Le Parti contraenti,
riconosciuto che l’ambiente marino e la fauna e la flora da esso condizionate rivestono importanza vitale per tutte le nazioni;
riconosciuto il valore intrinseco dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est e la necessità di coordinarne la protezione;
riconosciuto che sono essenziali azioni concertate a livello nazionale, regionale e mondiale per la prevenzione e la soppressione dell’inquinamento marino nonché per una gestione sostenibile della zona marittima, che consiste in una gestione delle attività umane tale che l’ecosistema marino possa continuare ad assicurare gli usi legittimi del mare e a rispondere alle esigenze delle generazioni attuali e future;
consce del fatto che l’equilibrio ecologico e gli usi legittimi del mare sono minacciati dall’inquinamento;
prese in considerazione le raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, riunitasi a Stoccolma nel mese di giugno 1972;
presi in considerazione anche i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite
sull’ambiente e lo sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro nel mese di giugno 1992;
richiamate le disposizioni pertinenti del diritto consuetudinario internazionale
contenute nella parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e segnatamente nell’articolo 197 sulla cooperazione mondiale e regionale nella protezione e nella preservazione dell’ambiente marino;
considerato che gli interessi comuni degli Stati interessati da una stessa zona marina devono indurli a cooperare a livello regionale o subregionale;
ricordati i risultati positivi ottenuti nell’ambito della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle operazioni di immersione effettuate dalle navi e dagli aeromobili, firmata a Oslo il 15 febbraio 1972, nella versione emendata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989, nonché della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, nella versione emendata dal protocollo del 26 marzo 1986;
convinte che occorre procedere senza indugio ad azioni internazionali supplementari volte a prevenire e a sopprimere l’inquinamento marino, come parte di un programma progressivo e coerente di protezione dell’ambiente marino;
riconosciuto che può essere auspicabile adottare, a livello regionale, in materia di prevenzione e di soppressione dell’inquinamento dell’ambiente marino o di protezione dell’ambiente marino contro gli effetti pregiudizievoli delle attività dell’uomo, misure più rigorose di quelle previste dalle convenzioni o dagli accordi internazionali di portata mondiale;
riconosciuto che le materie relative alla gestione delle peschiere sono disciplinate in modo appropriato da accordi internazionali e regionali che trattano specificatamente tali materie;
considerato che le attuali Convenzioni di Oslo e di Parigi non disciplinano sufficientemente alcune delle numerose fonti di inquinamento e che pertanto è giustificato sostituirle con la presente Convenzione, che si riferisce a tutte le fonti dell’inquinamento dell’ambiente marino nonché agli effetti pregiudizievoli che le attività dell’uomo hanno su di esso, tiene conto del principio di precauzione e rafforza la cooperazione regionale;
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- per «zona marittima» si intendono: le acque interne e il mare territoriale delle Parti contraenti, la zona situata al di là del mare territoriale e ad esso adiacente sotto la giurisdizione dello Stato costiero nella misura riconosciuta dal diritto internazionale, nonché l’alto mare, compreso l’insieme dei fondali marini corrispondenti e il loro sottosuolo, situati entro i limiti seguenti:(i)le regioni degli oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari, che si estendono a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, ma esclusi:(1)il mare Baltico e dei Belt a sud e a est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbjerg e da Gilbjerg a Kullen,(2)il mare Mediterraneo e i suoi mari secondari fino al punto d’intersezione del 36° parallelo di latitudine nord e del 5°36’ meridiano di longitudine ovest;(ii)la regione dell’oceano Atlantico situata a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° di longitudine ovest e il 42° di longitudine ovest.
- Per «acque interne» si intendono: le acque al di qua della linea di base che serve a misurare la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso dei corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci.
- Per «limite delle acque dolci» si intende: il luogo in un corso d’acqua in cui, in caso di bassa marea e in periodo di debole portata di acqua dolce, il grado di salinità aumenta sensibilmente, a causa della presenza dell’acqua di mare.
- Per «inquinamento» si intende: l’introduzione da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia nella zona marittima, che creano o che possono creare rischi per la salute dell’uomo, danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violazioni dei valori ammessi o intralci agli altri usi legittimi del mare.
- Per «fonti telluriche» si intendono: le fonti puntuali e diffuse a terra, da cui sostanze o energia raggiungono la zona marittima tramite le acque, l’aria o direttamente dalla costa. Esse inglobano le fonti associate a ogni deposito deliberato a fini di eliminazione nel sottosuolo marino, reso accessibile dalla terra da una galleria, da una canalizzazione o da altri mezzi, nonché le fonti associate alle strutture artificiali collocate a fini diversi dalle attività offshore nella zona marittima sotto la giurisdizione di una Parte contraente.
