0.784.011
Strumento di emendamento alla Costituzione così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998 Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006
RU 2006 4001
Traduzione
(Stato 20 luglio 2023)
Preambolo
(Versione consolidata) 1
1 | Nel riconoscere pienamente a ciascuno Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni2 (in appresso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, |
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni di base
Art. 1 Oggetto dell’Unione | |
2 | 1. L’Unione si prefigge: |
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3A |
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10 | 2. A tal fine ed in particolare, l’Unione: |
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19A |
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Art. 2 Formazione | |
20 | L’Unione internazionale delle telecomunicazioni è un’organizzazione intergovernativa nella quale gli Stati membri e i Membri dei Settori, che hanno diritti ed obblighi ben definiti, cooperano per raggiungere l’oggetto dell’Unione. Tenuto conto del principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, quest’ultima è composta da: |
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Art. 3 Diritti ed obblighi degli Stati membri e dei Membri dei Settori | |
24 | 1. Gli Stati membri e i Membri dei Settori hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. |
25 | 2. I diritti degli Stati membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti: |
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28A | 3. Per quanto concerne la loro partecipazione alle attività dell’Unione, i Membri dei Settori sono autorizzati a partecipare pienamente alle attività del Settore di cui sono membri, fatte salve disposizioni pertinenti della presente Costituzione e della Convenzione: |
28B |
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28C |
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Art. 4 Strumenti dell’Unione | |
29 | 1. Gli strumenti dell’Unione sono: |
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30 | 2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione. |
31 | 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti gli Stati membri: |
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32 | 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione. |
Art. 5 Definizioni | |
33 | Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto: |
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Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione | |
37 | 1. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione. |
38 | 2. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che utilizzano stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi. |
Art. 7 Struttura dell’Unione | |
39 | L’Unione comprende: |
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Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari: | |
47 | 1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano gli Stati membri. Essa è convocata ogni quattro anni. |
48 | 2. In base alle proposte degli Stati membri e tenendo conto dei rapporti del Consiglio, la Conferenza di plenipotenziari: |
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51A |
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58A |
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59A | 3. In casi eccezionali, nel periodo tra due Conferenze ordinarie di plenipotenziari, è possibile convocare una Conferenza straordinaria di plenipotenziari con un ordine del giorno limitato per trattare temi specifici: |
59B |
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59C |
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59D |
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Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi | |
60 | 1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza di plenipotenziari vigila affinché: |
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64 | 2. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti e alla rieleggibilità figurano nella Convenzione. |
Art. 10 Il Consiglio | |
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67 | 2. Abrogato |
68 | 3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati. |
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70A |
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Art. 11 Segretariato generale | |
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74A |
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76A |
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77 | 2. Il Vice-Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente. |
Capitolo II Settore delle radiocomunicazioni
Art. 12 Funzioni e struttura | |
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80 | 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per mezzo: |
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84A |
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86 | 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri: |
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Art. 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni | |
89 | 1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere ad una revisione parziale o a titolo eccezionale, totale, del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine dei giorno. Le altre funzioni di questa conferenza sono enunciate nella Convenzione. |
90 | 2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due o tre anni; tuttavia, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, questa conferenza può non essere convocata, oppure può essere convocata una conferenza addizionale. |
91 | 3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due o tre anni e sono abbinate, per quanto riguarda il luogo e le date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni in modo da migliorare l’efficacia e la produttività del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le domande di tali conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione. |
92 | 4. Le decisioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere in ogni caso conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione. Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
Art. 14 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni | |
