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0.814.284.62

Protocollo aggiuntivo
all’Accordo del 3 dicembre 1976 concernente
la protezione dei Reno dall’inquinamento dovuto ai cloruri

RU 1994 2277; FF 1992 II 532

Traduzione1

Concluso a Bruxelles il 25 settembre 1991
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19922
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 25 febbraio 1993
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1994

(Stato 1° novembre 1994)

Il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica Francese,
il Governo del Granducato del Lussemburgo,
il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
e il Governo della Confederazione Svizzera,

riferendosi ai risultati acquisiti alle conferenze ministeriali sull’inquinamento del Reno, tenutesi l’11 ottobre 1988 a Bonn e il 30 novembre 1989 a Bruxelles,

riferendosi all’Accordo del 3 dicembre 1976 3 concernente la protezione del Reno dall’inquinamento dovuto ai cloruri, agli scambi di lettere del 29 aprile, del 4 e del 14 maggio 1983 4 e alla dichiarazione dell’11 dicembre 1986 5 dei Capidelegazione (in seguito detto «Accordo»),

desiderando migliorare la qualità delle acque del Reno in modo tale che alla frontiera germano-olandese i superamenti del tenore di 200 mg/l di ionicloruro vengano limitati sia per quanto concerne il valore che la durata,

intendendo facilitare l’approvvigionamento in acqua potabile a partire dal Reno e dall’ljsselmeer,

convinti che oltre alle riduzioni già conseguite e ai provvedimenti previsti dal presente Protocollo aggiuntivo ulteriori misure per la riduzione del carico di cloruri nel Reno, da applicare sull’intero corso del Reno, non siano né necessarie sotto il profilo ecologico né giustificabili sotto il profilo tecnico ed economico,

e volendo raggiungere una regolamentazione internazionale definitiva in materia di riduzione del carico di cloruri nel Reno,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Durante i periodi nei quali la concentrazione di cloruri nel Reno, alla frontiera germano-olandese, supera il valore indicativo di 200 mg/l, il Governo francese procede, in più del la riduzione di 20 kg/s di ioni-cloruro già attuata dal 5 gennaio 1987 conformemente all’articolo 2 capoverso 2 dell’Accordo, a una riduzione modulare sul territorio francese secondo le precisazioni e le modalità tecniche dell’allegato I. Le quantità di cloruri derivanti da detta riduzione modulare saranno provvisoriamente depositate in terreni di discarica.

Il Governo francese informa ogni anno le altre Parti contraenti sulle quantità di cloruri depositate in seguito alla riduzione modulare e sulle spese relative.

La riduzione modulare ai sensi del presente Protocollo aggiuntivo costituisce l’applicazione delle disposizioni previste ai capoversi 1, 3 e 4 dell’articolo 2 e al capoverso 3 dell’articolo 7 dell’Accordo.

Art. 2

Le quantità di cloruri depositate in seguito alla riduzione modulare ai sensi dell’articolo 1 del presente Protocollo aggiuntivo potranno, dopo la riduzione della produzione delle miniere di potassio d’Alsazia e secondo le modalità che le Parti contraenti definiranno sulla base di una proposta della Commissione internazionale, essere scaricate nel Reno in modo accettabile sotto il profilo ecologico e tenendo conto delle differenti utilizzazioni dell’acqua. Durante tale periodo il valore indicativo di 200 mg/l di ioni-cloruro alla frontiera germano-olandese resterà in vigore e il carico nazionale medio annuo indicato nella tabella dell’allegato II dell’Accordo, nella versione modificata dal presente Protocollo aggiuntivo, non dovrà essere oltrepassato.

Art. 3

Il Governo olandese prende, sul suo territorio, provvedimenti per limitare il carico di cloruri nelle acque dell’ljsselmeer destinate all’approvvigionamento in acqua potabile: segnatamente si tratta di scaricare le acque salate del Wieringermeer nelle acque del Wattenmeer invece che in quelle dell’Ijsselmeer. Le basi tecniche per tali provvedimenti figurano nell’allegato II del presente Protocollo aggiuntivo.

