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0.822.727.4

Convenzione n. 174
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti

RU 2023 437; FF 2021 258

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 22 giugno 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 1° ottobre 20211
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 aprile 2022
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 aprile 2023

(Stato 25 aprile 2023)

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 22 giugno 1993 nella sua 80 a sessione;

viste le pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990, e sottolineata la necessità di procedere in modo globale e coerente;

considerata altresì la raccolta di direttive pratiche sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, pubblicata dall’Ufficio Internazionale del Lavoro nel 1991;

tenuto conto della necessità di vegliare affinché siano prese tutte le misure appropriate per:

  1. prevenire gli incidenti rilevanti,
  2. ridurre al minimo i rischi di incidenti rilevanti,
  3. ridurre al minimo gli effetti di siffatti incidenti;

considerate le cause di questi incidenti, in particolare le lacune organizzative, i fattori umani, il mancato funzionamento dei componenti, le deviazioni rispetto alle condizioni normali di funzionamento, gli eventi esterni come pure i fenomeni naturali;

riconosciuta la necessità di una collaborazione nel quadro del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche, tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità, come pure con altre organizzazioni intergovernative interessate;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione di incidenti industriali rilevanti, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, questo ventiduesimo giorno di giugno millenovecentonovantatré, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, 1993.

Parte I Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1

La presente Convenzione ha per oggetto la prevenzione degli incidenti rilevanti implicanti prodotti chimici pericolosi e la limitazione delle conseguenze di tali incidenti.

La Convenzione si applica agli impianti a rischio di incidente rilevante.

La Convenzione non si applica:

  1. agli impianti nucleari e alle fabbriche che trattano sostanze radioattive, ad eccezione delle parti di tali impianti nelle quali sono trattate sostanze non radioattive;
  2. agli impianti militari;
  3. al trasporto al di fuori del sito di un impianto, sempre che non avvenga mediante condotta.

Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate come pure altre parti interessate, escludere dal campo d’applicazione della Convenzione impianti o rami di attività economica per i quali è assicurata una protezione equivalente.

Art. 2

Se si pongono problemi particolari di una certa importanza, tali da rendere impossibile attuare immediatamente l’insieme dei provvedimenti di prevenzione e di protezione previsti dalla Convenzione, il Membro deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure altre parti interessate che potrebbero essere toccate, approntare piani d’applicazione a tappe di dette misure, secondo un calendario predefinito.

Art. 3

Ai fini della Convenzione:

  1. il termine «prodotto pericoloso» designa un prodotto puro o sotto forma di miscela che, per le sue proprietà chimiche, fisiche o tossicologiche, presenti, solo o in combinazione con altri, un pericolo;
  2. il termine «quantità-soglia» designa, per ciascun prodotto o categoria di prodotti pericolosi, la quantità specificata dalla legislazione nazionale per condizioni determinate che, se superata, qualifica un impianto come a rischio di incidente rilevante;
  3. l’espressione «impianto a rischio di incidente rilevante» designa un impianto in cui sono fabbricati, trasformati, manipolati, utilizzati, eliminati o immagazzinati, in permanenza o temporaneamente, uno o più prodotti o categorie di prodotti pericolosi e in quantità superiori alla quantità-soglia;
  4. il termine «incidente rilevante» designa un evento improvviso, quale un’emissione, un incendio o un’esplosione d’importanza rilevante, nello svolgimento di un’attività all’interno di un impianto a rischio di incidente rilevante, che implichi uno o più prodotti pericolosi e che comporti un pericolo grave, immediato o differito, per i lavoratori, la popolazione o l’ambiente;
  5. il termine «rapporto di sicurezza» designa un documento scritto contenente informazioni tecniche, di gestione e di funzionamento relative ai pericoli e rischi che un impianto a rischio incidente rilevante comporta e al padroneggiamento di tali pericoli e rischi, e che giustifichi i provvedimenti presi per la sicurezza dell’impianto;
  6. il termine «quasi incidente» designa ogni evento improvviso implicante uno o più prodotti pericolosi che, in assenza di effetti, azioni o sistemi di contenimento, avrebbe potuto dare luogo a un incidente rilevante.