- Per «immersione» si intende:(i)ogni scarico deliberato di rifiuti o di altre materie nella zona marittima(1)da navi o aeromobili;(2)da impianti offshore;(ii)ogni eliminazione deliberata o ogni affondamento nella zona marittima(1)di navi o aeromobili;(2)di impianti offshore e di oleodotti offshore;
- II termine «immersione» non si riferisce:(i)allo scarico, conformemente alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, nella versione modificata dal relativo Protocollo del 1978, o conformemente ad altre regolamentazioni internazionali applicabili, di rifiuti o di altre materie prodotte direttamente o indirettamente durante il normale uso di navi o aeromobili o di impianti offshore, eccezion fatta per i rifiuti o le altre materie trasportate da o trasbordate su navi o aeromobili o impianti offshore che sono utilizzati per l’eliminazione di tali rifiuti o altre materie o che provengono dal trattamento a cui vengono sottoposti tali rifiuti o altre materie a bordo di queste navi o aeromobili o impianti offshore;(ii)al deposito di materie a fini diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che, se il deposito ha un fine diverso da quello per il quale le materie sono state originariamente concepite o costruite, esso venga effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione; e(iii)ai fini dell’Allegato III, all’abbandono in situ, totale o parziale, di un impianto offshore disattivato o di oleodotti offshore smantellati, con riserva che ogni operazione di tale tipo venga effettuata conformemente a ogni disposizione pertinente della presente Convenzione, e ad altre disposizioni pertinenti del diritto internazionale.
- Per «incenerimento» si intende: ogni combustione deliberata di rifiuti o di altre materie nella zona marittima, ai fini della loro distruzione termica.
- II termine «incenerimento» non si riferisce alla distruzione termica di rifiuti o di altre materie, conformemente al diritto internazionale applicabile, prodotti direttamente o indirettamente durante il normale uso di navi, aeromobili o impianti offshore, diverso dalla distruzione termica di rifiuti o di altre materie a bordo di navi, aeromobili o impianti offshore che sono utilizzati per una tale distruzione termica.
- Per «attività offshore» si intendono: le attività praticate nella zona marittima a fini di prospezione, valutazione o sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi.
- Per «fonti offshore» si intendono: gli impianti offshore e gli oleodotti off-shore, da cui giungono alla zona marittima sostanze o energia.
- Per «impianto offshore» si intende: ogni struttura artificiale, impianto o nave, o parti di questi, sia essa galleggiante o fissata sul fondo del mare, e posta nella zona marittima a fini di attività offshore.
- Per «oleodotto offshore» si intende: ogni oleodotto che è stato posto nella zona marittima a fini di attività offshore.
- Per «navi o aeromobili» si intendono: le imbarcazioni marittime o gli apparecchi aerei di qualsiasi tipo, le loro parti e le altre attrezzature ad esse connesse. Tale espressione si riferisce agli apparecchi su cuscino d’aria, agli apparecchi galleggianti semoventi o no, nonché alle altre strutture artificiali che si trovano nella zona marittima, come pure alla loro attrezzatura, ma non si riferisce agli impianti e agli oleodotti offshore.
- L’espressione «rifiuti o altre materie» non si riferisce:(i)ai resti umani;(ii)agli impianti offshore;(iii)agli oleodotti offshore;(iv)al pesce non trasformato né ai rifiuti di pesce evacuati dai pescherecci.
- Per «Convenzione» si intende, salvo che il testo disponga diversamente: la Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, i suoi allegati e le sue appendici.
- Per «Convenzione di Oslo» si intende: la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle operazioni di immersione effettuate dalle navi e dagli aeromobili, firmata a Oslo il 15 febbraio 1972, nella versione emendata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989.
- Per «Convenzione di Parigi» si intende: la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, nella versione emendata dal protocollo del 26 marzo 1986.
- Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende: un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, che è competente nei settori retti dalla Convenzione e a cui è stato debitamente attribuito mandato, conformemente alle sue procedure interne, di firmare, ratificare, accettare o approvare la Convenzione o di aderirvi.
Art.
2
Obblighi generali
- (a) Conformemente alle disposizioni della Convenzione, le Parti contraenti adottano tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento, nonché le misure necessarie alla protezione della zona marittima contro gli effetti pregiudizievoli delle attività umane, in modo da salvaguardare la salute dell’uomo e preservare gli ecosistemi marini e, quando ciò sia possibile, in modo da ripristinare le zone marittime che hanno subito tali effetti pregiudizievoli.
- A tal fine, le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, programmi e misure e armonizzano le loro politiche e strategie.
Le Parti contraenti applicano:
- il principio di precauzione, secondo cui devono essere adottate misure di prevenzione quando sussistono motivi ragionevoli di preoccuparsi del fatto che sostanze o energia introdotte, direttamente o indirettamente, nell’ambiente marino possano comportare rischi per la salute dell’uomo, nuocere alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, violare i valori ammessi o intralciare altri usi legittimi del mare, anche qualora non vi siano prove determinanti dell’esistenza di un nesso di causalità tra gli apporti e i loro effetti;
- il principio secondo cui chi inquina paga, in virtù del quale le spese che risultano dalle misure di prevenzione, di riduzione dell’inquinamento e di lotta contro l’inquinamento devono essere sostenute da chi inquina.
