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Scambio di note del 12 agosto 1982
tra la Svizzera e la Francia
sullo statuto del settore merci all’aeroporto
di Basilea-Mulhouse

RU 1982 1649

Entrato in vigore il 12 agosto 1982

Traduzione 1

Ambasciata di Svizzera

Parigi, 12 agosto 1982

Ministero degli Affari Esteri

Parigi

L’Ambasciata di Svizzera si complimenta con il Ministero degli Affari Esteri e si onora di confermare ricevuta la nota del 12 agosto 1982 del tenore seguente:

  1. «Il Ministero degli Affari Esteri si complimenta con l’ambasciata di Svizzera e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione franco-svizzera del 28 settembre 19602 concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicarle quanto segue:
  2. Il Governo francese ha preso nota dell’Accordo amministrativo sullo statuto del settore merci detto F.L.F. all’aeroporto di Basilea-Mulhouse. Tale Accordo approvato a Berna il 10 novembre 1981 dalla Commissione mista franco-svizzera prevista nell’articolo 27 della Convenzione indicata, ha il tenore seguente:Vista la Convenzione del 28 settembre 19603 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio,Vista la Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 19494 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim,Visto l’Accordo franco-svizzero del 26 marzo 19715 relativo all’istituzione presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori, modificato con l’Accordo del 17 ottobre 1977.

Art. 1

  1. Il presente Accordo concerne il pianterreno del settore merci (F.L.F.), compreso l’adiacente piazzale di sosta per autocarri (ma escluso quello per i rimorchi e il suo prolungamento che permette l’accesso allo scantinato) situato nel settore comune dell’aeroporto e tratteggiato in rosso e blu su fondo verde nel piano 16 allegato.

Art. 2

  1. In questo padiglione, i servizi doganali francese e svizzero esercitano i controlli d’entrata e di uscita secondo i principi dei servizi abbinati.
  2. Per quanto possibile si assistono nell’esercizio delle loro funzioni per disciplinare lo svolgimento dei rispettivi controlli e impedire la rimozione di merci.

Art. 3

  1. La Direzione regionale delle dogane in Mulhouse, da un lato, e la Direzione del 1° circondario delle dogane svizzere in Basilea, dall’altro, stabiliscono le modalità di comune intesa, dopo aver udito le autorità competenti.

Art. 4

  1. Il presente Accordo è un complemento degli Accordi conclusi tra la Svizzera e la Francia del 26 marzo 19716 e 17 ottobre 1977 sull’istituzione presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse di un ufficio a controlli nazionali abbinati e alla delimitazione dei settori.

Art. 5

  1. Se le disposizioni precedenti verranno approvate dal Consiglio federale, la presente nota e quella che l’Ambasciata trasmetterà in risposta al Ministero costituiranno, giusta l’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 19607, l’Accordo tra i due governi sullo statuto del settore merci, detto F.L.F. all’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
  2. Il Ministero propone che il presente Accordo entri in vigore il 12 agosto 1982.
  3. Il Ministero degli affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.»

L’Ambasciata si onora di comunicare al Ministero che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni del presente Accordo e la proposta del Ministero circa l’entrata in vigore. In siffatte condizioni, la nota surriferita del Ministero e la presente nota costituiscono, giusta l’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 1960 8 , l’Accordo tra i due governi sullo statuto del settore merci detto F.L.F. dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse. Il presente accordo entra in vigore in data odierna.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.