Lexipedia

0.822.719.9

Convenzione n. 98
concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva

RU 2001 1360; FF 1999 447

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 1° luglio 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1999 1
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000

(Stato 31 agosto 2023)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi l’8 giugno 1949, nella sua trentaduesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo avere deciso che tali proposte prenderebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantanove, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sul diritto sindacale e sul diritto di negoziazione collettiva, 1949:

Art. 1

I lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d’impiego.

Siffatta protezione deve segnatamente essere applicata nel caso di atti aventi lo scopo di:

  1. subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non si affili ad un’associazione di lavoratori o cessi di appartenervi;
  2. licenziare un lavoratore o arrecargli pregiudizio in qualsiasi altro modo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali fuori dalle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.

Art. 2

Le associazioni di lavoratori e di datori di lavoro devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di ingerenza delle une nei confronti delle altre, sia direttamente, sia mediante loro agenti o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.

Sono segnatamente parificati agli atti d’ingerenza ai sensi del presente articolo le misure intese a provocare l’istituzione di associazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da un’associazione di datori di lavoro, o a sostenere associazioni di lavoratori mediante mezzi finanziari o altrimenti, al fine di sottoporre tali associazioni al controllo di un datore di lavoro o di un’associazione di datori di lavoro.

Art. 3

Organismi appropriati alle condizioni nazionali devono essere istituiti, se necessario, al fine di assicurare l’osservanza del diritto sindacale definito dagli articoli precedenti.

Art. 4

Misure appropriate alle condizioni nazionali devono essere prese, se necessario, al fine di incoraggiare e promuovere il maggiore sviluppo e la maggiore utilizzazione possibili di procedure di negoziazione volontaria di contratti collettivi tra i datori di lavoro e le associazioni di datori di lavoro da una parte, e le associazioni di lavoratori dall’altra, al fine di disciplinare le condizioni d’impiego.

Art. 5

Le garanzie previste dalla presente Convenzione si applicano alle forze armate o alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.

Conformemente ai principi di cui all’articolo 19 paragrafo 8 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 2 , la ratifica di questa Convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente Convenzione.

Art. 6

La presente Convenzione non concerne la situazione dei funzionari pubblici e non può in alcun modo essere interpretata in modo da arrecare pregiudizio ai loro diritti o al loro statuto.

Art. 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Art. 8

La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Membri da parte del Direttore generale.

Di conseguenza, essa entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratifica.

Art. 9

Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro3, devono indicare:

  1. i territori per i quali il Membro interessato si impegna affinché le disposizioni della Convenzione siano applicate senza modifica;
  2. i territori per i quali esso si impegna affinché siano applicate le disposizioni modificate della Convenzione e in che cosa consistono le modifiche;
  3. i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e, in tali casi, le ragioni dell’inapplicabilità;
  4. i territori per i quali esso fa salva la propria decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione concernente siffatti territori.

Gli impegni di cui al paragrafo 1 capoversi a) e b) del presente articolo sono considerati parti integranti della ratifica ed esplicano effetti identici.

Ciascun Membro può rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte le riserve contenute nella sua dichiarazione precedente o a parte di esse, in virtù del paragrafo 1 capoversi b), c) e d) del presente articolo.

Ciascun Membro può, durante i periodi in cui la presente Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in determinati territori.

Art. 10

Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 4 devono indicare se le disposizioni della Convenzione sono applicate nel territorio con o senza modifiche; qualora indicasse che le disposizioni della Convenzione si applicano fatte salve le modifiche, la dichiarazione deve specificare in che cosa consistono dette modifiche.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare in tutto o in parte, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi nei quali la Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di una dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in merito all’applicazione di tale Convenzione.

Art. 11

Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 12

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 5 , informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica, dichiarazione e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 14

Scaduto ciascun periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro deve presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e decide se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l’articolo 11, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.

Art. 16

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimenti fede.

( Seguono le firme )