- (a) Applicando la Convenzione, le Parti contraenti adottano programmi e misure che fissano, se necessario, date limite di applicazione e che tengono pienamente conto dell’attuazione degli ultimi progressi tecnici realizzati e dei metodi concepiti al fine di prevenire e di sopprimere completamente l’inquinamento.
- A tal fine:(i)tenendo conto dei criteri esposti nell’Appendice 1, esse definiscono tra l’altro, per quanto riguarda i programmi e le misure, l’applicazione:–delle migliori tecniche disponibili–della migliore prassi ambientale,comprese, se necessario, le tecniche pulite;(ii)attuando tali programmi e misure, esse fanno in modo di fare applicare le migliori tecniche disponibili e la migliore prassi ambientale quali saranno state definite, comprese, se necessario, le tecniche pulite.
Le Parti contraenti attuano le misure che hanno adottato in modo da non aumentare l’inquinamento del mare al di fuori della zona marittima nonché in altri settori dell’ambiente.
Nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca alle Parti contraenti di adottare, individualmente o congiuntamente, misure più severe in materia di prevenzione e di soppressione dell’inquinamento della zona marittima o di protezione della zona marittima contro gli effetti pregiudizievoli delle attività umane.
Art.
3
Inquinamento proveniente da fonti telluriche
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti telluriche, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato I.
Art.
4
Inquinamento dovuto alle operazioni di immersione
o di incenerimento
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento provocato da operazioni di immersione o incenerimento di rifiuti o di altre materie, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato II.
Art.
5
Inquinamento proveniente da fonti offshore
Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti offshore, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato III.
Art.
6
Valutazione della qualità dell’ambiente marino
Le Parti contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato IV:
- stilano e pubblicano congiuntamente a intervalli regolari bilanci dello stato della qualità dell’ambiente marino e della sua evoluzione, per la zona marittima o per le regioni o subregioni di quest’ultima;
- integrano in tali bilanci una valutazione dell’efficacia delle misure adottate e previste in vista della protezione dell’ambiente marino nonché la definizione di misure prioritarie.
Art.
7
Inquinamento proveniente da altre fonti
Le Parti contraenti cooperano al fine di adottare, oltre agli allegati di cui agli articoli 3–6 qui sopra, allegati che prescrivano misure, procedure e norme al fine di proteggere la zona marittima contro l’inquinamento proveniente da altre fonti, sempre che tale inquinamento non sia già oggetto di misure efficaci convenute da altre organizzazioni internazionali o prescritte da altre convenzioni internazionali.
Art.
8
Ricerca scientifica e tecnica
Al fine di adempiere gli obiettivi della Convenzione le Parti contraenti elaborano programmi di ricerca scientifica e tecnica complementari o congiunti e, conformemente a una procedura tipo, trasmettono alla Commissione:
- i risultati di tali ricerche complementari o congiunte o di altre ricerche pertinenti;
- la descrizione dettagliata degli altri programmi di ricerca scientifica e tecnica pertinenti.
In tal ambito, le Parti contraenti tengono conto dei lavori realizzati in tali settori dalle organizzazioni e agenzie internazionali competenti.
Art.
9
Accesso all’informazione
Le Parti contraenti fanno in modo che le loro autorità competenti siano tenute a mettere a disposizione di ogni persona fisica o giuridica le informazioni descritte nel paragrafo 2 del presente articolo, in risposta ad ogni richiesta ragionevole, senza che la detta persona sia costretta a far valere un interesse, senza spese sproporzionate, al più presto possibile ed entro un termine massimo di due mesi.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono costituite da ogni informazione, disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta in banche dati, concernente lo stato della zona marittima e le attività o le misure che la riguardano o che possono riguardarla, nonché le attività effettuate o le misure adottate conformemente alla Convenzione.
Le disposizioni del presente articolo non ledono il diritto che le Parti contraenti hanno, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle regolamentazioni internazionali applicabili, di opporre un rifiuto ad una richiesta di informazione quando questa riguarda:
- la confidenzialità delle deliberazioni delle autorità pubbliche, delle relazioni internazionali o il segreto della difesa nazionale,
- la sicurezza pubblica,
- questioni che sono o sono state pendenti dinanzi a una giurisdizione o che sono o sono state oggetto di un’inchiesta (compresa l’inchiesta disciplinare) o che sono oggetto di un’istruzione preliminare,
- il segreto commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale,
- la confidenzialità dei dati e/o degli incartamenti personali,
- i dati forniti da un terzo senza che questi sia giuridicamente tenuto a farlo,
- i dati la cui divulgazione avrebbe piuttosto per effetto quello di recare danno all’ambiente a cui essi si riferiscono.
Il rifiuto di comunicare l’informazione richiesta deve essere motivato.
Art.
10
Commissione
È istituita una Commissione composta di rappresentanti di ogni Parte contraente. La Commissione si riunisce a intervalli regolari e ogni qualvolta deciso conformemente al regolamento interno a causa di circostanze particolari.