Parte II Principi generali

Art. 4

Ciascun Membro deve, tenendo conto della legislazione, delle condizioni e pratiche nazionali e consultandosi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure con le altre parti interessate che possono esser toccate, formulare, attuare e rivedere periodicamente una politica nazionale coerente in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di incidenti rilevanti.

Tale politica dev’essere attuata mediante misure di prevenzione e di protezione per gli impianti a rischio di incidente rilevante e, per quanto realizzabile, deve promuovere l’uso delle migliori tecniche di sicurezza disponibili.

Art. 5

L’autorità competente o un organismo abilitato riconosciuto dall’autorità competente deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e le altre parti interessate che potrebbero essere toccate, istituire un sistema che permetta di individuare gli impianti a rischio di incidente rilevante definiti nell’articolo 3 lettera c sulla base di un elenco di prodotti pericolosi o di categorie di prodotti pericolosi, o di entrambi, con le corrispondenti quantità-soglia, conformemente alla legislazione nazionale o alle norme internazionali.

Il sistema menzionato nel paragrafo 1 deve essere riveduto e aggiornato periodicamente.

Art. 6

Dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l’autorità competente deve prendere disposizioni specifiche al fine di proteggere le informazioni confidenziali che le sono trasmesse o fornite conformemente a uno qualunque degli articoli 8, 12, 13 o 14, la cui divulgazione sarebbe, per la sua natura, atta a nuocere alle attività di un datore di lavoro, a condizione che tale disposizione non comporti rischi rilevanti per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente.

Parte III Responsabilità dei datori di lavoro

Art. 7 Individuazione

I datori di lavoro devono individuare ogni impianto a rischio di incidente rilevante sotto il loro controllo, sulla base del sistema menzionato nell’articolo 5.

Art. 8 Notifica

I datori di lavoro devono notificare all’autorità competente ogni impianto a rischio di incidente rilevante da loro individuato:

  1. secondo un calendario prefissato, nel caso di un impianto esistente;
  2. prima della sua messa in servizio, nel caso di un impianto nuovo.

La chiusura definitiva di un impianto a rischio di incidente rilevante deve essere preventivamente notificata all’autorità competente da parte del datore di lavoro.

Art. 9 Disposizioni a livello d’impianto

Per ogni impianto a rischio di incidente rilevante, i datori di lavoro devono istituire e mantenere un sistema documentato di prevenzione e di protezione da tali rischi che comprenda:

  1. l’individuazione e l’analisi dei rischi come pure la valutazione dei rischi, compresa la presa in considerazione delle interazioni possibili tra i prodotti;
  2. misure tecniche concernenti in particolare la concezione, i sistemi di sicurezza, la costruzione, la scelta di prodotti chimici, il funzionamento, la manutenzione e l’ispezione sistematica dell’impianto;
  3. misure organizzative concernenti in particolare la formazione e l’istruzione del personale, la fornitura di equipaggiamenti atti ad assicurarne la sicurezza, il livello degli effettivi, gli orari di lavoro, la ripartizione delle responsabilità come pure il controllo delle aziende esterne e dei lavoratori temporanei che operano sul sito dell’impianto;
  4. piani e procedure d’urgenza che comportano in particolare:i.l’elaborazione di piani e procedure d’urgenza efficaci, comprese procedure mediche d’urgenza, da applicare sul sito in caso di incidente rilevante o di minaccia di un simile incidente, la verifica e la valutazione periodiche dell’efficacia di detti piani e procedure nonché la loro revisione quando necessaria,ii.la trasmissione di informazioni sugli incidenti possibili e sui piani d’intervento sul sito alle autorità e agli organi incaricati di allestire i piani e le procedure di intervento volte a proteggere la popolazione e l’ambiente al di fuori del sito dell’impianto,iii.tutte le consultazioni necessarie con tali autorità e organi;
  5. misure volte a limitare le conseguenze di un incidente rilevante;
  6. la consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti;
  7. disposizioni volte a migliorare il sistema, comprese misure per raccogliere informazioni e analizzare gli incidenti e i quasi incidenti. Gli insegnamenti tratti devono essere discussi con i lavoratori e i loro rappresentanti e devono essere registrati conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Art. 10 Rapporto di sicurezza

I datori di lavoro devono redigere un rapporto di sicurezza allestito secondo le prescrizioni dell’articolo 9.

