Lexipedia

0.814.294

Convenzione internazionale del 2001
sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi

RU 2013 5527; FF 2012 7595

Traduzione

Conclusa a Londra il 23 marzo 2001
Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 20131
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2013
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 dicembre 2013

(Stato 30 marzo 2026)

Gli Stati contraenti della presente Convenzione,

rammentando l’articolo 194 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 2 sul diritto del mare, ai cui sensi gli Stati adottano tutte le misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino;

rammentando altresì l’articolo 235 della medesima Convenzione il quale prevede che, al fine di assicurare l’indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall’inquinamento dell’ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l’ulteriore sviluppo delle pertinenti norme del diritto internazionale;

constatando il successo della Convenzione internazionale del 1992 3 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e della Convenzione internazionale del 1992 4 sull’istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, nell’assicurare il risarcimento delle persone che subiscono danni causati dall’inquinamento derivante da fuoriuscite o scarichi in mare di idrocarburi trasportati alla rinfusa dalle navi;

constatando altresì l’adozione della Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l’indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, intesa a fornire un indennizzo adeguato, rapido e effettivo dei danni causati da avvenimenti relativi al trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

riconoscendo l’importanza di definire una responsabilità precisa per tutte le forme di inquinamento da idrocarburi e di prevedere nel contempo un’adeguata limitazione del livello di detta responsabilità;

considerando che sono necessarie misure complementari per garantire il pagamento di un indennizzo adeguato, rapido e effettivo dei danni causati dall’inquinamento derivante da fughe o scarichi di combustibile delle navi;

desiderosi di adottare norme e procedure internazionali uniformi atte a disciplinare le questioni relative alla responsabilità e a fornire un indennizzo adeguato in tali casi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

«nave»: ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare;

«persona»: qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, inclusi gli Stati e gli enti politici nei quali si suddividono;

«armatore della nave»: l’armatore, incluso il proprietario registrato, il noleggiatore a scafo nudo, il gestore e l’operatore della nave;

«proprietario registrato»: la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di «proprietario registrato» si intende detta compagnia;

«combustibile»: qualsiasi idrocarburo minerale, incluso l’olio lubrificante, utilizzato o destinato ad essere utilizzato per i servizi o la propulsione della nave, e ogni suo residuo;

«Convenzione responsabilità civile»: la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all’inquinamento da idrocarburi, del 1992, modificata;

«misure preventive»: tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un incidente allo scopo di prevenire o limitare l’inquinamento;

«avvenimento»: qualsiasi evento o serie di eventi della stessa origine da cui risultino danni da inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di tali danni;

«danni da inquinamento»:

  1. qualsiasi perdita o danno all’esterno della nave causati da inquinamento che risulti da una fuga o dallo scarico di combustibile ovunque tale fuga o scarico avvengano, fermo restando che l’indennizzo per il degrado dell’ambiente, a prescindere dal mancato guadagno dovuto a tale degrado, è limitato ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere; e
  2. il costo delle misure preventive e le perdite o i danni ulteriori causati da tali misure;

«Stato di immatricolazione della nave»: per le navi immatricolate, è lo Stato nel cui registro sono iscritte; per le navi non immatricolate, è lo Stato la cui bandiera sono autorizzate a battere;

«stazza lorda»: è la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato 1 della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, del 1969 5 ;

«Organizzazione»: l’Organizzazione marittima internazionale;

«Segretario generale»: il Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

  1. ai danni da inquinamento causati:i.nel territorio di uno Stato contraente, incluso il suo mare territoriale,ii.nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente istituita ai sensi del diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in un’area situata oltre il mare territoriale di detto Stato e ad esso adiacente, determinata da tale Stato in conformità del diritto internazionale con un limite massimo di 200 miglia marine dalle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale;
  2. alle misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a evitare o ridurre al minimo tali danni.

Art. 3 Responsabilità dell’armatore della nave

Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 3 e 4, l’armatore della nave al momento di un avvenimento è responsabile dei danni da inquinamento causati da qualsiasi combustibile presente a bordo o proveniente dalla nave; se un avvenimento consiste in una serie di eventi che hanno la stessa origine, la responsabilità ricade su colui che era armatore della nave quando si è verificato il primo di tali eventi.

Se più persone sono responsabili in virtù del paragrafo 1, la loro responsabilità è solidale.

