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Scambio di lettere
del 18 aprile 1979/10 gennaio 1980
tra la Svizzera e la Spagna concernente il rilascio
di licenze di radioamatori

RU 1990 1992

Entrato in vigore il 25 gennaio 1980

(Stato 25 gennaio 1980)

Traduzione 1

Il Capo
del Dipartimento federale
degli Affari Esteri

Berna, 10 gennaio 1980

A Sua Eccellenza
Signor Nicolas Mártín Alonso
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Spagna in Svizzera

Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza, in data 18 aprile 1979, del seguente tenore:

  1. «Mi pregio proporvi la conclusione di un accordo tra i Governi della Svizzera e della Spagna per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni onde permettere ai radioamatori di uno dei due Paesi di utilizzare, nell’altro Paese, le proprie emittenti nel rispetto delle condizioni qui appresso:1.Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatori rilasciata dal proprio Governo e che utilizza un’emittente radioamatori autorizzata da quest’ultimo, potrà, previo consenso del Governo dell’altra Parte, su base reciproca e alle condizioni stabilite negli articoli qui appresso, utilizzare dette emittenti sul territorio di quest’ultima Parte.2.Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatori rilasciata dal proprio Governo dovrà, prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 1, ricevere a tal fine un’autorizzazione dall’Ufficio dell’altro Governo.3.La licenza per l’utilizzazione di un’emittente radioamatori sarà rilasciata unicamente alle persone residenti in uno dei due Paesi interessati sempreché la persona in questione fruisca di un permesso di dimora superiore a tre mesi. Ove il soggiorno fosse inferiore a tale durata, verrà rilasciata un’autorizzazione valida per il periodo specificato.4.L’autorità competente può rifiutare una licenza o una concessione e può anche annullare un’autorizzazione rilasciata precedentemente senza informare il radioamatore né le autorità dell’altro Paese in merito alle motivazioni giustificanti la sua decisione.5.Ogni radioamatore spagnolo che utilizza la propria emittente sul territorio della Confederazione elvetica, come anche ogni radioamatore svizzero che utilizza la propria emittente sul territorio spagnolo, sottostà alle leggi e regolamenti ivi in vigore.
  2. Se questo progetto ha il benestare del Governo svizzero propongo che la presente nota e la risposta costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della risposta e che potrà essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte mediante preavviso scritto di sessanta (60) giorni.»

Ho l’onore di informare Vostra Eccellenza che il Consiglio federale approva quanto precede restando inteso che il paragrafo 4 dell’accordo di reciprocità non dà diritto alle Parti contraenti di trattare i cittadini dell’altra Parte in modo meno favorevole dei propri cittadini.

La Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della presente, ossia il 25 gennaio 1980.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Pierre Aubert

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