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0.748.127.195.27

Accordo concernente i trasporti aerei regolari fra la Svizzera e la Malesia Conchiuso il 6 settembre 1968 Approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 1969 Entrato in vigore il 4 marzo 1970

RU 1970 537; FF 1969 I 25

Traduzione1

(Stato 15 marzo 1997)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Malesia,

considerato che la Svizzera e la Malesia fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ;

animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e

animati dal desiderio di concludere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei regolari tra i territori dei due Paesi e oltre,

hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

  1. l’espressione «Convenzione» indica la convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443;
  2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale4; per la Malesia, il Ministero dei trasporti o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzati ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio, rispettivamente, Ministero;
  3. l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo III per svolgere i servizi aerei convenuti.

Art. II

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell’allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salvo le disposizioni del presente accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte nell’esercizio dei servizi internazionali fruisce dei seguenti diritti:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’allegato, passeggeri, merci e colli postali del traffico internazionale.

Art. III

Ciascuna Parte ha il diritto di designare all’altra Parte un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Appena informata della designazione, l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata l’autorizzazione d’esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall’impresa designata dall’altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può negare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al numero 2, oppure vincolare l’esercizio dei diritti menzionati nell’articolo II numero 2 alle condizioni reputate necessarie, qualora non avesse la prova che la proprietà preminente nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

L’impresa così designata e autorizzata conformemente la numero 2, può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo X.

Art. IV

Ciascuna Parte ha, rispetto all’altra, il diritto di revocare l’autorizzazione d’esercizio, di sospendere i diritti menzionati nell’articolo II numero 2 o di vincolare l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non ha la prova che la proprietà preminente nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini;
  2. l’impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o
  3. l’impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente accordo e suo allegato.

La revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1, quando non siano urgenti al fine di evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, possono essere attuati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. IVbis5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 6 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 7 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 8 , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime. Esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Art. V

Le imprese designate delle Parti fruiscono d’un trattamento giusto e equo per l’esercizio dei servizi convenuti.

Nell’esercizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente l’attività sulle linee o tratte indicate.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designate, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Art. VI

Detto trattamento è concesso senza pregiudizio di quello che ciascuna Parte deve riservare conformemente all’articolo 24 della Convenzione e in più di quanto prevede detto articolo.

I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali degli aeromobili e le provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte o imbarcati su di esso dall’impresa designata dell’altra Parte o per conto di essa e destinati a essere impiegati unicamente dagli o sugli aeromobili di detta impresa, beneficiano (ad opera della prima Parte) per quanto concerne i dazi, tasse d’ispezione e altre analoghe di carattere nazionale o locale, del trattamento seguente:

  1. l’esenzione per i carburanti e i lubrificanti che rimangono a bordo all’ultimo scalo prima di lasciare il territorio, e
  2. per i carburanti e i lubrificanti non contemplati alla lettere a e per i pezzi di ricambio, l’attrezzatura normale degli aeromobili e le provviste di bordo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato a oggetti simili introdotti in detto territorio o imbarcati su di esso e destinati ad essere impiegati da o su aeromobili dell’impresa nazionale della prima Parte, oppure di quello riservato all’impresa estera più favorita che pratichi dei servizi aerei internazionali.

Art. VII

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto attraverso il territorio d’una Parte, che non lasciano la zona dell’aeroporto a loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esonerati dai dazi e altre tasse simili.

Art. VIII

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio sono pure applicabili agli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali e merci, segnatamente le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, invii postali e merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ogni Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, rispetto a quelle designate dall’altra, quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti surriferiti.

Circa l’utilizzazione degli aeroporti e altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non deve pagare delle tasse superiori a quelle che devono essere pagate per gli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. IX

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall’altra Parte.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. X9 Tariffe

Le tariffe che l’impresa designata di una Parte applica per i servizi contemplati nel presente Accordo, sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe, se possibile, sono sottoposte all’approvazione almeno sette giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe applicabili al trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro sette giorni dalla ricezione delle tariffe.

Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare la loro non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro sette giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. XI

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dall’altra il diritto di trasferire, alla propria sede centrale, gli eccedenti d’introito al corso del mercato ufficiale nel giorno della transazione, qualunque sia la valuta incassata.

Art. XII

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, le statistiche periodiche e altre informazioni analoghe, equamente esigibili, documentanti il volume di traffico lungo i servizi convenuti.

Art. XIII

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano, di tempo in tempo, per accertarsi che i principi definiti nel presente accordo siano applicati e che gli scopi di quest’ultimo siano realizzati in modo soddisfacente.

Art. XIV

La parte che reputasse opportuno modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, può chiedere una consultazione con l’altra Parte. La consultazione deve iniziare entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Una modificazione così avvenuta entra in vigore non appena le due Parti si siano notificato il rispettivo adempimento delle formalità costituzionali.

Le autorità aeronautiche delle due Parti possono convenire direttamente le modificazioni dell’allegato. Dette modificazioni entrano in vigore non appena siano state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Art. XV

Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale composto di tre arbitri.

Ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro l’altra Parte non ha designato il proprio, oppure se dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non hanno ancora proceduto alla cooptazione, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Il tribunale decide circa la ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.

Art. XVI

Il presente accordo come anche gli eventuali emendamenti saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. XVII

Il presente accordo e l’allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che venisse a vincolare le Parti.

Art. XVIII

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la disdetta del presente accordo. La notifica va gatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. In tal caso l’accordo cessa 12 mesi dopo la ricezione della notifica, sempreché nel frattempo la disdetta non sia stata ritirata di comune intesa. Qualora l’altra Parte non confermasse la ricezione della notifica, si reputa che essa l’abbia ricevuta dopo 14 giorni dalla sua consegna all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. XIX

Il presente accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entra in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due parti contraenti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Kuala Lumpur il 6 settembre 1968, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo parimente fede.

(Si omettono le firme)

Allegato10

Traduzione 11

Tavola delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei nei due sensi:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Malesia

Punti oltre

Punti in
Svizzera

Karachi
Bombay
Bangkok

Kuala Lumpur

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Malaisia può esercitare servizi aerei nei due sensi:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti in
Malesia

Dubai

Basilea
o
Ginevra
o
Zurigo

Londra
o
Amsterdam

Note:

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati punti intermedi e punti oltre lungo le linee indicate, durante tutti i voli o in taluni di essi.

2. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto sul territorio dell’altra Parte contraente.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre, non indicati nell’Allegato del presente Accordo, sempreché non vengano esercitati diritti di traffico tra questi punti e il territorio dell’altra Parte contraente.