La Commissione ha per mansione di:
- sorvegliare l’esecuzione della Convenzione;
- in modo generale, esaminare lo stato della zona marittima, l’efficacia delle misure adottate, le priorità e la necessità di adottare misure complementari o diverse;
- elaborare, conformemente agli obblighi generali previsti dalla Convenzione, programmi e misure volte a prevenire e a sopprimere l’inquinamento nonché ad esercitare un controllo sulle attività che, direttamente o indirettamente, possono recare danno alla zona marittima; tali programmi e misure possono comportare, se necessario, strumenti economici;
- definire il suo programma di lavoro a intervalli regolari;
- istituire organi sussidiari che ritenga necessari e definirne il mandato;
- esaminare e, se necessario, adottare proposte di emendamento della Convenzione conformemente agli articoli 15–19 e 27;
- adempiere le funzioni che le sono affidate dagli articoli 21 e 23 e, se necessario, qualsiasi altra funzione prevista dalla Convenzione.
A tali fini, la Commissione può, tra l’altro, adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all’articolo 13.
La Commissione stabilisce il suo regolamento interno, adottato con voto unanime delle Parti contraenti.
La Commissione stabilisce il suo regolamento finanziario, adottato con voto unanime delle Parti contraenti.
Art.
11
Osservatori
La Commissione può decidere, con voto unanime delle Parti contraenti, di ammettere in qualità di osservatore:
- ogni Stato non Parte contraente della Convenzione;
- ogni organizzazione internazionale governativa o ogni organizzazione non governativa le cui attività presentino un nesso con la Convenzione.
Tali osservatori possono partecipare alle riunioni della Commissione senza disporre tuttavia del diritto di voto e possono sottoporre alla Commissione qualsiasi informazione o rapporto relativo agli obiettivi della Convenzione.
Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli osservatori sono stabilite dal regolamento interno della Commissione.
Art.
12
Segretariato
È istituito un Segretariato permanente.
La Commissione nomina un Segretario esecutivo, definisce le funzioni di tale carica nonché le condizioni in cui questa deve venire eseguita.
Il Segretario esecutivo svolge le funzioni necessarie alla gestione della Convenzione e ai lavori della Commissione, nonché le altre mansioni che gli vengono affidate dalla Commissione conformemente al suo regolamento interno e al suo regolamento finanziario.
Art.
13
Decisioni e raccomandazioni
Vengono adottate decisioni e raccomandazioni con voto unanime delle Parti contraenti. Se l’unanimità non può essere raggiunta e salvo disposizione contraria della Convenzione, la Commissione può tuttavia adottare decisioni o raccomandazioni con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti.
Allo scadere di un termine di duecento giorni a decorrere dal momento in cui viene adottata, ogni decisione vincola le Parti contraenti che l’hanno votata e che non hanno notificato per scritto al Segretario esecutivo entro tale termine di non essere in grado di accettare tale decisione, con riserva che allo scadere di tale termine i tre quarti delle Parti contraenti abbiano votato la decisione senza ritirare la loro accettazione o notificato per scritto al Segretario esecutivo di essere in grado di accettare tale decisione. Quest’ultima vincola ogni altra Parte contraente che abbia notificato per scritto al Segretario esecutivo di essere in grado di accettare la decisione a decorrere da tale notifica o allo scadere di un termine di duecento giorni dopo l’adozione della decisione, se tale data è posteriore.
Una notifica fatta al Segretario esecutivo in virtù del paragrafo 2 del presente articolo può indicare che una Parte contraente non è in grado di accettare una decisione per quanto concerne uno o più dei suoi territori autonomi o dipendenti ai quali si applica la Convenzione.
Tutte le decisioni adottate dalla Commissione comportano, se necessario, disposizioni che precisano il calendario della loro applicazione.
Le raccomandazioni non sono vincolanti.
Le decisioni relative a un allegato o a un’appendice sono prese unicamente dalle Parti contraenti vincolate da questo allegato o da questa appendice.
Art.
14
Statuto degli allegati e delle appendici
Gli allegati e le appendici sono parte integrante della Convenzione.
Le appendici sono di carattere scientifico, tecnico o amministrativo.
Art.
15
Emendamento della Convenzione
Impregiudicate le disposizioni dell’articolo 27 paragrafo 2, nonché delle disposizioni specifiche applicabili all’adozione o all’emendamento degli allegati o delle appendici, la procedura d’emendamento della Convenzione è retta dal presente articolo.
Ogni Parte contraente può proporre un emendamento della Convenzione. Il testo dell’emendamento proposto è comunicato alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo della Commissione almeno sei mesi prima della riunione della Commissione nel corso della quale la sua adozione è proposta. Il Segretario esecutivo comunica parimenti il progetto di emendamento ai firmatari della Convenzione, per informazione.
La Commissione adotta l’emendamento con voto unanime delle Parti contraenti.
L’emendamento adottato è sottoposto dal Governo depositario alle Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione. La ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento è notificata per scritto al Governo depositario.
