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0.823.11

Convenzione n. 2 sulla disoccupazione Adottata a Washington il 28 novembre 1919 Approvata dall’Assemblea federale il 3 febbraio 1922 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 ottobre 1922 Entrata in vigore per la Svizzera il 9 ottobre 1922 Emendata dalle Convenzioni n. 80 e 116

RU 39 217 e CS 14 95; FF 1920 V 443 ediz. franc. 1920 V 433 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 20 marzo 2013)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America, il 29 ottobre 1919,

dopo aver risolto d’adottare diverse proposte «relative ai provvedimenti per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze», questione che costituisce il secondo punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo d’aver stabilito che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale,

adotta la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione, 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione comunicherà all’Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli più brevi che sia possibile, e non saranno superiori a tre mesi, ogni informazione disponibile, statistica o d’altro carattere, concernente la disoccupazione, compresi tutti i ragguagli sulle misure prese o da prendere per combattere la disoccupazione. Ogni qualvolta sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che ne possa essere data comunicazione entro i tre mesi che seguono la fine del periodo a cui si riferiscono.

Art. 21

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà istituire un sistema di uffici pubblici di collocamento gratuito posto sotto il controllo di un’autorità centrale. Saranno nominati dei Comitati composti di rappresentanti dei padroni e degli operai e saranno consultati per tutto quanto concerne il funzionamento di questi uffici. 2

Coesistendo degli uffici gratuiti pubblici e privati, dovranno essere presi dei provvedimenti per coordinare le operazioni di questi uffici secondo un piano nazionale. 3

Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall’Ufficio internazionale del Lavoro, d’accordo con i paesi interessati.

Art. 3

I Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione o che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, nelle condizioni stabilite di comune intesa tra i Membri interessati, stipulare degli accordi che permettano ai lavoratori sudditi di uno di questi Membri, lavoranti sul territorio d’un altro, di ricevere delle indennità d’assicurazione pari a quelle riscosse dai lavoratori sudditi di questo secondo Membro.

Art. 4

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 5

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie o a que’ suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, con le riserve seguenti:

  1. che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
  2. che possano essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.

Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.

Art. 6

Non appena le ratificazioni di tre Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare all’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito la presente Convenzione entrerà in vigore per quanto riguarda ogni altro Membro il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 8

Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi il 1° luglio 1921, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 9

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare d’un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 104

«Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale».

Art. 11

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 20 marzo 20135

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

30 novembre

1933

30 novembre

1933

Australia*

15 giugno

1972

15 giugno

1972

Austria

12 giugno

1924

12 giugno

1924

Belgio*

25 agosto

1930

25 agosto

1930

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Cile

31 maggio

1933

31 maggio

1933

Cina*

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

8 ottobre

1965

8 ottobre

1965

Colombia

20 giugno

1933

20 giugno

1933

Corea del Sud

7 novembre

2011

7 novembre

2012

Danimarca*

13 ottobre

1921

13 ottobre

1921

Ecuador

5 febbraio

1962

5 febbraio

1962

Egitto

3 luglio

1954

3 luglio

1954

Estonia

20 dicembre

1922

20 dicembre

1922

Etiopia

11 giugno

1966

11 giugno

1966

Finlandia

19 ottobre

1921

19 ottobre

1921

Francia*

25 agosto

1925

25 agosto

1925

Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Germania

6 giugno

1925

6 giugno

1925

Giappone*

23 novembre

1922

23 novembre

1922

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

19 novembre

1920

14 luglio

1921

Guyana

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

Irlanda

4 settembre

1925

4 settembre

1925

Islanda

17 febbraio

1958

17 febbraio

1958

Italia

10 aprile

1923

10 aprile

1923

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Lussemburgo

16 aprile

1928

16 aprile

1928

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

14 ottobre

1960

14 ottobre

1960

Maurizio

2 dicembre

1969 S

2 dicembre

1969

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar

18 maggio

1948 S

18 maggio

1948

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1934

Norvegia

23 novembre

1921

23 novembre

1921

Nuova Zelanda

29 marzo

1938

29 marzo

1938

Paesi Bassi*

6 febbraio

1932

6 febbraio

1932

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

13 luglio

1951

13 luglio

1951

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

13 luglio

1951

13 luglio

1951

Sint Maarten

13 luglio

1951

13 luglio

1951

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Polonia

21 giugno

1924

21 giugno

1924

Regno Unito*

14 luglio

1921

14 luglio

1921

Gibilterra

7 marzo

1963

7 marzo

1962

Guernesey*

14 luglio

1921

14 luglio

1921

Isola di Man*

14 luglio

1921

14 luglio

1921

Jersey*

14 luglio

1921

14 luglio

1921

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1964

Romania

13 giugno

1921

14 luglio

1921

Seicelle

6 febbraio

1978 S

6 febbraio

1978

Serbia

21 novembre

2000 S

21 novembre

2000

Siria

30 ottobre

1961 S

30 ottobre

1961

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

4 luglio

1923

4 luglio

1923

Sudafrica

20 febbraio

1924

20 febbraio

1924

Sudan

18 giugno

1957

18 giugno

1957

Svezia

27 settembre

1921

27 settembre

1921

Svizzera

9 ottobre

1922

9 ottobre

1922

Turchia

14 luglio

1950

14 luglio

1950

Ucraina

16 maggio

1994

16 maggio

1994

Ungheria

1° marzo

1928

1° marzo

1928

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1944

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.