93 | 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell’Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale. |
93A | 1bis. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da un massimo di 12 membri o da un numero di membri corrispondente al 6 % del numero totale di Stati membri, in funzione del numero più alto. |
94 | 2. Le funzioni del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni consistono: |
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101 | 4. I metodi di lavoro del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione. |
Art. 15 Commissioni di studio e Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni | |
102 | Le rispettive funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Art. 16 Ufficio delle radiocomunicazioni | |
103 | Le funzioni del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Capitolo III Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni
Art. 17 Funzioni e struttura | |
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106 | 2. Il funzionamento del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è assicurato da: |
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108A |
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110 | 3. Il settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è composto: |
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Art. 18 Assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni | |
113 | 1. Il ruolo delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione. |
114 | 2. Le assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia, può essere organizzata un’assemblea addizionale secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. |
115 | 3. Le decisioni delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le assemblee devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
Art. 19 Commissioni di studio e Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni | |
116 | Le funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Art. 20 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni | |
117 | Le funzioni del direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Capitolo IV Settore di sviluppo delle telecomunicazioni
Art. 21 Funzioni e struttura | |
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120 | 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni dei Settore di sviluppo delle telecomunicazioni sono: |
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130 | 3. Il funzionamento del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è assicurato da: |
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132A |
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134 | 4. Il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è composto: |
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Art. 22 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
137 | 1. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni. |
138 | 2. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni includono: |
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141 | 3. Tra due Conferenze di plenipotenziari verrà indetta una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorità, conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni. |
142 | 4. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
143 | 5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione. |
Art. 23 Commissioni di studio e Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
144 | Le funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Art. 24 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni | |
145 | Le funzioni del direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Capitolo IVA Metodi di lavoro dei Settori
145A | L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono stabilire e adottare metodi di lavoro e procedure applicabili alla gestione delle attività dei loro rispettivi Settori. Questi metodi di lavoro e di procedura devono essere conformi alla presente Costituzione, alla Convenzione, ai regolamenti amministrativi e in particolare ai numeri 246D–246H della Convenzione. |
Capitolo V Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione
Art. 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali | |
146 | 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può procedere ad una revisione, parziale o a titolo eccezionale totale, del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno. |
147 | 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni tali da comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
Art. 26 Comitato di coordinamento | |
148 | 1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Segretario generale, dal Vice-Segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. È presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale. |
149 | 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all’amministrazione, alle finanze, ai sistemi d’informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonché nei settori delle relazioni esterne dell’informazione pubblica. Nell’esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l’Unione. |
Art. 27 I funzionari designati ed il personale dell’Unione | |
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154 | 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di garantire all’Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualità di efficacia, di competenza e d’integrità. Va debitamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più ampia possibile. |
Art. 28 Finanze dell’Unione | |
155 | 1. Le spese dell’Unione comprendono le spese inerenti: |
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159 | 2. Le spese dell’Unione sono coperte da: |
159A |
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159B |
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159C | 2bis. Ogni Stato membro e ogni Membro di Settore versano una somma equivalente al numero di unità corrispondenti alla classe di contribuzione da loro prescelta, conformemente ai numeri 160–161I. |
159E | 2ter. Le spese delle conferenze regionali contemplate al numero 43 della presente Costituzione sono a carico: |
159F |
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159G |
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160 |
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161A |
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161B |
