Valutazione dei rifiuti e altre materie suscettibili
di essere scaricati
In generale
1. L’autorizzazione a scaricare in determinate circostanze non sopprime l’obbligo, in base al presente Allegato, di proseguire gli sforzi intesi a limitare la necessità di ricorrere a questa pratica.
Verifica relativa alla prevenzione della produzione di rifiuti
2. Le fasi iniziali della valutazione dei metodi alternativi allo scarico dovrebbero, eventualmente, includere una valutazione dei fattori seguenti:
- tipi, quantità e pericoli relativi ai rifiuti prodotti;
- dettagli del processo di produzione e riguardo all’origine dei rifiuti nel quadro di questo processo; e
- possibilità di ricorrere a tecniche di riduzione/prevenzione della produzione di rifiuti quali:1.riformulazione dei prodotti;2.tecniche di produzione ecologiche;3.modifica del processo di produzione;4.sostituzione dei materiali di alimentazione;5.riciclaggio in loco in circuito chiuso.
3. In generale, se la verifica stabilita permette di constatare che esistono possibilità di evitare la produzione di rifiuti alla fonte, il richiedente di un permesso dovrebbe elaborare e applicare, in collaborazione con gli organismi locali e nazionali competenti, una strategia di prevenzione della produzione di rifiuti che comporti obiettivi precisi in materia di riduzione della produzione di rifiuti e che preveda controlli supplementari della prevenzione della produzione di rifiuti al fine di garantire la realizzazione di questi obiettivi. La decisione di rilasciare o rinnovare i permessi deve sottostare alla garanzia che tutte le prescrizioni in materia di riduzione e di prevenzione della produzione di rifiuti vengano soddisfatte.
4. Per quanto riguarda il materiale di dragaggio, l’obiettivo della gestione dei rifiuti dovrebbe essere quello di identificare e poi di contenere le fonti di contaminazione. Questo obiettivo dovrebbe venire realizzato attuando strategie che mirano a prevenire la produzione di rifiuti e, a tal fine, occorre che si stabilisca una collaborazione fra gli organismi locali e nazionali competenti per il controllo delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, i problemi posti dai materiali di dragaggio contaminati potranno essere affrontati con tecniche di scarico in mare o eliminazione a terra.
Esame delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti
5. Le richieste di permessi di scarico di rifiuti devono dimostrare che la gerarchia delle opzioni in materia di gestione dei rifiuti, esposta qui di seguito, è stata debitamente considerata, gerarchia stabilita secondo un ordine crescente d’impatto sull’ambiente:
- riutilizzazione;
- riciclaggio fuori dalla località;
- distruzione dei componenti pericolosi;
- trattamento per ridurre o eliminare i componenti pericolosi; e
- eliminazione a terra, nell’aria o nell’acqua.
6. Un permesso di scarico di rifiuti deve essere rifiutato quando l’autorità incaricata del rilascio del permesso ritiene che esistano possibilità adeguate di riutilizzarli, di riciclarli o di trattarli senza rischi eccessivi per la salute dell’uomo o per l’ambiente e a costi non sproporzionati. Sarebbe opportuno esaminare se esistono praticamente altri mezzi di eliminazione basandosi su una valutazione comparativa dei rischi rispettivi comportati dallo scarico in mare e dagli altri metodi.
Proprietà chimiche, fisiche e biologiche
7. Una descrizione e caratterizzazione dettagliate dei rifiuti sono un presupposto essenziale per l’esame degli altri metodi e costituiscono le basi per la decisione di autorizzare o meno lo scarico di un rifiuto. Se un rifiuto è insufficientemente caratterizzato al punto tale da rendere impossibile la valutazione adeguata dell’impatto che esso può avere sulla salute dell’uomo e sull’ambiente, il rifiuto in questione non dovrebbe essere scaricato in mare.
8. Nella caratterizzazione dei rifiuti e dei loro componenti è opportuno tenere conto degli elementi seguenti:
- origine, quantità totale, forma e composizione media;
- proprietà: fisiche, chimiche, biochimiche e biologiche;
- tossicità;
- persistenza: fisica, chimica e biologica; e
- accumulazione e biotrasformazione in materiali o sedimenti biologici.
Lista d’intervento
9. Ogni Parte contraente deve redigere una lista d’intervento nazionale per la costituzione di un meccanismo di selezione dei rifiuti e delle loro sostanze costituenti proposti al fine di stabilirne i possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente marino. Nella selezione delle sostanze da inserire in una lista d’intervento, la priorità deve essere data alle sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative di origine antropica (ad esempio cadmio, mercurio, composti organici alogenati, idrocarburi del petrolio e, eventualmente, arsenico, piombo, rame, zinco, berillio, cromo, nichelio, vanadio, composti organosiliciati, cianuri, fluoruri e pesticidi o loro derivati che non siano composti organici alogenati). Una lista d’intervento può anche servire da agente scatenante per riflessioni più approfondite sulla prevenzione della produzione di rifiuti.