L’emendamento entra in vigore, per le Parti contraenti che l’hanno ratificato, accettato o approvato, il trentesimo giorno dopo che il Governo depositario ha ricevuto notifica della ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno sette Parti contraenti. Successivamente, l’emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte contraente il trentesimo giorno dopo che questa Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
Art.
16
Adozione degli allegati
Le disposizioni dell’articolo 15 relativo all’emendamento della Convenzione si applicano anche alla proposta, adozione e entrata in vigore di qualsiasi allegato alla Convenzione, eccetto che la Commissione adotti qualsiasi allegato di cui all’articolo 7 con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti.
Art.
17
Emendamento degli allegati
Le disposizioni dell’articolo 15 relativo all’emendamento della Convenzione si applicano anche ad ogni emendamento di un allegato alla Convenzione, eccetto che la Commissione adotti gli emendamenti a ogni allegato di cui agli articoli 3–7 con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti vincolate da tale allegato.
Se l’emendamento di un allegato deriva da un emendamento della Convenzione, l’emendamento dell’allegato è retto dalle stesse disposizioni applicabili all’emendamento della Convenzione.
Art.
18
Adozione delle appendici
Se un progetto di appendice deriva da un emendamento della Convenzione o di un allegato la cui adozione è proposta conformemente all’articolo 15 o all’articolo 17, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di tale appendice sono rette dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di tale emendamento.
Se un progetto di appendice deriva da un allegato alla Convenzione la cui adozione è proposta conformemente all’articolo 16, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di tale appendice sono rette dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all’adozione e all’entrata in vigore di tale allegato.
Art.
19
Emendamento delle appendici
Ogni Parte contraente vincolata da un’appendice può proporre un emendamento a tale appendice. Il testo del progetto di emendamento è comunicato dal Segretario esecutivo della Commissione a tutte le Parti contraenti della Convenzione, secondo le modalità previste dall’articolo 15 paragrafo 2.
La Commissione adotta l’emendamento di un’appendice con voto maggioritario dei tre quarti delle Parti contraenti vincolate da tale appendice.
Allo scadere di un termine di duecento giorni a decorrere dal momento in cui viene adottato, un emendamento di un’appendice entra in vigore per le Parti contraenti vincolate da tale appendice che, entro tale termine, non hanno notificato per scritto al Governo depositario di non essere in grado di accettare tale emendamento, con riserva che, allo scadere di tale termine, i tre quarti delle Parti contraenti vincolate da tale appendice abbiano votato l’emendamento senza ritirare la loro accettazione o notificato per scritto al Governo depositario di non essere in grado di accettare l’emendamento.
Una notifica indirizzata al Governo depositario in virtù del paragrafo 3 del presente articolo può indicare che una Parte contraente non è in grado di accettare l’emendamento per quanto riguarda uno o più dei suoi territori autonomi o dipendenti ai quali si applica la Convenzione.
Un emendamento di un’appendice vincola ogni altra Parte contraente vincolata da tale appendice che abbia notificato per scritto al Governo depositario di essere in grado di accettare tale emendamento a decorrere da tale notifica o allo scadere di un termine di duecento giorni dopo l’adozione dell’emendamento, se tale data è posteriore.
Il Governo depositario notifica senza indugio a tutte le Parti contraenti ogni notifica così ricevuta.
Se l’emendamento di un’appendice deriva da un emendamento della Convenzione o di un allegato, l’emendamento dell’appendice è retto dalle stesse disposizioni applicabili all’emendamento della Convenzione o di tale allegato.
Art.
20
Diritto di voto
Ogni Parte contraente dispone di un voto nella Commissione.
Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Comunità Economica Europea e altre organizzazioni regionali di integrazione economica hanno diritto, nei settori di loro competenza, ad un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto nei casi in cui i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.
Art.
21
Inquinamento transfrontiera
Quando l’inquinamento proveniente da una Parte contraente è suscettibile di recare danno agli interessi di una o più Parti contraenti della Convenzione, le Parti contraenti interessate entrano in consultazione, su richiesta di una di loro, per negoziare un accordo di cooperazione.
Su richiesta di una Parte contraente interessata, la Commissione esamina la questione e può fare raccomandazioni per giungere a una soluzione soddisfacente.
Un accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può, tra l’altro, definire le zone a cui esso verrà applicato, gli obiettivi qualitativi da perseguire e i mezzi per conseguirli, segnatamente i metodi per l’applicazione di norme appropriate nonché l’informazione scientifica e tecnica da raccogliere.
Le Parti contraenti firmatarie di un tale accordo informano, attraverso la Commissione, le altre Parti contraenti sul tenore dell’accordo nonché sui progressi ottenuti nella sua esecuzione.
Art.
22
Relazioni da presentare alla Commissione
Le Parti contraenti riferiscono alla Commissione a intervalli regolari su:
- le misure legislative, regolamentari o di altro genere che hanno adottate in vista dell’esecuzione delle disposizioni della Convenzione e delle decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione di quest’ultima, comprese in particolare le misure adottate al fine di prevenire e reprimere ogni atto che contravvenga a tali disposizioni;
- l’efficacia delle misure di cui alla lettera (a) del presente articolo;
- i problemi che comporta l’esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera (a) del presente articolo.