II rapporto deve essere allestito:

  1. per gli impianti a rischio di incidente rilevante esistenti, entro il termine successivo alla notifica prescritto dalla legislazione nazionale;
  2. per ogni nuovo impianto a rischio di incidente rilevante, prima della sua messa in esercizio.

Art. 11 Rapporto di sicurezza

I datori di lavoro devono rivedere, aggiornare e modificare il rapporto di sicurezza:

  1. nel caso di una modifica che influisca in modo significativo sul livello di sicurezza nell’impianto o sui suoi procedimenti, o sulla quantità di prodotti pericolosi presenti;
  2. quando il progresso in materia di conoscenze tecniche o di valutazione del pericolo lo giustifichi;
  3. agli intervalli prescritti dalla legislazione nazionale;
  4. su domanda dell’autorità competente.

Art. 12 Rapporto di sicurezza

I datori di lavoro devono trasmettere all’autorità competente, o metterle a disposizione, i rapporti di sicurezza di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 13 Rapporto di sicurezza

Quando si verifica un incidente rilevante, i datori di lavoro devono informarne l’autorità competente e le altre istanze designate a tal fine.

Art. 14 Rapporto di sicurezza

Dopo un incidente rilevante, ed entro un termine stabilito, i datori di lavoro devono presentare all’autorità competente un rapporto dettagliato contenente un’analisi delle cause dell’incidente e indicante le sue conseguenze immediate per il sito, come pure tutte le misure prese per attenuarne gli effetti.

Il rapporto deve includere raccomandazioni dettagliate sulle misure da prendere per evitare che l’incidente possa ripetersi.

Parte IV Responsabilità delle autorità competenti

Art. 15 Piano d’urgenza al di fuori del sito

Tenendo conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro, l’autorità competente deve provvedere affinché siano allestiti, aggiornati a scadenze adeguate e coordinati con le autorità e le istanze interessate, piani e procedure d’urgenza contenenti disposizioni volte a proteggere la popolazione e l’ambiente al di fuori del sito di ogni impianto a rischio di incidente rilevante.

Art. 16 Piano d’urgenza al di fuori del sito

L’autorità competente deve provvedere affinché:

  1. siano diffuse presso la popolazione che potrebbe essere colpita da un incidente rilevante, senza che quest’ultima debba richiederlo, informazioni sulle misure di sicurezza da prendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante, e che tali informazioni siano aggiornate e ridiffuse a intervalli adeguati;
  2. sia dato senza indugio l’allarme in caso di incidente rilevante;
  3. qualora le conseguenze di un incidente rilevante possano oltrepassare le frontiere nazionali, le informazioni richieste nelle lettere a e b siano fornite agli Stati interessati, al fine di contribuire alle misure di cooperazione e di coordinamento.

Art. 17 Insediamento degli impianti a rischio di incidente rilevante

L’autorità competente deve elaborare una politica globale d’insediamento che preveda una separazione adeguata per gli impianti a rischio di incidente rilevante progettati e le zone residenziali, le zone di lavoro come pure le installazioni pubbliche e, in caso di impianti esistenti, ogni misura adeguata. Tale politica deve ispirarsi ai principi generali enunciati nella parte II della presente Convenzione.

Art. 18 Ispezione

L’autorità competente deve disporre di personale adeguatamente qualificato, formato e competente, che sia munito di sufficienti mezzi, di tecnici e di specialisti per ispezionare, indagare, fornire una valutazione e consulenza sulle questioni trattate nella Convenzione e assicurare l’osservanza della legislazione nazionale.

Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell’impianto a rischio di incidente rilevante devono avere la possibilità di accompagnare gli ispettori durante la verifica dell’applicazione delle misure prescritte in virtù della presente Convenzione, sempre che questi ultimi non ritengano, alla luce delle direttive generali dell’autorità competente, che ciò rischi di pregiudicare l’efficacia del loro controllo.