Art. 4

Le spese di un importo massimo di 400 milioni di franchi francesi per i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 sul territorio francese, e quelle di un importo massimo di 32,37 milioni di fiorini olandesi per i provvedimenti di cui all’articolo 3 sul territorio olandese sono ripartite come segue: Le condizioni di pagamento sono indicate nell’allegato III del presente Protocollo aggiuntivo. Conformemente alle disposizioni dell’allegato III, nel calcolo dell’importo svizzero è tenuto conto della riduzione permanente del carico di cloruri nel Reno in Svizzera. Detto importo è fissato a 12 milioni di franchi francesi.

Per cento

Repubblica federale di Germania

30

Repubblica Francese

30

Regno dei Paesi Bassi

34

Confederazione Svizzera

6

Art. 5

Le Parti contraenti prendono sul loro territorio i provvedimenti necessari ad evitare un aumento delle quantità di ioni-cloruro immesse nel bacino imbrifero del Reno. I valori dei carichi nazionali, tenuto conto delle misure del presente Protocollo aggiuntivo, sono indicati nell’allegato IV.

Gli aumenti delle quantità di ioni-cloruro provenienti da immissioni isolate sono ammissibili soltanto nella misura in cui le Parti contraenti interessate compensino il carico sul loro territorio o se nell’ambito della Commissione internazionale si possa trovare una compensazione globale.

In via eccezionale e dopo aver udito la Commissione internazionale una Parte contraente può, per motivi imperativi, autorizzare un aumento senza che occorra un’immediata compensazione.

I Paesi Bassi non compensano né totalmente né parzialmente mediante altre immissioni nell’Ijsselmeer o nel Reno la riduzione del carico di sale nell’Ijsselmeer ottenuta grazie ai provvedimenti presi conformemente all’articolo 3 del presente Protocollo aggiuntivo.

Le Parti contraenti controllano, sul loro territorio, tutti gli scarichi di ionicloruro di oltre 1 kg/s nel bacino imbrifero del Reno e nell’ljsselmeer.

Ciascuna Parte contraente inoltra annualmente un rapporto alla Commissione internazionale, dal quale risulti l’evoluzione del carico di ioni-cloruro nelle acque del Reno e in quelle dell’Ijsselmeer.

Art. 6

Gli articoli 3 e 6 dell’Accordo sono abrogati. L’allegato IV del presente Protocollo aggiuntivo sostituisce l’allegato II dell’Accordo.

Art. 7

Gli articoli 13, 14, 16 e 17 dell’Accordo valgono anche per il presente Protocollo aggiuntivo.

L’articolo 15 dell’Accordo vale tenendo conto della disposizione seguente: L’Accordo e il presente Protocollo aggiuntivo possono essere denunciati soltanto insieme: l’eventuale denuncia può essere presentata in ogni momento a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.

Art. 8

Il presente Protocollo aggiuntivo dell’Accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale invierà a ciascuna Parte contraente una copia certificata conforme. Fatto a Bruxelles il 25 settembre 1991.

Seguono le firme

Allegato I

Modalità tecniche della riduzione supplementare degli scarichi
di cloruri provenienti dalle Miniere di potassio d’Alsazia (MDPA)

La riduzione modulare sul territorio francese viene realizzata mediante il deposito provvisorio in terreni di discarica dei sali residui provenienti dalle Miniere di potassio d’Alsazia, di cui è prevista una diminuzione della produzione a partire dal 1998, secondo le modalità seguenti:

