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0.790

Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 Firmato dalla Svizzera il 27 gennaio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1969 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969

RU 1970 90; FF 1969 I 645

Traduzione

(Stato 17 luglio 2025)

Gli Stati partecipanti del presente Trattato,

ispirati dalle vaste aspettative che si offrono al genere umano, grazie all’esplorazione dello spazio extra-atmosferico;

riconosciuto l’interesse che il progresso dell’esplorazione e dell’utilizzazione, a scopi pacifici, dello spazio extra-atmosferico, rappresenta per l’intero genere umano;

ritenuto che l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico devono essere condotte per il bene di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico;

desiderosi di contribuire allo sviluppo di una vasta cooperazione internazionale per quanto concerne gli aspetti scientifici e giuridici dell’esplorazione e dell’utilizzazione, a scopi pacifici, dello spazio extra-atmosferico;

ritenuto che detta cooperazione potrà contribuire allo sviluppo di una comprensione reciproca e al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra Stati e tra popoli;

richiamata la «Dichiarazione sulle norme giuridiche circa l’esplorazione e l’utilizzazione da parte degli Stati dello spazio extra-atmosferico», risoluzione 1962 (XVIII) adottata all’unanimità, il 13 dicembre 1963, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

richiamata la risoluzione 1884 (XVIII) sulla rinuncia degli Stati a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, nonché sulla rinuncia a insediare dette armi su corpi celesti, risoluzione adottata all’unanimità, il 17 ottobre 1963, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

tenuto conto della risoluzione 110 (II) sulla condanna della propaganda destinata o propria a suscitare o a incoraggiare il turbamento della pace, la sua rottura o qualsivoglia atto d’aggressione, adottata il 3 novembre 1947 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e considerato che detta risoluzione è applicabile allo spazio extra-atmosferico;

convinti che il Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atomosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, contribuirà alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte per il bene e nell’interesse di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico. Esse sono una prerogativa dell’intero genere umano. È libero l’accesso a tutte le regioni dei corpi celesti; lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, può essere quindi, a parità di condizioni e in conformità col diritto internazionale, esplorato e utilizzato liberamente da parte di tutti gli Stati senza alcuna discriminazione. Nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, le ricerche scientifiche sono libere e gli Stati devono facilitare e promuovere, in dette ricerche, la cooperazione fra gli Stati.

Art. II

Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile.

Art. III

Le attività degli Stati contraenti, nel corso dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte secondo le norme del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, nell’intento di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e di promuovere la cooperazione e la comprensione fra gli Stati.

Art. IV

Gli Stati contraenti rinunciano a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, a insediare dette armi su corpi celesti e a collocarle, in qualsiasi altro modo, nello spazio extra-atmosferico. Gli Stati contraenti utilizzano la luna e gli altri corpi celesti a scopi esclusivamente pacifici. Sui corpi celesti sono vietati l’insediamento di basi e installazioni militari, l’insediamento di opere di difesa militare, gli esperimenti di qualsiasi tipo di arma e l’esecuzione di manovre militari. È lecita l’utilizzazione di personale militare a scopi di ricerca scientifica o a qualsiasi altro fine pacifico. È parimente lecita l’utilizzazione di armamenti o installazioni necessari all’esplorazione pacifica della luna e degli altri corpi celesti.

Art. V

Gli Stati contraenti considerano i cosmonauti come ambasciatori del genere umano nello spazio extra-atmosferico e forniscono loro tutta la assistenza possibile in caso di incidenti, di difficoltà o di atterraggio di emergenza, nel territorio di altro Stato contraente o in alto mare. I cosmonauti che sono costretti a effettuare tali atterraggi devono essere, senza indugio e con le dovute misure di sicurezza, restituiti allo Stato di registrazione del veicolo spaziale. Nel corso di un’attività nello spazio extra-atmosferico e su corpi celesti, i cosmonauti di uno Stato contraente forniscono ai cosmonauti di altri Stati partecipi del Trattato tutta l’assistenza possibile. Gli Stati contraenti comunicano immediatamente, agli altri Stati partecipi del Trattato o al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fenomeni che potrebbero presentare un pericolo per la vita o l’incolumità dei cosmonauti, scoperti nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VI

Gli Stati contraenti assumono responsabilità internazionale per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte da Organi governativi o da Enti non governativi, e garantiscono che le attività stesse saranno condotte conformemente alle norme formulate nel presente Trattato. Le attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, di Enti non governativi, devono essere autorizzate e sottoposte a continua sorveglianza da parte dello Stato responsabile, partecipe del Trattato. Ove le attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da una Organizzazione internazionale, la responsabilità del rispetto delle norme del presente Trattato ricade su detta Organizzazione internazionale e sugli Stati contraenti che ne fanno parte.