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161C |
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161D |
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161E |
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161F |
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161G |
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161H |
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161I |
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163 |
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164 | 4. Abrogato |
165 | 5. Nello scegliere la classe di contribuzione, uno Stato membro può ridurre la sua classe di contribuzione di al massimo due classi e il Consiglio deve indicargli le modalità di messa in atto progressiva di questa riduzione nel periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, la Conferenza può autorizzare una riduzione maggiore del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. |
165A | 5bis. In casi eccezionali, quali catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi d’assistenza internazionale, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. |
165B | 5ter. Gli Stati membri e i Membri dei Settori possono in qualsiasi momento optare per una classe di contribuzione superiore a quella scelta in precedenza. |
166 | 6. Abrogato |
167 | 7. Abrogato |
168 | 8. Gli Stati membri e i Membri dei Settori pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest’ultimo. |
169 | 9. Uno Stato membro che è in ritardo nei suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione fintanto che l’ammontare dei suoi arretrati è pari o superiore all’ammontare dei contributi che deve pagare per i due anni precedenti. |
170 | 10. Le disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari dei Membri dei Settori e di altre organizzazioni internazionali figurano nella Convenzione. |
Art. 29 Lingue | |
171 |
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174 | 2. Sempre che tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengano della seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiore a quello menzionato sopra |
Art. 30 Sede dell’Unione | |
175 | La sede dell’Unione è a Ginevra. |
Art. 31 Capacità giuridica dell’Unione | |
176 | L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi. |
Art. 32 Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione | |
177 | 1. Le Regole generali adottate dalla Conferenza di plenipotenziari per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione si applicano per la prepa-razione di conferenze e assemblee, per l’organizzazione dei lavori e lo svolgimento dei dibattiti durante conferenze, assemblee e riunioni dell’U-nione nonché per l’elezione degli Stati membri del Consiglio, del Segretario generale, del Vice-Segretario generale, dei direttori degli Uffici dei Settori e dei membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
178 | 2. Le conferenze, le assemblee e il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a complemento di quelle sancite dal capitolo II delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e del capitolo II di cui sopra; si tratta di regole complementari adottate dalle Conferenze o dalle assemblee e pubblicate come documenti di queste ultime. |
Capitolo VI Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni
Art. 33 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione | |
179 | Gli Stati membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza. |
Art. 34 Interruzione delle telecomunicazioni | |
180 | 1. Gli Stati membri si riservano il diritto di interrompere, conformemente alla loro legislazione nazionale, la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato. |
181 | 2. Gli Stati membri si riservano inoltre il diritto di interrompere, conformemente alla loro legislazione nazionale, ogni altra telecomunicazione privata che può sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica. |
Art. 35 Sospensione del servizio | |
182 | Ciascuno Stato membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Stati membri tramite il Segretario generale. |
Art. 36 Responsabilità | |
183 | Gli Stati membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni. |
Art. 37 Segreto delle telecomunicazioni | |
184 | 1. Gli Stati membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali. |
185 | 2. Tuttavia, si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorità competenti al fine di garantire l’applicazione della loro legislazione nazionale o l’attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti. |
Art. 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione | |
186 | 1. Gli Stati membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. |
187 | 2. Nella misura dei possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l’esperienza pratica dell’utilizzazione ha rivelato essere le migliori, essere manutenzionati in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti a livello dei progressi scientifici e tecnici. |
188 | 3. Gli Stati membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione. |
189 | 4. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti gli Stati membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti del loro controllo. |
189A | 5. Gli Stati membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze al funzionamento degli impianti di telecomunicazione che si trovano entro i limiti di giurisdizione di altri Stati membri. |
Art. 39 Notifica delle trasgressioni | |
190 | Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Costituzione, gli Stati membri s’impegnano ad informarsi e, se del caso, ad aiutarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni alle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. |
Art. 40 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana | |
191 | I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un’assoluta priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extra-atmosferico, nonché alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell’Organizzazione mondiale della sanità. |
Art. 41 Priorità delle telecomunicazioni di Stato | |
192 | Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorità sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile, qualora l’interessato ne faccia specificamente richiesta. |
Art. 42 Intese particolari | |