  1. Il deposito in terreni di discarica ha inizio se la concentrazione di cloruri alla frontiera germano-olandese (misurata presso la stazione internazionale di Lobith) supera il valore indicativo di 200 mg/l su un periodo di 24 ore consecutive e se, contemporaneamente, viene annunciata una tendenza all’abbassamento della portata per i prossimi quattro giorni, secondo il modello di previsione descritto dalla Commissione internazionale dell’idrologia del bacino del Reno (Rapporto no 1-7, 1988 della CIR).
  2. Il deposito in terreni di discarica è sospeso se la concentrazione di cloruri ritorna, per un periodo di 24 ore consecutive, a un valore pari o inferiore a 200 mg/l e se, contemporaneamente, viene annunciata una tendenza all’aumento della portata per i prossimi quattro giorni, secondo lo stesso modello di previsione.
  3. Ad ogni ripresa del deposito in terreni di discarica, le operazioni sono progressive fino a raggiungere, entro 5 giorni lavorativi al massimo, la piena capacità.
  4. La quantità di sale che può essere depositata è limitata dalla capacità delle aziende di produrre sale residuo solido atto ad essere depositato. Le Miniere di potassio d’Alsazia si adopereranno, nei periodi in cui il valore di 200 mg/l alla frontiera germano-olandese è oltrepassato, a depositare in terreni di discarica la massima quantità possibile del sale disponibile; con un funzionamento normale e a seconda della produzione di sale da spargere sulle strade, tale quantità varia fra 42 e 56 kg/s.
  5. A partire dal momento in cui tutte le Parti contraenti avranno versato i loro contributi finanziari, le Miniere di potassio d’Alsazia avranno un anno di tempo per iniziare con il deposito provvisorio in terreni di discarica previsto secondo il presente Protocollo aggiuntivo. Nel frattempo, le Miniere di potassio d’Alsazia, per limitare i loro scarichi, utilizzeranno al meglio gli equipaggiamenti disponibili per la prima fase del deposito provvisorio in terreni di discarica.

Allegato II

Basi tecniche per i provvedimenti da prendere sul territorio
olandese in base all’articolo 3

Le acque salmastre del polder del Wieringermeer non saranno più evacuate nell’Ijsselmeer. In futuro saranno immesse direttamente nel Wattenmeer. Allo scopo vanno presi i provvedimenti seguenti:

  1. La stazione di pompaggio meridionale, stazione «Lely», sarà messa fuori servizio e l’evacuazione delle acque del polder avverrà unicamente per il tramite della stazione di pompaggio settentrionale, stazione «Leemans». Allo scopo dovrà essere modificato il sistema di drenaggio delle quattro zone del polder: grazie ai canali di drenaggio esistenti, le acque della zona II saranno immesse nella zona III; quelle della zona IV, grazie ad una stazione di pompaggio ausiliare, ancora da costruire e che avrà una capacità di 2,5 m3/s, saranno pure evacuate nella zona III; la zona III sarà a sua volta drenata completamente dalla stazione di pompaggio «Leemans» grazie alla costruzione di un canale di raccordo che unirà il Waterkaaptocht con l’Hooge Kwelvaart. Nella zona III la sezione del Robbevaart, su un tratto di circa 2 km fra il raccordo con l’Hooge Kwelvaart e la stazione di pompaggio «Leemans», dovrà essere adattata per poter assorbire l’aumento del deflusso. In caso di eccesso d’acqua, la zona III sarà parzialmente drenata verso la zona I grazie ad una nuova stazione di pompaggio ausiliare dalla capacità di 6,8 m3/s.
  2. La capacità della stazione di pompaggio «Leemans», chiamata ad evacuare le acque delle zone I e III del polder, dovrà essere potenziata. Allo scopo i motori diesel che servono ad azionare le pompe centrifughe saranno muniti di sistemi elettronici di misurazione e di regolazione e di un sistema di sicurezza atto a garantirne il funzionamento continuato. Anche le pompe centrifughe saranno adattate alle nuove esigenze.
  3. La stazione di pompaggio «Leemans» pomperà le acque del polder nel bacino della chiusa «Stevin», che è collegato direttamente con il Wattenmeer.
  4. Nell’ambito di detti provvedimenti sarà necessario costruire o adattare cavi, condotte, strade, vie di accesso ed altre opere ancora.
  5. Le spese totali degli investimenti sono valutate a 32,37 milioni di fiorini olandesi.

