Qualsiasi Membro che ratifica la presente convenzione deve accettare o gli obblighi della parte II, che prevedono la protezione dei crediti dei lavoratori per mezzo di un privilegio, o gli obblighi della parte III, che prevedono la protezione dei crediti dei lavoratori da parte di un’istituzione di garanzia, o gli obblighi delle parti II e III. Questa scelta deve essere indicata in una dichiarazione che accompagna la ratifica.
Qualsiasi Membro che ha accettato inizialmente soltanto gli obblighi della parte II o della parte III della presente convenzione può, in seguito, con una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, estendere la sua accettazione all’altra parte.
Qualsiasi Membro che accetta gli obblighi delle due parti della presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, limitare l’applicazione della parte III a determinate categorie di lavoratori e a determinati settori economici; questa limitazione deve essere specificata nella dichiarazione d’accettazione.
Qualsiasi Membro che ha limitato la sua accettazione degli obblighi della parte III, giusta il paragrafo precedente, deve, nel primo rapporto che sottopone conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro , dare le ragioni per le quali ha limitato la sua accettazione. Nei rapporti ulteriori, deve fornire informazioni relative all’eventuale estensione della protezione che risulta dalla parte III della convenzione ad altre categorie di lavoratori o ad altri settori economici.
Qualsiasi Membro che ha accettato gli obblighi delle parti II e III della presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, escludere dall’applicazione della parte II i crediti protetti in virtù della parte III.
L’accettazione da parte di un Membro degli obblighi della parte II della presente convenzione estingue de jure gli obblighi derivanti per lui dall’articolo 11 della convenzione sulla protezione del salario, 1949.
Qualsiasi Membro che ha accettato soltanto gli obblighi della parte III della presente convenzione può, con una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, estingue gli obblighi derivanti per lui dall’articolo 11 della convenzione sulla protezione del salario, 1949, per quanto concerne i crediti protetti in virtù di detta parte.