Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442 e include ogni Allegato e emendamenti degli Allegati adottati conformemente all’articolo 90 della detta Convenzione nonché ogni emendamento della Convenzione adottato giusta l’articolo 94 non appena gli Allegati ed emendamenti sono divenuti applicabili per le due Parti contraenti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3 e, per la Repubblica Islamica di Mauritania, il Ministero dei Trasporti, delle Poste, delle Telecomunicazioni, dell’Artigianato e del Turismo o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità oppure funzioni analoghe;
- il termine «territorio» riferentesi ad uno Stato indica le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti sotto la sovranità del detto Stato;
- la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione e la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.