0.822.719.9

Campo d’applicazione il 31 agosto 20236

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

3 giugno

1957

3 giugno

1958

Algeria

19 ottobre

1962

19 ottobre

1963

Angola

4 giugno

1976

4 giugno

1977

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983

2 febbraio

1984

Argentina

24 settembre

1956

24 settembre

1957

Armenia

12 novembre

2003

12 novembre

2004

Australia

28 febbraio

1973

28 febbraio

1974

Isola di Norfolk a

15 giugno

1973

15 giugno

1973

Austria

10 novembre

1951

10 novembre

1952

Azerbaigian

19 maggio

1992

19 maggio

1993

Bahamas

25 maggio

1976

25 maggio

1977

Bangladesh

22 giugno

1972

22 giugno

1973

Barbados

8 maggio

1967

8 maggio

1968

Belarus

6 novembre

1956

6 novembre

1957

Belgio

10 dicembre

1953

10 dicembre

1954

Belize

15 dicembre

1983

15 dicembre

1984

Benin

16 maggio

1968

16 maggio

1969

Bolivia

15 novembre

1973

15 novembre

1974

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993

2 giugno

1994

Botswana

22 dicembre

1997

22 dicembre

1998

Brasile

18 novembre

1952

18 novembre

1953

Bulgaria

8 giugno

1959

8 giugno

1960

Burkina Faso

16 aprile

1962

16 aprile

1963

Burundi

10 ottobre

1997

10 ottobre

1998

Cambogia

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Camerun

3 settembre

1962

3 settembre

1963

Canada

14 giugno

2017

14 giugno

2018

Capo Verde

3 aprile

1979

3 aprile

1980

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

8 giugno

1961

8 giugno

1962

Cile

1° febbraio

1999

1° febbraio

2000

Cina

Hong Kong a

1° luglio

1997

1° luglio

1997

Macao a

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

24 maggio

1966

24 maggio

1967

Colombia

16 novembre

1976

16 novembre

1977

Comore

23 ottobre

1978

23 ottobre

1979

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

16 giugno

1969

16 giugno

1970

Corea del Sud

20 aprile

2021 A

20 aprile

2022

Costa Rica

2 giugno

1960

2 giugno

1961

Côte d’Ivoire

5 maggio

1961

5 maggio

1962

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

29 aprile

1952

29 aprile

1953

Danimarca

15 agosto

1955

15 agosto

1956

Isole Faeröer a

28 settembre

1960

28 settembre

1960

Dominica

28 febbraio

1983

28 febbraio

1984

Dominicana, Repubblica

22 settembre

1953

22 settembre

1954

Ecuador

28 maggio

1959

28 maggio

1960

Egitto

3 luglio

1954

3 luglio

1955

El Salvador

6 settembre

2006

6 settembre

2007

Eritrea

22 febbraio

2000

22 febbraio

2000

Estonia

22 marzo

1994

22 marzo

1995

Eswatini

26 aprile

1978

26 aprile

1979

Etiopia

4 giugno

1963

4 giugno

1964

Figi

19 aprile

1974

19 aprile

1975

Filippine

29 dicembre

1953

29 dicembre

1954

Finlandia

22 dicembre

1951

22 dicembre

1952

Francia

26 ottobre

1951

26 ottobre

1952

Guadalupa a

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Guayana francese a

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Martinica a

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Nuova Caledonia a

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polinesia francese a

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Riunione a

27 aprile

1955

27 aprile

1955

St. Pierre e Miquelon a

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Territori Australi e Antartici
Francesi a