Allegato III

Modalità finanziarie

1

Tetto delle spese

1.1

Paesi Bassi

1.1.1

Per i lavori da eseguire nei Paesi Bassi, le Parti contraenti hanno fissato il limite massimo delle spese a 32,37 milioni di fiorini olandesi.

1.2

Francia

1.2.1

Per i lavori da eseguire in Francia il tetto è fissato a 400 milioni di franchi francesi a prezzi correnti (a p.c.), comprensivi sia dei costi d’investimento sia dei costi di funzionamento, cioè delle spese per il deposito provvisorio e l’ulteriore rimozione. Detto importo rappresenta il tetto delle spese oltre il quale la Francia è liberata dall’obbligo di procedere al deposito.

1.2.2

Il programma della II fase si articola in tre periodi: dal 1991 al 1993 compreso; dal 1994 al 1996 compreso e dal 1997 al 1998. Per ciascuno di detti periodi, le Parti contraenti verseranno un importo annuo a titolo di prefinanziamento, che permetterà alla Francia di far fronte alle spese di ogni periodo secondo la ripartizione del capoverso seguente.

1.2.3

Per ciascuno dei tre periodi, le Parti contraenti fissano come segue i tetti delle spese che la Francia deve sopportare:

  1. 155 milioni di franchi francesi (a p.c.) per il periodo iniziale
  1. 145 milioni di franchi francesi (a p.c.) per il secondo periodo
  1. 100 milioni di franchi francesi (a p.c.) per il terzo periodo.

1.2.4

Detti importi saranno ridotti in ragione degli importi indicati al punto 2.1.4 del presente allegato.

1.2.5

In pratica le spese di funzionamento varieranno a seconda del regime del Reno.

1.2.6

D’anno in anno la Francia sarà liberata dall’obbligo di deposito ogni qualvolta, per l’anno considerato, le spese effettuate avranno raggiunto il tetto definito ai punti 2 e 3.2.3. Per calcolare le spese di funzionamento sostenute dalla Francia, si moltiplica la quantità depositata nel sottosuolo per 61,5 franchi francesi per tonnellata (franchi francesi ai prezzi del 1988 adattati). Per il primo anno occorre aggiungere le spese degli investimenti, che sono di 40 milioni di franchi francesi (franchi francesi ai prezzi del 1988 adattati).

1.2.7

Qualora condizioni climatiche straordinarie potessero portare al raggiungimento del tetto per le spese annue secondo i punti 2 e 3.2.3 prima della fine dell’anno considerato e di conseguenza ad un arresto duraturo delle operazioni di deposito fino all’anno successivo, la Francia può, previa consultazione della CIPR e nel limite del tetto delle spese dell’anno in corso, temporaneamente e al massimo fino all’inizio dell’anno seguente, ridurre la quantità da depositare nel sottosuolo o elevare il valore indicativo.

2

Modalità di calcolo dei finanziamenti

2.1.1

I costi da pagare per ogni periodo, espressi secondo i prezzi dell’anno in questione, figurano nella tabella seguente:

Anno

Milioni
di franchi

Somma
parziale

Somma
totale

Primo periodo

1991
1992
1993

90
38
27



155

Secondo periodo

1994
1995
1996

73
36
36



145

Terzo periodo

1997
1998

50
50


100


400

2.1.2

Le Parti contraenti forniranno il loro contributo a queste spese mediante versamento annuo unico e anticipato.

2.1.3

Le spese saranno ripartite fra le Parti contraenti secondo la chiave di ripartizione dell’articolo 4 del presente Protocollo aggiuntivo.

