0.784.403.745
Scambio di lettere
del 19 luglio/26 ottobre 1993
tra la Svizzera e la Thailandia concernente
i radioamatori
RU 1994 131
Entrato in vigore il 10 dicembre 1993
(Stato 10 dicembre 1993)
Traduzione 1
Ministero | Bangkok, 26 ottobre 1993 Sua Eccellenza Bangkok |
Eccellenza,
Ho l’onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza del 19 luglio 1993, del tenore seguente:
- «Ho l’onore di informarla che il Governo svizzero propone a quello del Regno di Thailandia di concludere un accordo allo scopo di permettere ai radioamatori svizzeri e thailandesi di stabilire ed esercitare nell’altro Paese le proprie stazioni radio al fine di consolidare le relazioni d’amicizia tra i due Paesi. Le condizioni di tale accordo sono le seguenti:
- 1. Ogni cittadino thailandese o svizzero autorizzato a stabilire ed a esercitare una stazione di radioamatore in base a una concessione rilasciata dalla sua amministrazione può ottenere, conformemente al presente accordo, una concessione equivalente dall’amministrazione dell’altro Paese.
- 2. L’amministrazione che rilascia la concessione si attiene alle leggi e alle ordinanze vigenti nel proprio Paese e ha il diritto di modificare, di revocare o di ritirare le concessioni in qualsiasi momento senza essere obbligata a motivare la sua decisione.
- 3. Ciascuna delle parti contraenti informa l’amministrazione che ha rilasciato la concessione originale se il radioamatore ospite commette delle violazioni.
- 4. Il presente accordo deve essere conforme alle condizioni stabilite nel Regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (International Telecommunications Union: ITU)2 e alle leggi e ordinanze in vigore in entrambi i Paesi.
- 5. Se le due parti contraenti partecipano a un accordo multilaterale, le disposizioni di tale accordo prevalgono su quelle del presente accordo di reciprocità.
- 6. L’accordo resta in vigore 60 giorni oltre la data in cui una delle due parti contraenti comunica per iscritto all’altra che vuole porre fine all’accordo di reciprocità.
- Se il Governo del Regno di Thailandia accetta quanto precede, ho l’onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta del Governo del Regno di Thailandia costituiscano un accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore 45 giorni dopo la data della Nota di risposta.
- Accolga, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.»
Ho l’onore di informarla che il Governo del Regno di Thailandia accetta la proposta suddetta; pertanto, la presente Nota e la sua Nota precitata costituiscono un accordo tra il Governo del Regno di Thailandia e il Governo svizzero.
Accolga, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Prasong Soonsiri Ministro degli affari esteri |