L’armatore della nave non è responsabile dei danni da inquinamento se dimostra che tali danni:

  1. risultano da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da un’insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile; o
  2. risultano interamente da un’azione o un’omissione intenzionali di un terzo allo scopo di causare un danno; o
  3. risultano interamente dalla negligenza o da altra azione indebita di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell’esercizio di tale funzione.

Se l’armatore della nave riesce a provare che i danni da inquinamento risultano, interamente o in parte, da un’azione o un’omissione intenzionali compiute dalla persona che ha subito i danni, o dalla negligenza di tale persona, detto armatore può venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilità nei confronti della persona in questione.

Le richieste di indennizzo dei danni da inquinamento possono essere formulate contro l’armatore della nave soltanto in base alla presente Convenzione.

Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicato il diritto di ricorso di cui l’armatore della nave gode indipendentemente dalla presente Convenzione.

Art. 4 Esclusioni

La presente Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati dalla Convenzione sulla responsabilità civile, a prescindere dal fatto che sia o meno dovuto un indennizzo per tali danni in virtù di detta Convenzione.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio pubblico non commerciale.

Uno Stato contraente può decidere di applicare la presente Convenzione alle navi da guerra o alle altre navi di cui al paragrafo 2; in tal caso esso notifica la sua decisione al Segretario generale precisando le condizioni e modalità di tale applicazione.

Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può essere citato dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all’articolo 9 e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere in quanto Stato sovrano.

Art. 5 Avvenimenti che coinvolgono due o più navi

Se si verifica un avvenimento che coinvolge due o più navi e ne risultano danni da inquinamento gli armatori di tutte le navi interessate, salvo che siano esonerati ai sensi dell’articolo 3, sono responsabili in solido della totalità dei danni che non possono essere ragionevolmente ripartiti.

Art. 6 Limitazione della responsabilità

Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicato il diritto l’armatore della nave e della persona, o delle persone, che forniscono l’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria di limitare la sua responsabilità in virtù di qualsiasi regime nazionale o internazionale applicabile, quale la Convenzione del 1976 6 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, modificata.

Art. 7 Assicurazione o garanzia finanziaria obbligatoria

Il proprietario registrato di una nave di stazza lorda superiore a 1000 registrata in uno Stato contraente è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia di una banca o di un istituto finanziario analogo, per coprire la propria responsabilità per i danni da inquinamento per un importo equivalente ai limiti di responsabilità previsti dal regime di nazionale o internazionale di limitazione applicabile, ma in ogni caso non superiore a un importo calcolato in conformità della Convenzione del 1976 7 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, modificata.

Per ogni nave è rilasciato un certificato attestante che un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione dopo che l’autorità competente di uno Stato contraente ha accertato che i requisiti del paragrafo 1 sono soddisfatti. Se si tratta di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione e contenere le seguenti informazioni:

  1. nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di registrazione;
  2. nome del proprietario registrato e luogo ove egli ha la principale sede di affari;
  3. numero IMO di identificazione della nave;
  4. tipo e durata della garanzia;
  5. nome e luogo della principale sede di affari dell’assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove occorra, luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
  6. periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia;
  7. uno Stato contraente può autorizzare un’istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2. Detta istituzione o organismo informa lo Stato in questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo Stato contraente garantisce in toto che il certificato rilasciato è completo ed esatto e si impegna a provvedere affinché siano prese le misure necessarie a soddisfare tale obbligo;
  8. gli Stati contraenti notificano al Segretario generale:i.le responsabilità e le condizioni specifiche dell’autorizzazione concessa all’istituzione o all’organismo da essi riconosciuti,ii.la revoca di tale autorizzazione,iii.la data dalla quale detta autorizzazione o la sua revoca prendono effetto,
  9. l’autorizzazione concessa non prende effetto prima che siano trascorsi tre mesi a decorrere dalla data in cui la notifica a tal fine è stata trasmessa al Segretario generale;
  10. l’istituzione o l’organismo autorizzato a rilasciare i certificati in conformità del presente paragrafo ha, come minimo, la facoltà di revocare i certificati se non sussistono più le condizioni in cui sono stati rilasciati. In ogni caso l’istituzione o l’organismo informa della revoca lo Stato per conto del quale il certificato era stato rilasciato.

Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l’inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo dovrà essere corredato di una traduzione in una di tali lingue e, previa decisione dello Stato, la lingua ufficiale di tale Stato può essere omessa.

Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata in uno Stato contraente, presso l’autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato.

Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie che, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel certificato in virtù del paragrafo 2, possono scadere prima della fine di un periodo di tre mesi a partire dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all’autorità di cui al paragrafo 5, a meno che il certificato sia stato restituito a detta autorità o ne sia stato rilasciato uno nuovo entro tale termine. Le disposizioni che precedono si applicano altresì ad ogni modifica in seguito alla quale l’assicurazione o la garanzia finanziaria non soddisfa più le disposizioni del presente articolo.

Lo Stato di immatricolazione della nave determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da ostare a che uno Stato contraente dia credito alle informazioni ottenute da altri Stati, dall’Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali in merito alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei prestatori della garanzia finanziaria ai fini della presente Convenzione. In tal caso lo Stato contraente che dà credito a tali informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il certificato di cui al paragrafo 2.

Ai fini della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente riconosce i certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente e li considera equivalenti a quelli da esso stesso rilasciati o autenticati, anche se riguardano una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione.

Ogni azione per l’indennizzo di danni da inquinamento può essere proposta direttamente nei confronti dell’assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario registrato per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto può avvalersi dei mezzi di difesa di cui l’armatore della nave si potrebbe servire (ad eccezione del fallimento o della messa in liquidazione dell’armatore della nave) compresa la limitazione della responsabilità prevista all’articolo 6. Inoltre, anche se l’armatore della nave non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all’articolo 6, il convenuto può limitare la propria responsabilità a un importo pari al valore dell’assicurazione o altra garanzia finanziaria che deve essere sottoscritta ai sensi del paragrafo 1. Il convenuto può altresì avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da comportamento doloso dell’armatore stesso ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di un’azione dell’armatore della nave nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare l’armatore della nave a intervenire nel processo.

Uno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la sua bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo se dispongono di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 14.

Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, un’assicurazione o altra garanzia rispondente ai requisiti del paragrafo 1 copra ogni nave di stazza lorda superiore a 1000, qualunque sia il luogo di registrazione, che entra nei suoi porti o che li lascia oppure che arriva ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o ne parte.

In deroga al paragrafo 5, uno Stato contraente può notificare al Segretario generale che ai fini del paragrafo 12 le navi non sono tenute ad avere a bordo il certificato di cui al paragrafo 2 o a esibirlo quando entrano nei suoi porti o li lasciano oppure arrivano ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o ne partono, a condizione che lo Stato contraente che rilascia il certificato di cui al paragrafo 2 abbia informato il Segretario generale del fatto che esso conserva una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta l’esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di adempiere i propri obblighi in virtù del paragrafo 12.

Le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi di proprietà dello Stato contraente che non sono coperte da un’assicurazione o da garanzia finanziaria. Tali navi devono tuttavia disporre di un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione in cui si attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell’ambito dei limiti previsti al paragrafo 1. Tale certificato deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.

All’atto della ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa, oppure in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare che il presente articolo non si applica alle navi che operano esclusivamente nel suo territorio, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i).

Art. 8 Termini di prescrizione

I diritti all’indennizzo previsti dalla presente Convenzione si estinguono se non viene intentata un’azione giudiziaria in applicazione della stessa entro tre anni a partire dalla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata dopo un termine di sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’avvenimento che ha causato il danno. Qualora l’avvenimento consiste in una serie di eventi, il termine di sei anni decorre dalla data in cui si è verificato il primo evento.

Art. 9 Competenza giurisdizionale

Se un avvenimento ha causato un danno da inquinamento nel territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona di cui all’articolo 2, lettera a), punto ii), di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure preventive per prevenire o attenuare i danni da inquinamento in tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, l’azione per indennizzo nei confronti dell’armatore della nave, dell’assicuratore o del prestatore della garanzia che copre la responsabilità civile dell’armatore della nave, può essere proposta soltanto davanti ai giudici di tali Stati contraenti.

Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, di qualsiasi azione intentata ai sensi del paragrafo 1.

Ogni Stato contraente provvederà a che i propri organi giurisdizionali abbiano competenza per conoscere delle azioni in materia di indennizzo contemplate dalla presente Convenzione.

Art. 10 Riconoscimento ed esecuzione

Ogni sentenza pronunciata da un giudice competente in conformità dell’articolo 9, che sia diventata esecutiva nello Stato d’origine in cui non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che:

  1. la sentenza sia stata ottenuta con la frode;
  2. il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.