2.1.4

Il contributo svizzero già fornito in vista della riduzione duratura del carico di cloruri nel Reno, calcolato in 12 milioni di franchi francesi secondo l’articolo 4, sarà considerato a partire dai pagamenti del secondo periodo.

3

Pagamento delle spese

3.1

Spese dei Paesi Bassi

3.1.1

Il finanziamento dei lavori nei Paesi Bassi sarà effettuato dagli interessati al più tardi 3 mesi dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, ma non prima del 31 marzo 1994.

3.1.2

Le spese saranno ripartite fra le Parti contraenti secondo la chiave di ripartizione dell’articolo 4 del presente Protocollo aggiuntivo. I versamenti sono effettuati in fiorini olandesi sul conto numero 60 01 13 019 della «Nederlandse Bank N.V.» di Amsterdam a favore del «Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS)», indicando come destinazione «Wieringermeerprojekt».

3.2

Spese francesi

3.2.1

L’inizio dei lavori nel 1991 è subordinato al versamento preventivo della totalità dei contributi per l’anno in questione. I contributi per ciascuno degli anni seguenti saranno forniti da ciascuna delle Parti contraenti mediante un unico versamento annuo preventivo da effettuare al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno in questione. In caso di mancato pagamento entro tale data, dopo esaurimento dei fondi disponibili e dopo informazione delle altre Parti contraenti, la Francia è liberata per l’anno in questione dai suoi obblighi di deposito modulare in terreni di discarica, fino al versamento completo di tutti i contributi.

3.2.2

Alla fine di ogni anno la Francia informerà sulle quantità depositate e sui relativi costi, calcolati secondo le modalità previste al punto 1.2.6.

3.2.3

Nel caso in cui i costi così calcolati della quantità effettivamente depositata risultassero inferiori a quelli inizialmente fissati per l’anno in questione (punto 2.1.1), la differenza (aumentata degli interessi di detta somma su 11/12esimi dell’anno al tasso d’interesse annuo dei crediti nazionali a lungo termine) va riportata sull’anno seguente. Il tetto delle spese dell’anno seguente ne risulta aumentato in conseguenza.

4

Chiusura dei contributi

4.1

Paesi Bassi

4.1.1

Per quanto concerne le spese su territorio olandese, i versamenti non sono liberatori e una chiusura definitiva dei conti sarà effettuata al più tardi il 31 dicembre 1998 raffrontando le spese effettive al tetto delle spese previsto al punto 1.1. Qualora le spese effettive dei Paesi Bassi dovessero risultare inferiori a 32,37 milioni di fiorini olandesi, i Paesi Bassi si impegnano a restituire la somma percepita in più; compresi gli interessi di un anno calcolati al tasso d’interesse dei crediti nazionali a lungo termine.

4.2

Francia

4.2.1

Per quanto concerne le spese su territorio francese, i versamenti non sono liberatori e una chiusura definitiva dei conti sarà effettuata al più tardi il 31 dicembre 1998 raffrontando le spese calcolate secondo le modalità dei punti 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.6 al tetto delle spese previsto al punto 2, se del caso aumentato degli importi secondo il punto 3.2.3. Qualora le spese effettuate dalla Francia dovessero risultare inferiori all’importo secondo il punto 1.2, la Francia si impegna a restituire la somma percepita in più, compresi gli interessi di 11/12esimi di anno calcolati al tasso d’interesse dei crediti nazionali a lungo termine. Sarà pure tenuto conto dei tasso d’aumento dei prezzi.

Allegato IV6

Campo d’applicazione del protocollo il 1° novembre 1994

Stati partecipanti

Ratificazione

Entrata in vigore

Francia

20 settembre

1993

1° novembre

1994

Germania

15 settembre

1994

1° novembre

1994

Lussemburgo

20 aprile

1994

1° novembre

1994

Paesi Bassi

25 agosto

1994

1° novembre

1994

Svizzera

25 febbraio

1993

1° novembre

1994