Art.
24
Regionalizzazione
La Commissione può stabilire che ogni decisione o raccomandazione da essa adottata si applichi alla totalità o ad una certa parte della zona marittima e può prevedere diversi calendari di applicazione, tenendo conto delle diverse condizioni ecologiche ed economiche delle diverse regioni e subregioni a cui si applica la Convenzione.
Art.
25
Firma
La Convenzione è aperta alla firma a Parigi, dal 22 settembre 1992 al 30 giugno 1993:
- delle Parti contraenti della Convenzione di Oslo o della Convenzione di Parigi;
- di ogni altro Stato costiero rivierasco della zona marittima;
- di ogni altro Stato situato a monte dei corsi d’acqua che si riversano nella zona marittima;
- di ogni organizzazione regionale di integrazione economica che annoveri tra i suoi membri almeno uno Stato membro a cui si applica una delle lettere (a)–(c) del presente articolo.
Art.
26
Ratifica, accettazione o approvazione
La Convenzione sottostà a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Art.
27
Adesione
Dopo il 30 giugno 1993, la Convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 25.
Le Parti contraenti possono, all’unanimità, invitare Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica non contemplati dall’articolo 25 ad aderire alla Convenzione. In tal caso, la definizione della zona marittima è emendata, se necessario, da una decisione adottata dalla Commissione con un voto unanime delle Parti contraenti. Un tale emendamento entra in vigore, dopo essere stato approvato all’unanimità da tutte le Parti contraenti, il trentesimo giorno dopo che il Governo depositario avrà ricevuto l’ultima notifica effettuata a tale fine.
Tale adesione si applica alla Convenzione nonché ad ogni allegato e ad ogni appendice che saranno stati adottati alla data dell’adesione, eccetto che lo strumento di adesione comporti una dichiarazione espressa di non accettazione di uno o più allegati, esclusi gli Allegati I, II, III e IV.
Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Art.
28
Riserve
Non può essere formulata nessuna riserva riguardo alla Convenzione.
Art.
29
Entrata in vigore
La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui tutte le Parti contraenti della Convenzione di Oslo e tutte le Parti contraenti della Convenzione di Parigi avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Nel caso di uno Stato o di un’organizzazione regionale di integrazione economica non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entrerà in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o il trentesimo giorno dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica, se tale data è posteriore.
Art.
30
Denuncia
Una Parte contraente può denunciare la Convenzione in qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione per la detta Parte contraente, tramite notifica scritta indirizzata al Governo depositario.
Salvo disposizione contraria in un allegato, esclusi gli Allegati I–IV alla Convenzione, ogni Parte contraente potrà denunciare tale allegato in qualsiasi momento dopo lo scadere di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale allegato per la detta Parte contraente, tramite notifica scritta indirizzata al Governo depositario.
La denuncia di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è efficace un anno dopo la data in cui il Governo depositario ne avrà ricevuto notifica.
Art.
31
Sostituzione delle Convenzioni di Oslo e di Parigi
La Convenzione sostituirà dalla sua entrata in vigore le Convenzioni di Oslo e di Parigi tra le Parti contraenti.
Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni, le raccomandazioni e gli altri accordi adottati in applicazione della Convenzione di Oslo o della Convenzione di Parigi continuano ad essere applicabili e conservano lo stesso carattere giuridico, purché siano compatibili con la Convenzione o non siano esplicitamente abrogati da quest’ultima, da qualsivoglia decisione o, in caso di raccomandazioni esistenti, da qualsivoglia raccomandazione adottata in applicazione di quest’ultima.
Art.
32
Composizione delle controversie
Ogni controversia tra Parti contraenti, relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, che non abbia potuto essere composta dalle Parti in causa con un mezzo diverso dall’inchiesta o da una conciliazione in seno alla Commissione, è sottoposta all’arbitrato, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni fissate dal presente articolo.
Salvo che le Parti in causa dispongano diversamente, la procedura di arbitrato di cui al paragrafo 1 del presente articolo si svolge conformemente ai paragrafi 3–10 del presente articolo.
- (a) Su richiesta indirizzata da una Parte contraente ad un’altra Parte contraente in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, è costituito un tribunale arbitrale. La richiesta di arbitrato indica l’oggetto della richiesta, compresi segnatamente gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o la cui applicazione è oggetto della controversia,
- La Parte richiedente informa la Commissione sul fatto che ha chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, sul nome dell’altra Parte in causa nonché sugli articoli della Convenzione la cui interpretazione o la cui applicazione costituisce a suo parere l’oggetto della controversia. La Commissione comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti della Convenzione.
Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: ciascuna delle Parti in causa nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune intesa il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Il terzo arbitro non deve né essere cittadino di una delle Parti in causa né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né trovarsi al servizio di una di loro, né essersi già occupato della causa in altra veste.