13 marzo

1990

13 marzo

1990

Gabon

29 maggio

1961

29 maggio

1962

Gambia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia

22 giugno

1993

22 giugno

1994

Germania

8 giugno

1956

8 giugno

1957

Ghana

2 luglio

1959

2 luglio

1960

Giamaica

26 dicembre

1962

26 dicembre

1963

Giappone

20 ottobre

1953

20 ottobre

1954

Gibuti

3 agosto

1978

3 agosto

1979

Giordania

12 dicembre

1968

12 dicembre

1969

Grecia

30 marzo

1962

30 marzo

1963

Grenada

9 luglio

1979

9 luglio

1980

Guatemala

13 febbraio

1952

13 febbraio

1953

Guinea

26 marzo

1959

26 marzo

1960

Guinea equatoriale

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977

21 febbraio

1978

Guyana

8 giugno

1966

8 giugno

1967

Haiti

12 aprile

1957

12 aprile

1958

Honduras

27 giugno

1956

27 giugno

1957

Indonesia

15 luglio

1957

15 luglio

1958

Iraq

27 novembre

1962

27 novembre

1963

Irlanda

4 giugno

1955

4 giugno

1956

Islanda

15 luglio

1952

15 luglio

1953

Israele

28 gennaio

1957

28 gennaio

1958

Italia

13 maggio

1958

13 maggio

1959

Kazakstan

18 maggio

2001

18 gennaio

2002

Kenya

13 gennaio

1964

13 gennaio

1965

Kirghizistan

31 marzo

1992

31 marzo

1993

Kiribati

3 febbraio

2000

3 febbraio

2001

Kuwait

9 agosto

2007

9 agosto

2008

Lesotho

31 ottobre

1966

31 ottobre

1967

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Liberia

25 maggio

1962

25 maggio

1963

Libia

20 giugno

1962

20 giugno

1963

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

3 marzo

1958

3 marzo

1959

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 giugno

1998

3 giugno

1999

Malawi

22 marzo

1965

22 marzo

1966

Malaysia

5 giugno

1961

5 giugno

1962

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

2 marzo

1964

2 marzo

1965

Malta

4 gennaio

1965

4 gennaio

1966

Marocco

20 maggio

1957

20 maggio

1958

Mauritania

3 dicembre

2001

3 dicembre

2002

Maurizio

2 dicembre

1969

2 dicembre

1970

Messico

23 novembre

2018

23 novembre

2019

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Mongolia

3 giugno

1969

3 giugno

1970

Montenegro

3 giugno

2006 A

3 giugno

2006

Mozambico

23 dicembre

1996

23 dicembre

1997

Namibia

3 gennaio

1995

3 gennaio

1996

Nepal

11 novembre

1996

11 novembre

1997

Nicaragua

31 ottobre

1967

31 ottobre

1968

Niger

23 marzo

1962

23 marzo

1963

Nigeria

17 ottobre

1960

17 ottobre

1961

Norvegia

17 febbraio

1955

17 febbraio

1956

Nuova Zelanda

9 giugno

2003

9 giugno

2004

Paesi Bassi

22 dicembre

1993

22 dicembre

1994

Pakistan

26 maggio

1952

26 maggio

1953

Panama

16 maggio

1966

16 maggio

1967

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976

1° maggio

1977

Paraguay

21 marzo

1966

21 marzo

1967

Perù

13 marzo

1964

13 marzo

1965

Polonia

25 febbraio

1957

25 febbraio

1958

Portogallo

1° luglio

1964

1° luglio

1965

Regno Unito

30 giugno

1950

18 luglio

1951

Anguilla a

4 febbraio

1963

4 febbraio

1963

Bermuda a

15 gennaio

1963

15 gennaio

1963

Falkland, Isole a

18 febbraio

1963

18 febbraio

1963

Gibilterra a

19 giugno

1958

19 giugno

1958

Guernesey a

30 giugno

1950

30 giugno

1950

Isola di Man a

30 giugno

1950

30 giugno

1950

Jersey a

30 giugno

1950

30 giugno

1950

Montserrat a

26 novembre

1962

26 novembre

1962

Sant’Elena a

17 giugno

1966

17 giugno

1966

Vergini britanniche, Isole a

12 giugno

1964

12 giugno

1964

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Romania

26 novembre

1958

26 novembre

1959

Ruanda

8 novembre

1988

8 novembre

1989

Russia

10 agosto

1956

10 agosto

1957

Saint Kitts e Nevis

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Saint Lucia

14 maggio

1980

14 maggio

1981

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

31 maggio

1995

Salomone, Isole

13 aprile

2012

13 aprile

2013

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

19 dicembre

1986

19 dicembre

1987

São Tomé e Príncipe

17 giugno

1992

17 giugno

1993

Seicelle

4 ottobre

1999

4 ottobre

2000

Senegal

28 luglio

1961

28 luglio

1962

Serbia

24 novembre

2000 S

23 luglio

1959

Sierra Leone

13 giugno

1961

13 giugno

1962

Singapore

25 ottobre

1965

25 ottobre

1966

Siria

7 giugno

1957

7 giugno

1958

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Somalia

20 marzo

2014

20 marzo

2015

Spagna

20 aprile

1977

20 aprile

1978

Sri Lanka

13 dicembre

1972

13 dicembre

1973

Sudafrica

19 febbraio

1996

19 febbraio

1997

Sudan

18 giugno

1957

18 giugno

1958

Sudan del Sud

29 aprile

2012

29 aprile

2012

Suriname

5 giugno

1996

5 giugno

1997

Svezia

18 luglio

1950

18 luglio

1951

Svizzera

17 agosto

1999

17 agosto

2000

Tagikistan

26 novembre

1993

26 novembre

1994

Tanzania

30 gennaio

1962

30 gennaio

1963

Timor-Leste

16 giugno

2009

16 giugno

2010

Togo

8 novembre

1983

8 novembre

1984

Trinidad e Tobago

24 maggio

1963

24 maggio

1964

Tunisia

15 maggio

1957

15 maggio

1958

Turchia

23 gennaio

1952

23 gennaio

1953

Turkmenistan

15 maggio

1997

15 maggio

1998

Ucraina

14 settembre

1956

14 settembre

1957

Uganda

4 giugno

1963

4 giugno

1964

Ungheria

6 giugno

1957

6 giugno

1958

Uruguay

18 marzo

1954

18 marzo

1955

Uzbekistan

13 luglio

1992

13 luglio

1993

Vanuatu

28 agosto

2006

28 agosto

2007

Venezuela

19 dicembre

1968

19 dicembre

1969

Vietnam

5 luglio

2019

5 luglio

2020

Yemen

14 aprile

1969

14 aprile

1970

Zambia

2 settembre

1996

2 settembre

1997

Zimbabwe

27 agosto

1998

27 agosto

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
  1. Applicazione senza modifiche.