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0.748.127.196.49

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Polonia concernente i trasporti aerei Conchiuso il 18 maggio 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1963 Entrato in vigore il 13 maggio 1963

RU 1963 428; FF 1962 1281

Traduzione1

(Stato 27 luglio 1970)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare di Polonia (dappresso «Parti»),

desiderosi di ordinare i rapporti reciproci nel settore degli aerotrasporti civili;

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

  1. l’espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, Ufficio aeronautico federale2; per la Repubblica popolare di Polonia, il Ministero delle comunicazioni o nei due casi qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni esercitate da dette autorità;
  2. l’espressione «impresa designata» indica ogni impresa di trasporti aerei che è stata designata per l’esercizio dei servizi aerei convenuti lungo le linee indicate nell’allegato, e che abbia ottenuto l’autorizzazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.

Art. 2

Ciascuna Parte accorda all’altra i diritti recati nel presente accordo alfine di allestire dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nell’allegato. Detti servizi e linee saranno qui di seguito chiamati rispettivamente «servizi convenuti» e «linee indicate». L’impresa designata di ciascuna Parte gode, nell’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata, del diritto di:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. sbarcare e imbarcare, in traffico internazionale, nei punti previsti sulle linee indicate, passeggeri posta e merci conformemente alle disposizioni del presente accordo e dell’allegato.

Art. 3

Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto, per il tramite delle sue autorità aeronautiche a quelle dell’altra Parte, un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.

La Parte, cui è stata notificata la designazione di un’impresa di trasporti aerei dell’altra Parte, deve accordare senza indugio a quest’impresa il permesso d’esercizio richiesto, con riserva delle disposizioni dei numeri 3 e 4.

Le autorità aeronautiche di una delle Parti possono esigere che l’impresa designata dell’altra, provi di essere in grado di soddisfare alle condizioni, prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che esse applicano, normalmente e abitualmente, all’esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali, in conformità delle disposizioni della convenzione relativa alla navigazione aerea internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 3 .

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il permesso d’esercizio di cui al numero 2, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio, da parte dell’impresa designata, dei diritti indicati all’articolo 2, quando non abbia la prova che la proprietà reale e il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.

Dopo essere stata autorizzata, l’impresa designata può, in ogni momento, iniziare l’esercizio dei servizi convenuti, sempreché sia in vigore la tariffa concernente detti servizi, stabilita conformemente all’articolo 9.

Art. 4

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare il permesso o di sospendere l’esercizio, da parte dell’impresa designata, dei diritti indicati all’articolo 2, oppure di imporre le condizioni che essa reputa necessarie, quando:

  1. non abbia la prova che la proprietà reale e il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini;
  2. l’impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte che concede questi diritti;
  3. l’impresa esplichi la sua attività violando le condizioni prescritte dal presente accordo.

A meno che la revoca, la sospensione o l’imposizione delle condizioni previste al numero 1 siano immediatamente necessarie per evitare nuovo infrazioni alle leggi o regolamenti, tale diritto può essere fatto valere soltanto dopo consultazione dell’altra Parte.

Art. 5

Alle imprese designate dalle due Parti sarà accordato un trattamento giusto ed equo per l’esercizio dei servizi convenuti.

Nell’esercizio di servizi convenuti, l’impresa designata da una Parte terrà conto degli interessi dell’impresa designata dall’altra, allo scopo di non pregiudicare i servizi convenuti che quest’ultima esercita.

Su ogni linea indicata, le rispettive capacità di trasporto messe in esercizio saranno adeguate al bisogno del traffico.

I servizi convenuti hanno lo scopo principale di offrire una capacità di trasporto corrispondente al fabbisogno del traffico fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e il territorio dei paesi di destinazione.

Il diritto di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta, sul territorio di una Parte, a destinazione o in provenienza dal territorio di altri paesi devono essere esercitati in conformità ai principi generali per uno sviluppo ordinato e alla condizione che la capacità di trasporto sia adeguata:

  1. al bisogno del traffico in provenienza o a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alle esigenze d’uno svolgimento economico dei servizi convenuti;
  3. al bisogno del traffico delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

Le imprese designate si intenderanno sulle condizioni d’esercizio dei servizi convenuti, segnatamente circa la capacità di trasporto, la frequenza, gli orari e le condizioni per la reciproca collaborazione, commerciale e tecnica.

Quando le leggi o i regolamenti nazionali d’una Parte lo esigono, le intese menzionate al numero precedente dovranno essere sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche di detta Parte.

Art. 6

Gli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall’impresa designata da una Parte, come anche i loro equipaggiamenti normali, le scorte di carburanti e lubrificanti, le provviste di bordo compresi le bevande ed i tabacchi sono esenti dai dazi, tasse d’ispezione e altre per l’entrata nel territorio di un’altra Parte, sempreché detti equipaggiamenti, scorte e provviste rimangano a bordo dell’aeromobile fino alla loro riesportazione.