Art. 19 Ispezione

L’autorità competente deve avere il diritto di sospendere qualsiasi operazione che presenti un rischio imminente di incidente rilevante.

Parte V Diritti e obblighi dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Art. 20

In un impianto a rischio di incidente rilevante, i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere consultati, secondo procedure appropriate di cooperazione, al fine di concordare un sistema di lavoro sicuro. In particolare, i lavoratori e i loro rappresentanti devono:

  1. essere informati in modo sufficiente e appropriato dei pericoli legati all’impianto e delle loro possibili conseguenze;
  2. essere informati di tutte le istruzioni o raccomandazioni emanate dall’autorità competente;
  3. essere consultati in occasione dell’elaborazione dei seguenti documenti e avervi accesso:i.rapporti di sicurezza,ii.piani e procedure d’urgenza,iii.rapporti sugli incidenti;
  4. ricevere periodicamente istruzioni e una formazione sulle pratiche e procedure per la prevenzione di incidenti rilevanti e il padroneggiamento degli eventi che potrebbero portare a simili incidenti, come pure sulle procedure d’urgenza da seguire in caso di incidente rilevante;
  5. entro i limiti della loro funzione e senza che ciò possa andare a loro scapito, prendere misure correttive e, se necessario, interrompere l’attività quando, sulla base della loro formazione ed esperienza, hanno un motivo ragionevole per credere che esista un rischio imminente di incidente rilevante, informarne il loro superiore o, secondo il caso, dare l’allarme prima o immediatamente dopo aver preso queste misure;
  6. discutere con il datore di lavoro di qualsiasi rischio potenziale che considerino atto a causare un incidente rilevante e avere il diritto di notificare tali rischi all’autorità competente.

Art. 21

I lavoratori impiegati sul sito di un impianto a rischio di incidente rilevante devono:

  1. conformarsi a tutte le pratiche e procedure in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e di padroneggiamento degli eventi potenzialmente atti a portare a simili incidenti;
  2. conformarsi a tutte le procedure d’urgenza nel caso in cui si produca un incidente rilevante.

Parte VI Responsabilità degli Stati esportatori

Art. 22

Lo Stato Membro esportatore, nel quale l’utilizzazione di prodotti, tecnologie o procedimenti pericolosi è vietata in quanto possibile fonte di incidenti rilevanti, deve mettere a disposizione di ogni Paese importatore le informazioni relative a tale divieto come pure alle ragioni che l’hanno motivato.

Parte VII Disposizioni finali

Art. 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 24

La presente Convenzione vincola soltanto i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la presente Convenzione entra in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Art. 25

Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, può denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 26

Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli sono state comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 27

II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 2 , informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 28

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 29

Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e sempre che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

  1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 25 qui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione riveduta.

Art. 30

I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

0.822.727.4

Campo d’applicazione il 26 luglio 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

3 marzo

2003

3 marzo

2004

Arabia Saudita

8 ottobre

2001

8 ottobre

2002

Armenia

3 gennaio

1996

3 gennaio

1997

Belgio

9 giugno

2004

9 giugno

2005

Bosnia ed Erzegovina

18 gennaio

2010

18 gennaio

2011

Brasile

2 agosto

2001

2 agosto

2002

Colombia

9 dicembre

1997

9 dicembre

1998

Estonia

13 settembre

2000

13 settembre

2001

Finlandia

28 febbraio

2013

28 febbraio

2014

India

6 giugno

2008

6 giugno

2009

Libano

4 aprile

2005

4 aprile

2006

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Paesi Bassi

25 marzo

1997

25 marzo

1998

Russia

10 febbraio

2012

10 febbraio

2013

Slovenia

1° marzo

2010

1° marzo

2011

Svezia

21 dicembre

1994

3 gennaio

1997

Svizzera

25 aprile

2022

25 aprile

2023

Ucraina

15 gennaio

2011

15 gennaio

2012

Zimbabwe

9 aprile

2003

9 aprile

2004