- (a) Se, entro un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procede, su richiesta della Parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
- Se, entro un termine di due mesi dopo il ricevimento della richiesta, una delle Parti in causa non procede alla nomina di un arbitro, l’altra Parte può adire il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Una volta designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di farlo entro un termine di due mesi. Allo scadere di tale termine, egli adisce il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che procede alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.
- (a) II tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della Convenzione.
- Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente articolo, stabilisce le proprie regole procedurali.
- Ove sorga una controversia sulla competenza del tribunale arbitrale, la questione viene decisa con decisione del tribunale arbitrale.
- (a) Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla forma quanto sul merito, vengono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.
- II tribunale arbitrale può prendere ogni misura appropriata al fine di accertare i fatti. Su richiesta di una delle Parti, può raccomandare misure conservative indispensabili.
- Due o più tribunali arbitrali, costituiti ai sensi del presente articolo, se si trovano aditi per richieste aventi oggetti identici o analoghi, possono informarsi sulle procedure volte ad accertare i fatti e, per quanto possibile, tenerne conto.
- Le Parti in causa forniscono tutte le agevolazioni necessarie per la condotta efficace della procedura.
- L’assenza o la mancanza di una Parte in causa non costituisce un ostacolo per la procedura.
Salvo che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle circostanze particolari della causa, le spese giudiziarie, segnatamente la rimunerazione dei membri del tribunale, vengono assunte in parti uguali dalle Parti in causa. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e ne trasmette alle Parti un resoconto finale.
Ogni Parte contraente avente un interesse giuridico nell’oggetto della controversia, suscettibile di subire effetti dalla decisione presa nella causa, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale.
- La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti in causa.
- Ogni controversia che insorgesse tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza o, se quest’ultimo non può essere adito, ad un altro tribunale arbitrale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.
Art.
33
Mansione del governo depositario
II Governo depositario informa le Parti contraenti e i firmatari della Convenzione:
- del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché delle dichiarazioni di non accettazione e delle notifiche di denuncia, conformemente agli articoli 26, 27 e 30;
- della data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 29;
- del deposito delle notifiche di accettazione, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e dell’entrata in vigore degli emendamenti della Convenzione e dell’adozione degli allegati e delle appendici e del loro emendamento, conformemente agli articoli 15–19.
Art.
34
Testo originale
L’originale della Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimenti fede, verrà depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà copie certificate conformi alle Parti contraenti e ai firmatari della Convenzione e che ne trasmetterà una copia certificata conforme al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite .
Fatto a Parigi il 22 settembre 1992.
Appendice 1
Criteri di definizione delle prassi e tecniche di cui all’articolo 2 paragrafo 3(b)(i) della Convenzione
Migliori tecniche disponibili
1. Nel ricorso alle migliori tecniche disponibili, si pone l’accento sull’uso di tecnologie non produttive di rifiuti, se esse sono disponibili.
2. L’espressione «migliori tecniche disponibili» designa il più recente progresso (stato della tecnica) nei procedimenti, negli impianti o nei metodi di esercizio, che consenta di sapere se una data misura di limitazione degli scarichi, delle emissioni e dei rifiuti risulta appropriata sul piano pratico. Per sapere se una serie di procedimenti, di impianti e di metodi di esercizio rappresenti le migliori tecniche disponibili in generale o in un caso particolare, si presta particolare attenzione:
- ai procedimenti, agli impianti o ai metodi di esercizio paragonabili, messi alla prova recentemente e che hanno dato buoni risultati;
- ai progressi tecnici e all’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica;
- alla fattibilità economica di tali tecniche;
- alle date limite di messa in funzione sia nei nuovi impianti sia negli impianti esistenti;
- alla natura e al volume degli scarichi e delle emissioni in questione.
3. Ne consegue quindi che ciò che costituisce «la migliore tecnica disponibile» nel caso di un dato procedimento evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnici, dei fattori economici e sociali, nonché dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche.
4. Se la riduzione degli scarichi e delle emissioni che risulta dall’applicazione delle migliori tecniche disponibili non conduce a risultati accettabili sul piano ambientale, occorre attuare misure complementari.
5. Il termine «tecniche» designa sia la tecnica applicata sia la modalità di concezione, di costruzione, di manutenzione, di sfruttamento e di smontaggio dell’impianto.