193 | Gli Stati membri riservano a sé stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazione che non interessano l’insieme degli Stati membri. Tuttavia queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione di altri Stati membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall’applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione di altri Stati membri. |
Art. 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali | |
194 | Gli Stati membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o con la Convenzione. |
Capitolo
VII
Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni
Art. 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche, dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite | |
195 | 1. Gli Stati membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica. |
196 | 2. Nell’utilizzare le bande di frequenze per i servizi di radiocomunicazione, gli Stati membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a queste orbite e a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi. |
Art. 45 Interferenze pregiudizievoli | |
197 | 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Stati membri, delle gestioni riconosciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
198 | 2. Ciascuno Stato membro s’impegna ad esigere, dalle gestioni da esso riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l’osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra. |
199 | 3. Inoltre, gli Stati membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197. |
Art. 46 Chiamate e messaggi di soccorso | |
200 | Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario. |
Art. 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannevoli | |
201 | Gli Stati membri s’impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l’immissione in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannevoli, e a collaborare per localizzare e identificare le stazioni nell’ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali. |
Art. 48 Impianti di servizi di difesa nazionale | |
202 | 1. Gli Stati membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari. |
203 | 2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano. |
204 | 3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi. |
Capitolo VIII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e Stati non-membri
Art. 49 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite | |
205 | Le relazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo stipulato tra queste due organizzazioni. |
Art. 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali | |
206 | Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l’Unione dovrebbe collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attività connesse. |
Art. 51 Relazioni con Stati non-membri | |
207 | Tutti gli Stati membri riservano, a sé stessi e alle gestioni riconosciute, la facoltà di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non è Membro dell’Unione. Se una telecomunicazione proveniente da tale Stato è accettata da uno Stato membro, essa dovrà essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di uno Stato membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali. |
Capitolo IX Disposizioni finali
Art. 52 Ratifica, accettazione e approvazione | |
208 | 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Stato membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il più presto possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa gli Stati membri riguardo al deposito di ogni strumento. |
209 |
|
210 |
|
211 | 3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale. |
Art. 53 Adesione | |
212 | 1. Uno Stato membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, può aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione e alla Convenzione. Quest’adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione sia la Convenzione. |
213 | 2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Segretario generale che notifica agli Stati membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascuno strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest’ultimo. |
214 | 3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformità con l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente. |
Art. 54 Regolamenti amministrativi | |
215 | 1. I Regolamenti amministrativi così come specificati all’articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolanti e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. |
216 | 2. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l’adesione a questi strumenti in conformità con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione implica altresì il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s’intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva è mantenuta all’atto dei deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
216A | 2bis. I Regolamenti amministrativi di cui al numero 216 rimangono in vigore, salvo modifiche adottate e messe in vigore in applicazione dei numeri 89 e 146 della presente Costituzione. Ogni modifica, parziale o totale, dei Regolamenti amministrativi entra in vigore dalla data o dalle date che vi sono menzionate solo per gli Stati membri che hanno notificato al Segretario generale, prima di questa data o di queste date, il loro consenso ad essere vincolati da tale modifica. |
217 | 3. Abrogato |
217A | 3bis. Il consenso di uno Stato membro ad essere vincolato da una modifica parziale o totale dei Regolamenti amministrativi viene espresso depositando al Segretario generale uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione di tale modifica oppure di adesione alla stessa oppure notificando al Segretario generale il consenso dello Stato membro ad essere vincolato dalla modifica. |
217B | 3ter. Ogni Stato membro può anche notificare al Segretario generale che la ratifica, l’accettazione, l’approvazione di emendamento o l’adesione a emendamenti alla presente Costituzione o alla Convenzione conformemente all’articolo 55 della Costituzione o 42 della Convenzione, equivale al suo consenso ad essere vincolato da una qualsiasi revisione, parziale o totale, dei Regolamenti amministrativi adottata da una conferenza competente prima della firma degli emendamenti in questione alla presente Costituzione o alla Convenzione. |
