbarcati per essere utilizzati a bordo di un aeromobile di un’impresa designata dell’altra Parte impiegato nei servizi aerei internazionali, anche se queste scorte vengono consumate durante il volo sopra il territorio dell’imbarco; e
  4. il materiale pubblicitario e di promozione delle vendite, importato o già disponibile sul territorio di una Parte in quantità ragionevoli e imbarcato alla partenza per essere utilizzato a bordo di un aeromobile di un’impresa designata dell’altra Parte impiegato nei servizi aerei internazionali, anche se queste scorte vengono consumate durante il volo sopra il territorio dell’imbarco.

L’equipaggiamento e le scorte di bordo menzionate nei numeri 1 e 2 del presente articolo possono, su domanda, essere sottoposte alla vigilanza o al controllo delle autorità competenti.

Gli esoneri previsti nel presente articolo sono applicati anche nei casi in cui le imprese designate di una Parte abbiano concluso accordi con un’altra impresa designata alla quale l’altra Parte abbia parimenti concesso simili esoneri per la messa a disposizione o il trasferimento sul territorio dell’altra Parte degli oggetti enumerati nei numeri 1 o 2 del presente articolo.

Art. 10 Esercizio dei diritti

Le imprese designate godono, nell’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti, di possibilità uguali ed eque.

Ciascuna Parte permette a ogni impresa designata di determinare essa stessa le frequenze e capacità dell’offerta di trasporto relativa ai servizi aerei internazionali basata sulla domanda di mercato. In conformità di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero delle destinazioni o la regolarità dei servizi oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte. Ne sono escluse ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche in conformità dell’articolo 15 del presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di ciascuna impresa designata di trasportare in traffico internazionale tra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi.

Art. 11 Determinazione delle tariffe

Le tariffe per i servizi aerei internazionali proposti in conformità del presente Accordo vanno sottoposte alle autorità aeronautiche di entrambe le Parti.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche esageratamente discriminanti;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute grazie all’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese designate da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata da un’impresa designata di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte deve domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di 14 giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi 14 giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, si applica la decisione delle autorità aeronautiche della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Art. 12 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere dall’impresa designata dell’altra Parte che sottoponga all’approvazione delle sue autorità aeronautiche gli orari previsti prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Art. 13 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito al presente Accordo. Fatti salvi accordi diversi, dette consultazioni si svolgono il prima possibile ma comunque non oltre 60 sessanta giorni dalla data in cui l’altra Parte riceve la domanda.

Art. 14 Appianamento delle controversie

Qualsiasi controversia sul presente Accordo che non sia appianata durante la prima serie di consultazioni formali può, grazie a un’intesa tra le Parti, essere sottoposta, per decisione, a una persona o a un gruppo di persone. Se le Parti non si accordano su questo modo di procedere, la controversia, su domanda di una Parte, è sottoposta, per decisione, a un tribunale arbitrale, corrispondentemente alla procedura qui appresso.

L’arbitrato è effettuato da un tribunale composto di tre arbitri, costituito nel modo seguente:

  1. entro 30 giorni dalla ricezione della domanda d’arbitrato, ogni Parte designa un arbitro. Entro 60 giorni dalla loro nomina, i due arbitri designano di comune accordo un terzo arbitro, che assicura la presidenza del tribunale arbitrale;
  2. se una Parte omette di nominare un arbitro o se il terzo arbitro non è designato secondo la lettera a) del presente numero, ogni Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di designare entro 30 giorni il o gli arbitri necessari. Se il presidente del Consiglio ha la medesima cittadinanza di una Parte, procede alla nomina il vicepresidente di grado più elevato che non sia escluso per la stessa ragione.

Salvo disposizioni contrarie, lo stesso tribunale arbitrale fissa i limiti della sua attività conformemente al presente Accordo e determina da sé la sua procedura. Una volta costituito, può, fino alla sua decisione definitiva, raccomandare misure provvisionali. Su istruzione del tribunale o su domanda di una Parte, va organizzato un colloquio, al più tardi entro 15 giorni a decorrere dalla costituzione definitiva del tribunale, onde definire con precisione la controversia e fissare le norme particolari di procedura.