Ogni sentenza riconosciuta ai sensi del paragrafo 1 è esecutiva in ogni Stato contraente non appena sono state espletate tutte le formalità richieste in detto Stato. Tali formalità non devono tuttavia permettere il riesame nel merito della questione.

Art. 11 Clausola di prevalenza

La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all’adesione ma solo qualora tali convenzioni siano in contrasto con essa; la presente disposizione lascia tuttavia impregiudicati gli obblighi che dette convenzioni impongono agli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti della presente Convenzione.

Art. 12 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma presso la sede dell’Organizzazione dal 1° ottobre 2001 sino al 30 settembre 2002 e resta successivamente aperta all’adesione.

Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione mediante:

  1. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  2. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
  3. l’adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale.

Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di una modifica alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti esistenti, o dopo l’adempimento di tutte le formalità richieste per l’entrata in vigore della modifica nei confronti di detti Stati contraenti, sarà ritenuto riferito alla Convenzione modificata dall’emendamento.

Art. 13 Stati con più ordinamenti giuridici

Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione vigono ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Segretario generale e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la presente Convenzione.

Nel caso di uno Stato contraente che abbia presentato la predetta dichiarazione:

  1. i riferimenti ad uno Stato nella definizione di «proprietario registrato» di cui all’articolo 1 paragrafo 4 devono intendersi come riferimenti ad una siffatta unità territoriale;
  2. i riferimenti allo Stato di immatricolazione della nave e, in relazione al certificato di assicurazione obbligatoria, allo Stato di rilascio o di autenticazione devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, all’unità territoriale in cui la nave è immatricolata e a quella che rilascia o autentica il certificato;
  3. i riferimenti fatti alle disposizioni nazionali nella presente Convenzione devono intendersi come riferimenti alle disposizioni vigenti nell’unità territoriale oggetto della dichiarazione; e
  4. i riferimenti agli organi giurisdizionali e alle sentenze che devono essere riconosciute negli Stati contraenti devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, agli organi giurisdizionali dell’unità territoriale oggetto della dichiarazione e alle sentenze che devono essere riconosciute in tale unità.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data in cui diciotto Stati, ivi compresi cinque Stati aventi ciascuno almeno un milione di tonnellate complessive di stazza lorda, l’abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale.

Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce alla Convenzione dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l’entrata in vigore di cui al paragrafo 1, essa entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

Art. 15 Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato contraente in qualsiasi momento dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Stato.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato nello strumento stesso.

Art. 16 Revisione o modifica

L’Organizzazione può indire una Conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione.

L’Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Art. 17 Depositario

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito per quanto riguarda:i.ogni nuova firma o deposito di uno strumento e la data in cui tale firma o deposito sono avvenuti,ii.la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione,iii.ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione, la data in cui tale deposito è avvenuto e la data in cui ha effetto la denuncia,iv.di altre dichiarazioni o comunicazioni formulate in virtù della presente Convenzione;
  2. trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti.

Art. 18 Trasmissione alle Nazioni Unite

Non appena la presente Convenzione entra in vigore, il Segretario generale ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 8 .

Art. 19 Lingue

La presente Convenzione è redatta in esemplare unico in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, addì ventitré marzo duemilauno.

(Seguono le firme)

Allegato

Certificato di assicurazione o di altra garanzia finanziaria relativo alla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi

Redatto conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi.

Nome della nave

Lettere o numeri distintivi d’identificazione della nave

Numero d’identificazione IMO

Porto d’immatricolazione

Nome e indirizzo completo della sede principale del proprietario iscritto

Con il presente si certifica che la nave sopra menzionata è coperta da una polizza di assicurazione o da altra garanzia finanziaria che soddisfi le disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi.

Tipo di garanzia:

Durata della garanzia:

Nome e indirizzo dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti)

Nome:

Indirizzo:

Il presente certificato è valido fino al:

Redatto o approvato dal Governo di:

(nome completo dello Stato)

oppure

Il testo seguente va utilizzato se uno Stato contraente dovesse avvalersi delle disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 3.

Il presente certificato è redatto sotto l’autorità del Governo di:

(nome completo dello Stato)

Da

(nome dell’istituzione o dell’organismo)

A:

il:

(luogo)

(data)

(firma e titolo del funzionario che redige o approva il certificato)

Note esplicative

1. La designazione dello Stato può, se richiesto, indicare l’autorità pubblica competente del Paese nel quale il certificato è rilasciato.