217C | 3quater. La notifica secondo il numero 217B viene effettuata al momento in cui lo Stato membro deposita il suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione degli emendamenti o d’adesione agli emendamenti alla presente Costituzione o alla Convenzione. |
217D | 3penter. Ogni revisione dei Regolamenti amministrativi si applica provvisoriamente a partire dalla data di entrata in vigore di tale revisione a tutti gli Stati membri che hanno firmato questa revisione e non hanno notificato al Segretario generale il loro consenso a essere vincolati in applicazione dei numeri 217A e 217B. L’applicazione provvisoria è effettiva solo se lo Stato membro in questione non vi si è opposto al momento della firma della revisione. |
218 | 4. Tale applicazione provvisoria continua per uno Stato membro fino a quando quest’ultimo non notifica al Segretario generale la sua decisione relativa al suo consenso ad essere vincolato da tale revisione. |
219 | a) Abrogata |
220 | b) Abrogata |
221 | 5. Abrogato |
221A | 5bis. Se, entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date di entrata in vigore della revisione, uno Stato membro non notifica al Segretario generale la sua decisione relativa al suo consenso ad essere vincolato conformemente al numero 218, si considera che questo Stato membro sia consenziente ad essere vincolato da tale revisione. |
221B | 5ter. Ogni applicazione provvisoria ai sensi del numero 217D oppure ogni consenso ad essere vincolato ai sensi del numero 221A s’intende tenendo conto delle riserve che lo Stato membro potrebbe aver formulato al momento della firma della revisione. Ogni consenso ad essere vincolato ai sensi dei numeri 216A, 217A, 217B e 218 s’intende tenendo conto delle riserve che lo Stato membro in questione potrebbe aver formulato al momento della firma dei Regolamenti amministrativi e di una qualsiasi revisione che vi è stata fatta, a condizione che questo Stato membro mantenga la riserva quando notifica al Segretario generale il suo consenso ad essere vincolato. |
222 | 6. Abrogato |
223 | 7. Il Segretario generale informa sollecitamente gli Stati membri di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente articolo. |
Art. 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione | |
224 | 1. Ogni Stato membro può proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale pubblica, il più presto possibile e al massimo sei mesi prima di quest’ultima data, tale proposta per informare tutti gli Stati membri. |
225 | 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 di cui sopra può, tuttavia, essere presentata in qualunque momento da uno Stato membro o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari. |
226 | 3. Il quorum richiesto a ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta è costituito da più della metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. |
227 | 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari aventi diritto di voto. |
228 | 5. Sono applicabili le regole generali per le conferenze, le assemblee e le altre riunioni dell’Unione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo, e che sono prevalenti, non dispongano diversamente. |
229 | 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalità e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra gli Stati membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione relativa a una sola parte di tale strumento di emendamento. |
230 | 7. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
231 | 8. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione. |
232 | 9. Dopo che tale strumento di emendamento è entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento. |
Art. 56 Soluzione delle controversie | |
233 | 1. Gli Stati membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo. |
234 | 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Stato membro parte a una controversia può ricorrere all’arbitrato, in conformità con la procedura definita nella Convenzione. |
235 | 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi è applicabile tra gli Stati membri parti a questo Protocollo. |
Art. 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione | |
236 | 1. Ogni Stato membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione, o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale informa gli altri Stati membri. |
237 | 2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto |
Art. 58 Entrata in vigore e questioni connesse | |
238 | 1. La presente Costituzione e la Convenzione, adottate dalla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1° luglio 1994 tra gli Stati membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
239 | 2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982)4. |
240 | 3. In conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, il Segretario generale dell’Unione registrerà la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. |
241 | 4. L’originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarrà depositato negli archivi dell’Unione. Il Segretario generale invierà nelle lingue richieste una copia certificata conforme a ciascuno Stato membro firmatario. |
242 | 5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese. |
Annesso
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
- Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.
- Stato membro: Stato che è considerato Membro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione.
- Membro di Settore: Ente o organizzazione autorizzata, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 della Convenzione, a partecipare alle attività di un Settore.
- Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi.
- Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
- Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilità al pubblico, ai fini della trasmissione.
- Delegazione: Insieme di delegati e, se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati dallo stesso Stato membro.
- Ciascun Stato membro è libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare può includervi tra gli altri, in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
- ...
- Delegato: Persona inviata dal Governo di uno Stato membro ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l’amministrazione di uno Stato membro a un’altra Conferenza o a una riunione dell’Unione.
- Gestione: Ogni privato, società, azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio.