Art. VII

Lo Stato contraente che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, come pure lo Stato contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili internazionalmente per i danni arrecati, ad altri Stati partecipi del Trattato o a persone fisiche o giuridiche rilevanti da quest’ultimi, da parte dell’oggetto suddetto o delle sue parti componenti, sulla terra, nell’atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VIII

Lo Stato contraente, nel quale è registrato un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, conserva giurisdizione e controllo su detto oggetto e sull’eventuale suo equipaggio, quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste. La proprietà degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, compresi quelli costruiti o portati su un corpo celeste, e la proprietà delle loro parti componenti non muta quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste, o quando essi ritornano sulla terra. Tali oggetti o parti componenti, se ricuperati fuori dei confini dello Stato di registrazione partecipe del Trattato, devono essere a questi restituiti, previo controllo dei dati di identificazione, che da esso sono forniti a richiesta.

Art. IX

Nell’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atomosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono essere guidati dalle norme della cooperazione e assistenza reciproca e devono condurre tutte le loro attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, col dovuto rispetto per gli interessi degli altri Stati partecipi del Trattato. Nell’esplorazione e nello studio dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono, prendono all’uopo le misure opportune, evitare effetti pregiudizievoli di contaminazione e di modificazioni nocive del mezzo terrestre, dovute all’introduzione di sostanze extraterrestri. Se uno Stato contraente ha ragione di ritenere che un’attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, da lui progettato o da suoi cittadini, possa cagionare un’interferenza dannosa con le attività di altri Stati partecipi del Trattato, nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, detto Stato deve procedere a opportune consultazioni internazionali prima di iniziare l’attività o l’esperimento programmato. Ogni Stato contraente, il quale abbia ragione di ritenere che un’attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, programmato da un altro Stato partecipi del Trattato, possa cagionare possibili interferenze con attività di esplorazione e utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, è autorizzato a richiedere consultazioni internazionali rispetto all’attività o all’esperimento di cui si tratta.

Art. X

Gli Stati contraenti, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, esaminano, conformemente agli scopi del presente Trattato e a parità di condizioni, le richieste di altri Stati partecipi del Trattato circa l’ottenimento di facilitazioni per l’osservazione del volo di oggetti spaziali lanciati da essi. Gli Stati interessati stabiliscono congiuntamente la natura di dette facilitazioni e determinano a quali condizioni esse possano venir accordate.

Art. XI

Gli Stati contraenti che conducono attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, convengono, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, di informare, nella misura del possibile e del realizzabile, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure il pubblico e la comunità scientifica internazionale, circa la natura e la condotta di tali attività, i luoghi dove sono effettuate e i risultati ottenuti. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite provvede immediatamente alla diffusione delle informazioni ricevute.

Art. XII

Le stazioni, le installazioni, il materiale e i veicoli spaziali, collocati sulla luna o su altri corpi celesti, sono, con obbligo di reciprocità, accessibili ai rappresentanti degli altri Stati partecipi del Trattato. Per garantire, con tutte le misure di sicurezza possibili, lo svolgimento delle consultazioni richieste e per evitare di interferire nel corso normale delle operazioni sui luoghi degli impianti, i rappresentanti suddetti notificano a tempo debito la richiesta della visita.

Art. XIII

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alle attività condotte, dagli Stati partecipi del Trattato, nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte singolarmente da uno Stato partecipe del Trattato o in comune con altri Stati, segnatamente nell’ambito di organizzazioni governative internazionali. Ove le attività nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da organizzazioni governative internazionali, i problemi pratici che si pongono in merito sono risolti dagli Stati contraenti, d’intesa con l’organizzazione internazionale competente o con uno o più Stati membri della detta organizzazione, partecipi del Trattato.

Art. XIV

Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. A partire dalla sua entrata in vigore, giusta il numero 3 del presente articolo, il Trattato è aperto in ogni momento all’adesione di qualsiasi Stato che non l’abbia ancora firmato.

Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati nel presente Trattato quali Governi depositari.

Il presente Trattato entra in vigore non appena cinque Governi, compresi quelli depositari designati nel presente Trattato, abbiano depositato i rispettivi strumenti di ratificazione.

Il presente Trattato entra successivamente in vigore, per gli Stati che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo la sua entrata in vigore, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.