2. Se l’ammontare totale della garanzia deriva da fonti diverse, occorre indicare l’ammontare fornito da ognuna di esse.

3. Se la garanzia viene fornita in più forme, queste devono essere elencate.

4. La voce «durata della garanzia» deve contenere la data di entrata in vigore.

5. La voce «nome e indirizzo dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti)» deve contenere l’indirizzo della sede principale dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti). Se necessario, andrà indicato il luogo della sede presso cui l’assicurazione o la garanzia sono state sottoscritte.

0.814.294

Campo d’applicazione il 30 marzo 20269

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

30 aprile

2010 A

30 luglio

2010

Antigua e Barbuda

19 dicembre

2008 A

19 marzo

2010

Arabia Saudita

29 ottobre

2018 A

29 gennaio

2019

Australia

16 marzo

2009

16 giugno

2009

Austria

30 gennaio

2013 A

30 aprile

2013

Azerbaigian

22 giugno

2010 A

22 settembre

2010

Bahama*

30 gennaio

2008 A

21 novembre

2008

Barbados

15 ottobre

2009 A

15 gennaio

2010

Belgio*

11 agosto

2009 A

11 novembre

2009

Belize

22 agosto

2011 A

22 novembre

2011

Bielorussia

5 settembre

2019 A

5 dicembre

2019

Bulgaria*

6 luglio

2007 A

21 novembre

2008

Canada

2 ottobre

2009 A

2 gennaio

2010

Ceca, Repubblica

20 dicembre

2012 A

20 marzo

2013

Cina*

9 dicembre

2008 A

9 marzo

2009

Hong Kong

22 gennaio

2010

22 gennaio

2010

Macao

9 marzo

2009

9 marzo

2009

Cipro

10 gennaio

2005 A

21 novembre

2008

Comore

1° febbraio

2018 A

1° maggio

2018

Congo (Kinshasa)

