Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, devono indicare:
- i territori per i quali il Membro interessato si impegna affinché le disposizioni della Convenzione siano applicate senza modifica;
- i territori per i quali esso si impegna affinché siano applicate le disposizioni modificate della Convenzione e in che cosa consistono le modifiche;
- i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e, in tali casi, le ragioni dell’inapplicabilità;
- i territori per i quali esso fa salva la propria decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione concernente siffatti territori.
Gli impegni di cui al paragrafo 1 capoversi a) e b) del presente articolo sono considerati parti integranti della ratifica ed esplicano effetti identici.
Ciascun Membro può rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte le riserve contenute nella sua dichiarazione precedente o a parte di esse, in virtù del paragrafo 1 capoversi b), c) e d) del presente articolo.
Ciascun Membro può, durante i periodi in cui la presente Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in determinati territori.