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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento Conchiusa il 16 novembre 1962 Approvata dall’Assemblea federale il 17 settembre 1963 Entrata in vigore il 1° novembre 1963

RU 1963 997; FF 1963 I 708 ediz. franc. 1963 I 695 ediz. ted.

Traduzione1

(Stato 1° novembre 1963)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,

animati dal desiderio di coordinare i loro sforzi per proteggere le acque del Lago Lemano dall’inquinamento,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I Governi contraenti decidono di collaborare strettamente allo scopo di proteggere dall’inquinamento le acque del Lemano e quelle del suo emissario in territorio svizzero, comprese le acque aperte e le falde freatiche affluenti, se queste contribuiscono all’inquinamento.

Art. 2

I Governi contraenti istituiscono una Commissione internazionale per proteggere le acque del lago Lemano dall’inquinamento, denominata in seguito «la Commissione».

Art. 3

Alla Commissione sono attribuiti i compiti seguenti:

  1. organizzare e promuovere tutte le ricerche necessarie per determinare la natura, l’importanza e l’origine dell’inquinamento e per valorizzare i dati ottenuti;
  2. raccomandare ai Governi contraenti le misure per porre rimedio all’inquinamento attuale e per prevenirlo in avvenire;
  3. elaborare i criteri basilari di un ordinamento internazionale per mantenere la salubrità delle acque del lago;
  4. esaminare ogni altra questione concernente l’inquinamento delle acque.

Art. 4

La Commissione si compone di delegati designati dai Governi contraenti. Essa è coadiuvata da una Sottocommissione tecnica internazionale, composta di periti in materia di protezione delle acque, nominati dai Governi contraenti, e può istituire pure altre sottocommissioni al fine di studiare determinati problemi. Ciascun Governo contraente può designare inoltre altri periti. La Commissione fissa le norme della loro partecipazione ai lavori.

Art. 5

La Commissione delibera all’unanimità. Essa stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 6

La Commissione si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, convocata dal presidente. Inoltre il presidente la convoca in sessione straordinaria su proposta di uno dei due Governi contraenti.

Art. 7

Ciascun Governo contraente esamina le raccomandazioni della Commissione e decide a quali condizioni possono essere attuate le necessarie misure esecutive.

Art. 8

Ogni Parte contraente assume le spese della sua delegazione nella Commissione e dei periti designati. Ogni altra spesa riguardante l’attività della Commissione va ripartita tra le due Parti secondo una chiave stabilita, caso per caso, dalla Commissione.

Art. 9

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione si mette in contatto con gli organi internazionali competenti in materia d’inquinamento delle acque, come pure con quelli cui sono sottoposti, per Lemano e Rodano, la navigazione, la pesca ed il controllo del deflusso.

Art. 10

Ciascun Governo contraente notifica all’altro l’avvenuta esecuzione delle pratiche necessarie all’entrata in vigore della Convenzione, secondo le proprie norme costituzionali. I Governi contraenti fissano di comune accordo la data dell’entrata in vigore della Convenzione. Trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione può essere disdetta in ogni momento, da ciascun Governo, mediante preavviso di sei mesi. Fatto a Parigi, il 16 novembre 1962, in due esemplari di lingua francese.

Per il
Consiglio Federale:

Diez

Per il
Governo della Repubblica francese:

Jordan

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento Conchiusa il 16 novembre 1962 Approvata dall’Assemblea federale il 17 settembre 1963 Entrata in vigore il 1° novembre 1963 | Lexipedia | Lexipedia