I Governi depositari comunicano immediatamente la data del deposito di ogni strumento di ratificazione del presente Trattato o di adesione allo stesso, come pure il giorno dell’entrata in vigore del Trattato o qualsiasi altra informazione, a tutti gli Stati in nome dei quali il Trattato è stato firmato o l’adesione notificata.

I Governi depositari registrano il presente Trattato giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XV

Ogni Stato partecipe del presente Trattato può proporre emendamenti al Trattato. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. XVI

Il presente Trattato può essere disdetto da ogni Stato contraente, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai Governi depositari. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione.

Art. XVII

Il presente Trattato, i cui testi inglese, russo, spagnolo, francese e cinese fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Detti governi inviano copie certificate conformi del presente Trattato a tutti i Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Londra, Mosca e Washington, il 27 gennaio 1967, in triplo esemplare.

(Seguono le firme)

0.790

Campo d’applicazione il 17 luglio 20252

Stati partecipanti

Ratifica a
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

17 marzo

1988

17 marzo

1988

Agenzia spaziale europea (ESA)

25 giugno

1975

25 giugno

1975

Algeria

27 gennaio

1992 A

27 gennaio

1992

Antigua e Barbuda

26 dicembre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

17 dicembre

1976 A

17 dicembre

1976

Argentina

26 marzo

1969

26 marzo

1969

Armenia

28 marzo

2018 A

28 marzo

2018

Australia

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Austria

26 febbraio

1968

26 febbraio

1968

Azerbaigian

9 settembre

2015 A

9 settembre

2015

Bahamas

11 agosto

1976 S

10 luglio

1973

Bahrein

28 agosto

2019 A

28 agosto

2019

Bangladesh

14 gennaio

1986 A

14 gennaio

1986

Barbados

12 settembre

1968 A

12 settembre

1968

Belarus

31 ottobre

1967

31 ottobre

1967

Belgio

30 marzo

1973

30 marzo

1973

Benin

19 giugno

1986 A

19 giugno

1986

Bosnia ed Erzegovina

29 settembre

2020 A

29 settembre

2020

Brasile*

5 marzo

1969

5 marzo

1969

Bulgaria

28 marzo

1967

10 ottobre

1967

Burkina Faso

18 giugno

1968

18 giugno

1968

Canada**

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Ceca, Repubblica

15 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

8 ottobre

1981

8 ottobre

1981

Cina

30 dicembre

1983 A

30 dicembre

1983

Hong Kong b

3 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao c

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

5 luglio

1972

5 luglio

1972

Colombia*

21 marzo

2024

21 marzo

2024

Corea (Nord)

5 marzo

2009 A

5 marzo

2009

Corea (Sud)