Sono parimenti esenti dai dazi e tasse sopracitati, eccettuati i compensi rappresentativi per servizi resi:

  1. le provviste di bordo acquistate nel territorio di una Parte nei limiti stabiliti dalle autorità competenti della stessa, e designate ad essere consumate sugli aeromobili impiegati nel servizio internazionale da un’impresa designata da un’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali importati nel territorio di una Parte per la manutenzione e la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale da un’impresa designata da un’altra Parte;
  3. i carburanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale da un’impresa designata dall’altra Parte, anche quando detti rifornimenti sono consumati sorvolando il territorio della Parte che li ha forniti.

Quando le leggi ed i regolamenti d’una Parte lo esigono, gli oggetti menzionati nei numeri 1 e 2 possono essere sottoposti al controllo delle autorità doganali di detta Parte.

Art. 7

Gli equipaggiamenti normali, come anche i prodotti e le provviste che si trovano a bordo degli aeromobili impiegati da un’impresa designata da una Parte possono essere sbarcati sul territorio di un’altra Parte solamente con il consentimento delle autorità doganali di detta Parte. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fino al momento della riesportazione oppure fino a quando non vengano destinati altrove, sempre con il permesso della stessa autorità.

Art. 8

Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonché il loro esercizio durante la presenza in detto territorio, si applicano parimente agli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte, per tutto il tempo in cui essi si trovano sul detto territorio.

Art. 9

Le tariffe che l’impresa designata da una Parte applica per il trasporto, a destinazione o in provenienza del territorio di un’altra Parte, devono essere stabilite a quote ragionevoli, prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti compresi l’economia d’esercizio, un beneficio adeguato e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe menzionate nel numero 1 saranno ordinariamente stabilite, per ogni linea, d’intesa tra le imprese designate, sentite le altre imprese attive su tutta o parte della linea; queste intese sono fondate, per quanto possibile, sul sistema tariffario adottato dall’associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA).

Le tariffe così convenute sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti, almeno 45 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali detto termine può essere ridotto previo accordo delle sopracitate autorità.

Se le imprese designate non possono accordarsi sulle tariffe, o se per altre ragioni una tariffa non può essere stabilita conformemente alle disposizioni del numero 2, o ancora se durante i primi trenta giorni del periodo di quarantacinque, di cui al numero precedente, le autorità aeronautiche di una delle Parti comunicano a quelle dell’altra la disapprovazione delle tariffe stabilite giusta il numero 2, le autorità aeronautiche di dette Parti devono sforzarsi di comporre la tariffa in reciproco accordo.

Nessuna tariffa può entrare in vigore se non è approvata dalle autorità aeronautiche delle Parti.

Le tariffe stabilite giusta le disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che non sono sostituite da altre, conformi alle stesse disposizioni.

Art. 104

Gli utili conseguiti da un’impresa designata da una Parte sul territorio dell’altra saranno trasferiti conformemente alle disposizioni dell’accordo, vigente fra i due paesi, per il servizio dei pagamenti.

Art. 11

Le autorità aeronautiche delle Parti terranno consultazioni regolari e frequenti, intese a garantire una stretta collaborazione per ogni aspetto dell’esecuzione del presente accordo e dell’allegato.

Art. 12

Intervenendo una controversia circa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, si cercherà dapprima di risolverla mediante negoziati diretti tra le autorità aeronautiche competenti. Se queste non riescono ad intendersi, le Parti comporranno la controversia.

Art. 13

Le Parti, quando reputassero, anche singolarmente, che occorre modificare una disposizione del presente accordo, avvieranno le necessarie consultazioni entro il termine di 60 giorni, a contare dalla data della domanda.

Se una delle Parti desiderasse modificare l’allegato al presente accordo, le autorità aeronautiche delle Parti potranno consultarsi circa la modificazione.

Ogni modificazione del presente accordo e dell’allegato, giusta le disposizioni dei numeri 1 e 2, entrerà in vigore dopo la conferma mediante scambio di note fra le Parti.

Art. 14

Il presente accordo ha validità indeterminata. Ciascuna Parte potrà disdirlo mediante notificazione all’altra Parte. In tal caso esso prende fine dodici mesi dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta.

Art. 15

Il presente accordo sarà approvato conformemente alla legislazione di ogni singolo Stato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio delle note che accertano la sopracitata conformità.

Il presente accordo è provvisoriamente applicato a contare dal giorno della firma. Fatto a Berna, il 18 maggio 1961, in doppio esemplare, in lingua francese e polacca, i due testi facendo parimente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

A. I servizi convenuti e le loro linee sono definiti come segue:

Servizi polacchi

1. Punti in Polonia – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Svizzera, nelle due direzioni.

2. 5 Punti in Polonia – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Svizzera – Madrid, nelle due direzioni.

Servizi svizzeri

1. Punti in Svizzera – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Polonia, nelle due direzioni.

2. 6 Punti in Svizzera – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Polonia – Mosca, nelle due direzioni.

B. I punti da stabilire ulteriormente giusta la lettera A saranno fissati d’intesa tra le autorità aeronautiche delle Parti.

C. Per ogni servizio convenuto, l’impresa designata avrà la facoltà di sopprimere certi scali per tutti i voli o parte di essi, alla condizione che il punto di partenza di ogni servizio sia sul territorio dalla Parte designatrice dell’impresa.