Migliore prassi ambientale
6. L’espressione «migliore prassi ambientale» designa l’attuazione della più adeguata combinazione di misure e strategie di lotta contro l’inquinamento. Nella scelta da compiere in ognuno dei casi, verrà esaminata almeno la serie di misure progressive elencate qui di seguito:
- l’informazione e l’educazione del grande pubblico e degli utenti sulle conseguenze che comportano per l’ambiente la scelta di una data attività e la scelta dei prodotti, il loro uso e la loro eliminazione finale;
- lo sviluppo e l’applicazione di codici di buona prassi ambientale, che trattino tutti gli aspetti dell’attività durante il ciclo di vita del prodotto;
- un etichettatura obbligatoria che informi gli utenti sui rischi per l’ambiente provocati dal prodotto, dal suo uso e dalla sua eliminazione finale;
- il risparmio delle risorse, in particolare il risparmio di energia;
- la messa a disposizione del grande pubblico di sistemi di raccolta e di eliminazione;
- la limitazione dell’uso delle sostanze o dei prodotti pericolosi e della produzione di rifiuti pericolosi;
- il riciclaggio, il recupero e la riutilizzazione;
- l’applicazione di strumenti economici alle attività, ai prodotti e ai gruppi di prodotti;
- l’istituzione di un sistema di autorizzazione che comprenda una serie di vincoli o un divieto.
7. Per definire la combinazione di misure che, in generale o nei casi particolari, costituisce la migliore prassi ambientale, verrà prestata particolare attenzione:
- al rischio per l’ambiente causato dal prodotto e dalla sua fabbricazione, il suo uso e la sua eliminazione finale;
- alla sostituzione tramite attività o sostanze meno inquinanti;
- all’entità del consumo;
- ai potenziali vantaggi e svantaggi per l’ambiente che presentano le materie o le attività sostitutive;
- ai progressi e all’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche;
- ai termini di attuazione;
- alle conseguenze economiche e sociali.
8. Ne consegue quindi che nel caso di una data fonte, la migliore prassi ambientale evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnici, dei fattori economici e sociali, nonché dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche.
9. Se la riduzione degli apporti che risulta dal ricorso alla migliore prassi ambientale non conduce a risultati accettabili sul piano ambientale, devono essere applicate misure complementari e deve essere ridefinita la migliore prassi ambientale.
Appendice 2
Criteri di cui all’articolo 1 paragrafo 2 dell’Allegato I
e all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Allegato III
1. Per fissare le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i calendari corrispondenti, le Parti contraenti applicano i criteri elencati qui di seguito:
- persistenza;
- tossicità o altre proprietà nocive;
- tendenza alla bioaccumulazione;
- radioattività;
- rapporto tra le percentuali osservate o previste (quando non sono ancora disponibili i risultati delle osservazioni) da una parte e le percentuali senza effetto osservato, dall’altra;
- rischio di eutrofizzazione (di origine) antropogena;
- importanza sul piano transfrontaliero;
- rischio di modifiche indesiderabili dell’ecosistema marino e irreversibilità o persistenza degli effetti;
- fastidio arrecato alla raccolta di prodotti del mare ad uso alimentare o ad altri usi legittimi del mare;
- effetti sul gusto e/o sull’odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o effetti sull’odore, il colore, la trasparenza o altre caratteristiche dell’acqua di mare;
- profilo di distribuzione (in altre parole quantità in causa, profilo di consumo e rischio di raggiungere l’ambiente marino);
- non realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale.
2. Nello studio di una data sostanza o di un dato gruppo di sostanze, tali criteri non sono necessariamente di uguale importanza.
3. I criteri menzionati qui sopra indicano che le sostanze che saranno oggetto di programmi e misure inglobano:
- i metalli pesanti e i loro composti;
- i composti organoalogeni (e le sostanze che possono dare origine a composti simili nell’ambiente marino);
- i composti organici del fosforo e del silicio;
- i biocidi, quali i pesticidi, i fungicidi, gli erbicidi, gli insetticidi, i prodotti antimuffa, nonché i prodotti chimici che servono, tra l’altro, a proteggere il legno, il legno da costruzione, la pasta da carta a base di legno, la cellulosa, la carta, le pelli e i tessili;
- gli olii e gli idrocarburi di origine petrolifera;
- i composti dell’azoto e del fosforo;
- le sostanze radioattive, comprese le scorie;
- le materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, rimanere sospese o decantare.
Campo d’applicazione della convenzione il 25 agosto 2004
Nuovi Allegato V e Appendice 3
Il 23 luglio 1998 la Commissione ministeriale per la Convenzione Oslo-Parigi (Commissione OSPAR) ha adottato i nuovi Allegato V e Appendice 3 alla Convenzione.
L’Allegato V e l’Appendice 3 sono stati approvati dalla Svizzera l’11 febbraio 2000. Conformemente all’articolo 15 paragrafo 5 della Convenzione essi sono entrati in vigore per la Svizzera il 30 agosto 2000 .
Appendice 3
Criteri di determinazione delle attività umane
ai sensi dell’Allegato V
1. Per determinare le attività umane ai sensi dell’Allegato V devono essere applicati i criteri seguenti tenendo conto delle differenze regionali:
- portata, intensità e durata dell’attività umana considerata;
- effetti nocivi, reali e potenziali dell’attività umana su determinate specie, comunità biotiche e habitat;
- effetti nocivi, reali e potenziali dell’attività umana su determinati processi ecologici;
- irreversibilità o persistenza di tali effetti.
2. In occasione dell’esame di una determinata attività, detti criteri non sono necessariamente esaustivi o di pari importanza.