- Gestione riconosciuta: Ogni gestione che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione e alla quale gli obblighi previsti all’articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dallo Stato membro sul cui territorio è installata la sede sociale di tale gestione, ovvero dallo Stato membro che ha autorizzato tale gestione a installare e a utilizzare un servizio di telecomunicazione sul suo territorio.
- Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.
- Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio può comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.
- Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.
- Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radio- elettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici.
- Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresì il radiotelegramma, salvo diversa specificazione.
- Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:
- – il Capo di Stato;
- – il Capo del Governo o i membri di un Governo;
- – il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree;
- – agenti diplomatici o consolari;
- – il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; i
Capi degli organi principali delle Nazioni Unite; - – la Corte internazionale di Giustizia,
- ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.
- Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio.
- Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un’altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione.
- Nota: Per documento grafico s’intende un supporto informativo sul quale è registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa e che può essere classificato e consultato.
- Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole.
0.784.011
Campo d’applicazione il 20 luglio 20236
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 novembre | 2006 | 5 novembre | 2006 |
Albania | 24 giugno | 2005 | 24 giugno | 2005 |
Angola | 10 novembre | 2006 A | 10 novembre | 2006 |
Arabia Saudita | 20 settembre | 2005 | 20 settembre | 2005 |
Argentina* | 6 agosto | 2007 | 6 agosto | 2007 |
Australia | 3 marzo | 2005 | 3 marzo | 2005 |
Austria* | 27 gennaio | 2006 | 27 gennaio | 2006 |
Bahrein | 20 settembre | 2004 | 20 settembre | 2004 |
Belarus | 9 agosto | 2006 | 9 agosto | 2006 |
Botswana | 14 novembre | 2006 | 14 novembre | 2006 |
Brasile | 10 febbraio | 2010 | 10 febbraio | 2010 |
Bulgaria | 3 agosto | 2004 | 3 agosto | 2004 |
Cambogia | 18 dicembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
Canada | 26 aprile | 2004 | 26 aprile | 2004 |
Ceca, Repubblica | 18 dicembre | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
Cipro | 30 maggio | 2008 | 30 maggio | 2008 |
Congo (Kinshasa) | 25 marzo | 2009 A | 25 marzo | 2009 |
Corea (Sud) | 5 maggio | 2004 | 5 maggio | 2004 |
Cuba* | 25 gennaio | 2012 | 25 gennaio | 2012 |
Danimarca | 20 giugno | 2003 | 1° gennaio | 2004 |
Ecuador | 16 giugno | 2004 | 16 giugno | 2004 |
Egitto | 8 luglio | 2004 | 8 luglio | 2004 |
El Salvador* | 9 ottobre | 2013 | 9 ottobre | 2013 |
Emirati Arabi Uniti | 6 gennaio | 2005 | 6 gennaio | 2005 |
Estonia | 12 gennaio | 2005 | 12 gennaio | 2005 |
Finlandia | 19 ottobre | 2004 | 19 ottobre | 2004 |
Francia | 23 aprile | 2008 | 23 aprile | 2008 |
Gabon | 21 luglio | 2004 | 27 luglio | 2004 |
Germania | 6 dicembre | 2006 | 6 dicembre | 2006 |