Salvo disposizioni contrarie o se il tribunale non ha ordinato niente altro, ogni Parte presenta una memoria entro 45 giorni dalla data della costituzione definitiva del tribunale. Le repliche devono essere presentate al più tardi 60 giorni dopo. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine della loro presentazione, il tribunale esegue un’audizione su domanda di una Parte o di moto proprio.

Il tribunale si adopera per prendere una decisione scritta entro 30 giorni dalla conclusione dell’audizione o, se non vi è stata audizione, dalla ricezione di entrambe le repliche. Prevale la decisione della maggioranza del tribunale.

Le Parti possono richiedere spiegazioni in merito alla decisione entro 15 giorni da quando è stata presa; a loro volta, le spiegazioni sono date entro i quindici giorni che seguono la richiesta.

I costi del tribunale, comprese le indennità e le spese per gli arbitri, vengono sostenuti in eguale misura dalle Parti. Vi sono incluse tutte le spese occasionate dal presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale in rapporto con la procedura secondo il numero 2b) del presente articolo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti, per quanto ciò possa ragionevolmente essere domandato.

Art. 16 Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno stabilito dalle Parti. Essa entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

Qualsiasi modifica dell’Allegato sarà convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno stabilito dalle autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore non appena siano state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 17 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Il presente Accordo termina a mezzanotte (ora del luogo in cui la notificazione di denuncia è stata ricevuta), immediatamente prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la denuncia, nella misura in cui la denuncia non venga ritirata prima della fine di questo lasso di tempo con il consenso reciproco delle Parti.

Art. 18 Registrazione

Il presente Accordo e tutti i relativi emendamenti saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abrogherà l’Accordo tra le Parti sui trasporti aerei del 3 marzo 1954 6 . Entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà l l’Accordo tra le Parti sui trasporti aerei del 3 marzo 1954 .

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beirut, il 10 giugno 2003, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, tedesca, e araba, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, interpretazione o applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Libano:

Thomas Litscher

Hamdi Chawk

Allegato I

Sezione 1 Rotte

Le imprese di ogni Parte, designate secondo il presente Accordo a effettuare voli conformemente al presente Allegato, in conformità con le condizioni legate alla loro designazione hanno il diritto di esercitare i servizi aerei regolari internazionali tra i punti sulle rotte seguenti:

A) Rotte per l’impresa o le imprese designate dalla Svizzera:

da punti in Svizzera per punti di scalo intermedi verso un punto o punti in Libano e oltre il Libano.

B) Rotte per l’impresa o le imprese designate dal Libano:

da punti in Libano per punti di scalo intermedi verso un punto o punti in Svizzera e oltre la Svizzera.

Sezione 2 Flessibilità operativa

Le imprese designate possono, per quanto concerne ogni volo o tutti i voli e a loro piacimento:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo per la stessa operazione;
  3. servire punti di scalo intermedio e punti al di là nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;
  4. non fare scalo in un qualsiasi punto o in più punti;
  5. in tutti i punti, trasferire il traffico tra i propri aeromobili; e
  6. servire ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo e offrire tali servizi al pubblico come voli diretti e fare pubblicità in merito,

senza limitazione in relazione alla direzione e senza perdita di qualsiasi diritto di effettuare trasporti, ammissibile in altro modo secondo il presente Accordo, presupposto tuttavia che la rotta serva un punto nel territorio della Parte che ha designato l’impresa.

Sezione 3 Cambiamento di aeromobile

Ogni impresa designata può, su ogni singolo segmento o sui segmenti delle rotte di cui sopra, esercitare servizi aerei internazionali in ogni punto della rotta senza limitazione riguardo al cambiamento del tipo di aeromobile utilizzato o del numero di volo, a condizione tuttavia che, nei voli in partenza, il trasporto continui quello cominciato nel territorio della Parte che ha designato l’impresa e che, nei voli in arrivo, il trasporto verso il territorio di quest’ultima continui quello cominciato al di là di un tale punto.

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