13 ottobre

1967

13 ottobre

1967

Croazia

10 marzo

2023 A

10 marzo

2023

Cuba*

3 giugno

1977

3 giugno

1977

Danimarca

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Dominicana, Repubblica

21 novembre

1968

21 novembre

1968

Ecuador

7 marzo

1969

7 marzo

1969

Egitto

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

El Salvador

15 gennaio

1969

15 gennaio

1969

Emirati Arabi Uniti

4 ottobre

2000 A

4 ottobre

2000

Estonia

19 aprile

2010 A

19 aprile

2010

Eswatini

10 giugno

1969 A

10 giugno

1969

EUMETSAT

19 dicembre

2005

19 dicembre

2005

Figi

18 luglio

1972 S

10 ottobre

1970

Finlandia

12 luglio

1967

10 ottobre

1967

Francia**

5 agosto

1970

5 agosto

1970

Gambia

2 giugno

1968

2 giugno

1968

Germania**

10 febbraio

1971

10 febbraio

1971

Giamaica

6 agosto

1970

6 agosto

1970

Giappone

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Grecia

19 gennaio

1971

19 gennaio

1971

Guinea-Bissau

20 agosto

1976 A

20 agosto

1976

Guinea equatoriale

16 gennaio

1989 A

16 gennaio

1989

India

18 gennaio

1982

18 gennaio

1982

Indonesia

25 giugno

2002

25 giugno

2002

Iran

22 aprile

1968

21 dicembre

1970

Iraq

4 dicembre

1968

4 dicembre

1968

Irlanda

17 luglio

1968

17 luglio

1968

Islanda

5 febbraio

1968

5 febbraio

1968

Israele

18 febbraio

1977

18 febbraio

1977

Italia

4 maggio

1972

4 maggio

1972

Kazakstan

11 luglio

1998 A

11 luglio

1998

Kenya

19 gennaio

1984 A

19 gennaio

1984

Kuwait

7 giugno

1972 A

7 giugno

1972

Laos

27 novembre

1972

27 novembre

1972

Libano

31 marzo

1969

31 marzo

1969

Libia

3 luglio

1968 A

3 luglio

1968

Lituania

25 marzo

2013 A

25 marzo

2013

Lussemburgo

17 gennaio

2006

17 gennaio

2006

Madagascar*

22 agosto

1968 A

22 agosto

1968

Mali

11 giugno

1968 A

11 giugno

1968

Malta

22 maggio

2017 A

22 maggio

2017

Marocco

21 dicembre

1967 A

21 dicembre

1967

Maurizio

7 aprile

1969 S

12 marzo

1968

Messico

31 gennaio

1968

31 gennaio

1968

Mongolia

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Myanmar

18 marzo

1970

18 marzo

1970

Nepal

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Nicaragua

30 giugno

2017

30 giugno

2017

Niger

17 aprile

1967

10 ottobre

1967

Nigeria

14 novembre

1967 A

14 novembre

1967

Norvegia

1° luglio

1969

1° luglio

1969

Nuova Zelanda

31 maggio

1968

31 maggio

1968

Oman

4 febbraio

2022 A

4 febbraio

2022

Paesi Bassi**

10 ottobre

1969

10 ottobre

1969

Aruba

10 ottobre

1969

10 ottobre

1969

Curaçao

10 ottobre

1969

10 ottobre

1969

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

1969

10 ottobre

1969

Sint Maarten

10 ottobre

1969

10 ottobre

1969

Pakistan

8 aprile

1968

8 aprile

1968

Panama

9 agosto

2023

9 agosto

2023

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1980 S

16 settembre

1975

Paraguay

22 dicembre

2016 A

22 dicembre

2016

Perù

28 febbraio

1979

28 febbraio

1979

Polonia

30 gennaio

1968

30 gennaio

1968

Portogallo

29 maggio

1996 A

29 maggio

1996

Qatar

13 marzo

2012 A

13 marzo

2012

Regno Unito**

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Anguilla

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Romania

9 aprile

1968

9 aprile

1968

Russia**

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Saint Vincent e Grenadine

13 maggio

1999 S

10 ottobre

1967

San Marino

29 ottobre

1968

29 ottobre

1968

Seicelle

5 gennaio

1978 A

5 gennaio

1978

Sierra Leone

13 luglio

1967

10 ottobre

1967

Singapore

10 settembre

1976 A

10 settembre

1976

Siria

19 novembre

1968 A

19 novembre

1968

Slovacchia

17 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

8 febbraio

2019 A

8 febbraio

2019

Spagna

27 novembre

1968 A

27 novembre

1968

Sri Lanka

18 novembre

1986

18 novembre

1986

Stati Uniti**

10 ottobre

1967

10 ottobre

1967

Sudafrica

30 settembre

1968

30 settembre

1968

Svezia**

11 ottobre

1967

11 ottobre

1967

Svizzera

18 dicembre

1969

18 dicembre

1969

Thailandia

5 settembre

1968

5 settembre

1968

Togo

26 giugno

1989

26 giugno

1989

Tonga

22 giugno

1971 S

4 giugno

1970

Tunisia

28 marzo

1968

28 marzo

1968

Turchia

27 marzo

1968

27 marzo

1968

Ucraina

31 ottobre

1967

31 ottobre

1967

Uganda

24 aprile

1968 A

24 aprile

1968

Ungheria

26 giugno

1967

10 ottobre

1967

Uruguay

31 agosto

1970

31 agosto

1970

Venezuela

3 marzo

1970

3 marzo

1970

Vietnam

20 giugno

1980 A

20 giugno

1980

Yemen

1° giugno

1979 A

1° giugno

1979

Zambia

20 agosto

1973 A

20 agosto

1973

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sui siti Internet dei Governi depositari degli Stati Uniti d’America (www.stat e .gov/outer-space-treaty) e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (www.gov.uk/government/publications/treaty-on-principles-governing-the-activities-of-states-in-the-exploration-and-use-of-outer-space-including-the-moon-and-other-celestial-bodies-lond) oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Gli strumenti di ratifica o di adesione o le dichiarazioni di successione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Federazione Russa, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno, sia presso alcuni dei Governi precitati. Le date che figurano nell’elenco si riferiscono alla prima ratifica, adesione o dichiarazione di successione.
  5. Dal 10 ott. 1967 al 30 giu. 1997, il trattato era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giu. 1997, il trattato è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  6. In virtù di una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 9 dic. 1999, il trattato
    è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 Firmato dalla Svizzera il 27 gennaio 1967 Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1969 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969 | Lexipedia | Lexipedia