Giappone | 2 luglio | 2004 | 2 luglio | 2004 |
Grenada | 11 ottobre | 2010 | 11 ottobre | 2010 |
Indonesia | 3 febbraio | 2005 | 3 febbraio | 2006 |
Iran | 22 giugno | 2009 | 22 giugno | 2009 |
Iraq | 8 febbraio | 2006 A | 8 febbraio | 2006 |
Italia | 10 luglio | 2012 | 10 luglio | 2012 |
Kiribati | 10 gennaio | 2007 A | 10 gennaio | 2007 |
Kuwait | 10 settembre | 2007 | 10 settembre | 2007 |
Lettonia | 25 novembre | 2005 | 25 novembre | 2005 |
Libano | 3 marzo | 2009 A | 3 marzo | 2009 |
Liberia | 8 ottobre | 2008 A | 8 ottobre | 2008 |
Libia | 10 luglio | 2007 | 10 luglio | 2007 |
Liechtenstein | 13 aprile | 2006 | 13 aprile | 2006 |
Lituania | 7 dicembre | 2006 | 7 dicembre | 2006 |
Lussemburgo | 27 aprile | 2007 | 27 aprile | 2007 |
Malaysia | 24 dicembre | 2004 | 24 dicembre | 2004 |
Malta | 6 aprile | 2004 | 6 aprile | 2004 |
Marocco | 27 aprile | 2011 | 27 aprile | 2011 |
Messico | 18 ottobre | 2005 | 18 ottobre | 2005 |
Moldova | 15 settembre | 2004 | 15 settembre | 2004 |
Monaco | 29 luglio | 2004 A | 29 luglio | 2004 |
Montenegro | 21 luglio | 2006 A | 21 luglio | 2006 |
Myanmar | 25 marzo | 2009 | 25 marzo | 2009 |
Nigeria | 23 giugno | 2014 | 23 giugno | 2014 |
Nuova Zelanda | 20 giugno | 2006 | 20 giugno | 2006 |
Oman | 25 ottobre | 2004 | 25 ottobre | 2004 |
Paesi Bassi* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Aruba | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Curaçao* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Parte caraibica (Bonaire, | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Sint Maarten* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Pakistan | 10 gennaio | 2007 | 10 gennaio | 2007 |
Panama | 27 agosto | 2004 | 27 agosto | 2004 |
Paraguay | 9 gennaio | 2009 | 9 gennaio | 2009 |
Perù | 18 ottobre | 2006 | 18 ottobre | 2006 |
Qatar | 22 dicembre | 2004 | 22 dicembre | 2004 |
Regno Unito | 2 agosto | 2017 | 2 agosto | 2017 |
Romania* | 17 luglio | 2008 | 17 luglio | 2008 |
Ruanda | 5 ottobre | 2006 | 5 ottobre | 2006 |
Saint Kitts e Nevis | 15 marzo | 2006 A | 15 marzo | 2006 |
San Marino | 14 febbraio | 2006 | 14 febbraio | 2006 |
Serbia | 1° settembre | 2010 | 1° settembre | 2010 |
Sierra Leone | 26 novembre | 2010 | 26 novembre | 2010 |
Singapore | 11 giugno | 2004 | 11 giugno | 2004 |
Siria | 14 febbraio | 2007 | 14 febbraio | 2007 |
Slovacchia | 15 marzo | 2004 | 15 marzo | 2004 |
Slovenia | 13 settembre | 2007 | 13 settembre | 2007 |
Somalia | 24 giugno | 2005 A | 24 giugno | 2005 |
Spagna* | 16 maggio | 2006 | 16 maggio | 2006 |
Stati Uniti d’America* | 16 gennaio | 2009 | 16 gennaio | 2009 |
Sudafrica | 18 ottobre | 2006 | 18 ottobre | 2006 |
Sudan | 23 giugno | 2006 | 23 giugno | 2006 |
Sudan del Sud | 3 ottobre | 2011 A | 3 ottobre | 2011 |
Svezia | 22 dicembre | 2003 | 22 dicembre | 2003 |
Svizzera* | 17 gennaio | 2006 | 17 gennaio | 2006 |
Timor Est | 24 agosto | 2010 | 24 agosto | 2010 |
Togo | 9 luglio | 2014 | 9 luglio | 2014 |
Trinidad e Tobago | 16 febbraio | 2004 A | 16 febbraio | 2004 |
Turchia | 3 marzo | 2006 | 3 marzo | 2006 |
Ungheria | 28 settembre | 2011 | 28 settembre | 2011 |
Uzbekistan | 19 gennaio | 2007 A | 19 gennaio | 2007 |
Vaticano, Città del | 22 luglio | 2009 | 22 luglio | 2009 |
Vietnam | 12 novembre | 2003 | 12 novembre | 2003 |
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