19 maggio

2014 A

19 agosto

2014

Corea del Nord

17 luglio

2009 A

17 ottobre

2009

Corea del Sud

28 agosto

2009 A

28 novembre

2009

Costa d’Avorio

8 luglio

2013 A

8 ottobre

2013

Croazia

15 dicembre

2006 A

21 novembre

2008

Danimarca

23 luglio

2008

21 novembre

2008

Isole Faeröer

9 gennaio

2019

9 gennaio

2019

Egitto*

15 febbraio

2010 A

15 maggio

2010

Emirati Arabi Uniti

23 marzo

2021

23 giugno

2021

Estonia*

5 ottobre

2006 A

21 novembre

2008

Etiopia

17 febbraio

2009 A

17 maggio

2009

Figi

8 marzo

2016 A

8 giugno

2016

Finlandia

18 novembre

2008

18 febbraio

2009

Francia

19 ottobre

2010 A

19 gennaio

2011

Gabon

17 aprile

2019 A

17 luglio

2019

Georgia

13 settembre

2018 A

13 dicembre

2018

Germania

24 aprile

2007

21 novembre

2008

Giamaica

2 maggio

2003 A

21 novembre

2008

Giappone

1° luglio

2020 A

1° ottobre

2020

Gibuti

12 ottobre

2015 A

12 gennaio

2016

Giordania

24 marzo

2010 A

24 giugno

2010

Grecia

22 dicembre

2005 A

21 novembre

2008

Grenada

26 luglio

2018 A

26 ottobre

2018

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 agosto

2022

Guinea Equatoriale

3 dicembre

2025 A

3 marzo

2026

Guyana

20 febbraio

2019 A

20 maggio

2019

Honduras

15 febbraio

2022 A

15 maggio

2022

Indonesia

11 settembre

2014 A

11 dicembre

2014

Iran

21 novembre

2011 A

21 febbraio

2012

Iraq

8 agosto

2023 A

8 novembre

2023

Irlanda*

23 dicembre

2008 A

23 marzo

2009

Isole Salomone

15 ottobre

2020 A

15 gennaio

2021

Italia

18 novembre

2010

18 febbraio

2011

Kenya

7 luglio

2015 A

7 ottobre

2015

Kiribati

29 luglio

2009 A

29 ottobre

2009

Lettonia

19 aprile

2005 A

21 novembre

2008

Libano

5 aprile

2017 A

5 luglio

2017

Liberia

21 agosto

2008 A

21 novembre

2008

Lituania

14 settembre

2007 A

21 novembre

2008

Lussemburgo*

21 novembre

2005 A

21 novembre

2008

Madagascar

11 luglio

2017 A

11 ottobre

2017

Malaysia

21 novembre

2008 A

12 febbraio

2009

Malta*

12 novembre

2008 A

12 febbraio

2009

Marocco

14 aprile

2010

14 luglio

2010

Marshall, Isole

9 maggio

2008 A

21 novembre

2008

Maurizio

17 luglio

2013 A

17 ottobre

2013

Mongolia

28 settembre

2011 A

28 dicembre

2011

Montenegro

29 novembre

2011 A

29 febbraio

2012

Myanmar

19 gennaio

2018 A

19 aprile

2018

Namibia

15 luglio

2020 A

15 ottobre

2020

Nauru

23 marzo

2020 A

23 giugno

2020

Nicaragua

4 aprile

2014 A

4 luglio

2014

Nigeria

1° ottobre

2010 A

1° gennaio

2011

Norvegia*

25 marzo

2008

21 novembre

2008

Nuova Zelanda a

4 aprile

2014 A

4 luglio

2014

Cook, Isole

21 agosto

2008 A

21 novembre

2008

Niue

18 maggio

2012 A

18 agosto

2012

Oman

30 aprile

2020 A

30 luglio

2020

Paesi Bassi

23 dicembre

2010 A

23 marzo

2011

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

1° ottobre

2021

1° ottobre

2021

Palau

28 settembre

2011 A

28 dicembre

2011

Panama

17 febbraio

2009 A

17 maggio

2009

Polonia*

15 dicembre

2006 A

21 novembre

2008

Portogallo

21 luglio

2015 A

21 ottobre

2015

Regno Unito*

29 giugno

2006

21 novembre

2008

Bermuda

16 gennaio

2009

16 gennaio

2009

Cayman, Isole

12 gennaio

2011

12 gennaio

2011

Gibilterra

28 novembre

2009

28 novembre

2009

Guernsey

12 gennaio

2023

12 gennaio

2023

Isole Falkland

2 agosto

2023

2 agosto

2023

Man, Isola di

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Vergini Britanniche, Isole

9 settembre

2013

9 settembre

2013

Romania*

15 giugno

2009 A

15 settembre

2009

Russia

24 febbraio

2009 A

24 maggio

2009

Saint Kitts e Nevis

21 ottobre

2009 A

21 gennaio

2010

Saint Vincent e Grenadine

26 novembre

2008 A

26 febbraio

2009

Samoa

18 maggio

2004 A

21 novembre

2008

San Marino

19 aprile

2021 A

19 luglio

2021

Santa Lucia

26 maggio

2016 A

26 agosto

2016

São Tomé e Príncipe

15 agosto

2022 A

15 novembre

2022

Seicelle

23 agosto

2019 A

23 novembre

2019

Serbia

8 luglio

2010 A

8 ottobre

2010

Sierra Leone

21 novembre

2007 A

21 novembre

2008

Singapore*

31 marzo

2006 A

21 novembre

2008

Siria*

24 aprile

2009 A

24 luglio

2009

Slovacchia

1° maggio

2013 A

1° agosto

2013

Slovenia

20 maggio

2004 A

21 novembre

2008

Spagna*

10 dicembre

2003

21 novembre

2008

Sudafrica

11 marzo

2026 A

11 giugno

2026

Svezia*

3 giugno

2013

3 settembre

2013

Svizzera

24 settembre

2013 A

24 dicembre

2013

Togo

23 aprile

2012 A

23 luglio

2012

Tonga

18 settembre

2003 A

21 novembre

2008

Tunisia*

5 settembre

2011 A

5 dicembre

2011

Turchia

12 settembre

2013 A

12 dicembre

2013

Turkmenistan

23 gennaio

2024 A

23 aprile

2024

Tuvalu

12 gennaio

2009 A

12 aprile

2009

Ungheria

30 gennaio

2008 A

21 novembre

2008

Vanuatu

20 agosto

2008 A

21 novembre

2008

Vietnam

18 giugno

2010 A

18 settembre

2010

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue et listes de code, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
  1. La Conv. non si applica a Tokelau.
Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi | Lexipedia | Lexipedia