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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica di Mauritania concernente il traffico aereo di linea Conchiuso il 13 marzo 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979 Entrato in vigore con scambio di note il 10 aprile 1980

RU 1980 625; FF 1979 II 188

Traduzione1

(Stato 10 aprile 1980)

Considerato che

La Svizzera
e
la Repubblica Islamica di Mauritania

fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442 e include ogni Allegato e emendamenti degli Allegati adottati conformemente all’articolo 90 della detta Convenzione nonché ogni emendamento della Convenzione adottato giusta l’articolo 94 non appena gli Allegati ed emendamenti sono divenuti applicabili per le due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3 e, per la Repubblica Islamica di Mauritania, il Ministero dei Trasporti, delle Poste, delle Telecomunicazioni, dell’Artigianato e del Turismo o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità oppure funzioni analoghe;
  3. il termine «territorio» riferentesi ad uno Stato indica le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti sotto la sovranità del detto Stato;
  4. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  5. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione e la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Diritti di traffico

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo le Parti accordano reciprocamente alle imprese designate:

  1. il diritto di sorvolare il territorio dell’altra Parte;
  2. il diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. il diritto d’imbarcare e sbarcare, passeggeri, bagagli, merci e invii postali sul territorio di ciascuna Parte contraente, nei punti specificati nell’Allegato, a destinazione o in provenienza del territorio dell’altra Parte nei punti specificati nel detto Allegato;
  4. il diritto d’imbarcare e sbarcare passeggeri, bagagli, merci e invii postali sul territorio di Stati terzi, nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo a destinazione o in provenienza di punti sul territorio dell’altra Parte specificati nel detto Allegato.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3 Designazione e autorizzazione

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

Nonostante le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 4, una Parte Contraente può designare un’impresa comune di trasporti aerei costituita conformemente agli articoli 77 e 79 della Convenzione e detta impresa sarà accettata dall’altra Parte.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente Accordo.

Art. 4 Sospensione e revoca

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. con riserva delle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 5 questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa ha inosservato o gravemente negletto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5 Prescrizioni sulla capacità

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dovrà essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Art. 6 Esenzione da dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, gli articoli destinati alla vendita in volo ai passeggeri in qualità limitata sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi tributi e tasse:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 7 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

Art. 8 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Art. 9 Principio della parità di trattamento

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dall’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nell’articolo 8 del presente Accordo.

Per l’uso degli aeroporti ed altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non deve pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze possono includere personale commerciale, operativo e tecnico, composto di cittadini delle due Parti. Per l’attività commerciale è applicabile il principio della reciprocità.

Art. 10 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi Stato.

Art. 11 Tariffe

Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinati, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, applicare a tal fine la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta giorni dalla data di sottomissione, le tariffe sono considerate approvate.

Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa. I negoziati cominceranno entro trenta giorni a contare dal momento in cui sarà manifesto che le imprese designate non possono giungere a un’intesa o dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno notificato alle autorità aeronautiche dell’altra la loro non approvazione delle tariffe.

Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 16 del presente Accordo.

Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 16 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Art. 12 Orari e voli supplementari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modificazione d’orario.

Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell’inizio del volo.

Art. 13 Trasferimento degli introiti

Ciascuna Parte s’impegna ad accordare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, delle eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 15 Consultazioni

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono chiedere reciproche consultazioni.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, deve iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 16 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo o del suo Allegato dovrà essere composta, in primo luogo, dalle autorità aeronautiche delle due Parti. In caso di disaccordo la controversia sarà composta per via diplomatica.

Art. 17 Registrazione

Il presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

Art. 18 Conformità con le Convenzioni multilaterali

Il presente Accordo sarà messo in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che venisse a vincolare le Parti.

Art. 19 Disdetta

Ciascuna Parte può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione scritta; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenutale quattordici giorni dopo che l’Organizzazione per l’aviazione civile interazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

Art. 20 Entrata in vigore e modificazioni

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Qualsiasi modificazione del presente Accordo sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle suddette formalità costituzionali.

L’Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti Contraenti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nouakchott il 13 marzo 1979, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Islamica di Mauritania:

R.-E. Campiche

V. O. Mayouf

Allegato

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Mauritania

Punti oltre la Mauritania

Punti in Svizzera

Un punto
in Europa
o in Africa

Un punto
in Mauritania

Un punto
in Africa

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica Islamica di Mauritania può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti
in Mauritania

Un punto
in Africa
o in Europa

Un punto
in Svizzera

Un punto
in Europa

Note

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.

3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diretti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica di Mauritania concernente il traffico aereo di linea Conchiuso il 13 marzo 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979 Entrato in vigore con scambio di note il 10 aprile 1980 | Lexipedia | Lexipedia