Ai sensi della presente Convenzione:
Per «Convenzione del 1992 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2 . 1 bis . Per «Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo» si intende la Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 3 . Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 a tale Convenzione, l’espressione designa la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo nella forma emendata da detto Protocollo.
I termini «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danno da inquinamento», «misure preventive», «incidente» e «organizzazione» hanno il significato indicato all’articolo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
Per «idrocarburi soggetti a contributo» si intendono il «petrolio greggio» e la «nafta» quali definiti alle lettere a) e b) seguenti:
- «petrolio greggio» indica ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale sia sottoposta a trattamenti per permetterne il trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi liberati da alcuni distillati (detti anche «greggi predistillati») e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (detti anche greggi «flussati» o «ricostituiti»);
- «nafta» indica i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati a essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla specificazione applicabile al combustibile numero quattro (specificazione D 396-69) dell’«American Society for Testing and Materials» o più pesante di tale combustibile.
Per «unità di conto» si intende l’unità di cui all’articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
«Stazza della nave» si intende conformemente all’articolo V paragrafo 10 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
Per «tonnellata« si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica.
«Garante» indica chiunque fornisce un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità del proprietario della nave conformemente all’articolo VII paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
Per «stazione terminale» si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via marittima, compresa ogni stazione situata al largo e collegata con tale area.
Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.