10. Una lista d’intervento deve specificare una soglia massima e una soglia minima. La soglia massima in modo da evitare effetti acuti o cronici sulla salute dell’uomo o sugli organismi marini sensibili e rappresentativi dell’ecosistema marino. Dall’applicazione di una lista d’intervento si ricavano tre possibili categorie di rifiuti:
- i rifiuti che contengono determinate sostanze o che scatenano reazioni biologiche che superano la soglia massima applicabile non dovrebbero essere scaricati in mare, a meno che tecniche o procedimenti particolari non le rendano accettabili per lo scarico;
- i rifiuti che contengono determinate sostanze o che scatenano reazioni biologiche che si collocano sotto la soglia minima applicabile dovrebbero essere considerati poco pericolosi per l’ambiente in vista di un loro scarico in mare;
- i rifiuti che contengono determinate sostanze o che suscitano reazioni biologiche collocate nello spazio intermedio fra la soglia massima e la soglia minima applicabili esigono una valutazione più approfondita prima di decidere se il loro scarico in mare è possibile.
Scelta del luogo di scarico in mare
11. Le informazioni richieste per la scelta di un luogo di scarico in mare riguardano:
- le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della colonna d’acqua e dei fondi marini;
- le attrattive, i pregi ambientali e l’utilizzo del mare nella zona considerata;
- la valutazione del flusso di componenti legati allo scarico rispetto al flusso di sostanze preesistenti nell’ambiente marino; e
- la fattibilità economica e operativa.
Valutazione degli effetti potenziali
12. La valutazione degli effetti potenziali dovrebbe portare a un’esposizione concisa delle conseguenze probabili di uno scarico in mare o di un’eliminazione a terra, in altre parole le «ipotesi d’impatto». Essa costituirà la base per decidere se convenga approvare o meno l’opzione di eliminazione proposta come pure per stabilire le disposizioni atte alla salvaguardia dell’ambiente.
13. La valutazione riguardante lo scarico in mare deve includere informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, sulle condizioni dei luoghi di scarico proposti, il flusso e le tecniche di scarico, gli effetti potenziali sulla salute dell’uomo, sulle risorse viventi, sulle attrattive del luogo e sugli altri usi legittimi del mare. Essa deve definire la natura, gli ambiti temporali e geografici come pure la durata degli impatti probabili fondandosi su ipotesi ragionevolmente prudenziali.
14. È opportuno analizzare ognuna delle opzioni di eliminazione alla luce di una valutazione comparativa degli elementi seguenti: rischi per la salute dell’uomo, costi per l’ambiente, pericoli (compresi gli incidenti), aspetti economici ed esclusione di utilizzazioni future. Se questa valutazione rivelasse che non si dispone di elementi d’informazione sufficienti per determinare gli effetti probabili dell’opzione di eliminazione proposta, questa possibilità non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, se la valutazione comparativa dimostrasse che l’opzione di scarico in mare è poco adeguata, non si dovrebbe rilasciare alcun permesso di scarico in mare.
15. Ogni valutazione dovrebbe concludersi con una dichiarazione finale che appoggi la decisione di rilasciare o rifiutare un permesso di scarico in mare.
Sorveglianza
16. La sorveglianza ha lo scopo di verificare se le condizioni in base alle quali il permesso è stato accordato sono soddisfacenti - controllo di conformità, e se le ipotesi adottate nel corso dell’esame del permesso così come durante il processo di selezione del luogo erano corrette e sufficienti per la protezione dell’ambiente e la tutela della vita umana (sorveglianza sul terreno). È indispensabile che gli obiettivi dei programmi di sorveglianza vengano chiaramente definiti.
Permesso e condizioni di rilascio del permesso
17. La decisione di rilasciare un permesso dovrebbe essere presa solo dopo aver portato a buon fine tutte le valutazioni d’impatto e dopo aver determinato le misure di sorveglianza richieste. Il permesso deve essere concepito, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo le conseguenze compromettenti o dannose per l’ambiente e a massimizzarne, per contro, i vantaggi. Il permesso deve contenere in particolare i dati e le informazioni seguenti:
- tipi e origine delle materie che devono essere scaricate in mare;
- ubicazione del o dei luoghi di scarico;
- metodo di scarico; e
- disposizioni richieste per quanto attiene alla sorveglianza e alla notifica.
18. I permessi devono essere riesaminati a intervalli regolari tenendo conto dei risultati della sorveglianza e degli obiettivi dei programmi di sorveglianza. L’esame dei risultati relativi alla sorveglianza permetterà di sapere se i programmi sul terreno devono essere proseguiti, modificati o abbandonati e contribuirà a far prendere decisioni ben motivate, che si tratti di rinnovo, di modifica o di sospensione dei permessi. Si disporrà in tal modo di un meccanismo d’informazione di ritorno (feedback) importante per la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente marino.