a. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonché il loro volo in transito, si applicano parimente alle imprese designate dall’altra Parte. b. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano, su detto territorio, ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte. c. I passeggeri in transito nel territorio di una Parte sottostanno a un controllo semplificato. Per i bagagli e le merci in transito non saranno riscossi ne dazi ne tasse. d. Ogni Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, rispetto alle imprese designate dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti su le dogane, i visti, l’immigrazione, la quarantena, i cambi, nonché degli altri regolamenti che concernono anche i trasporti aerei.