Ai fini della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera e «Brasile» designa la Repubblica Federativa del Brasile;
- «autorità competente» designa –per quanto concerne il Brasile, il Ministero della previdenza sociale,–per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- «prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie previste dalle legislazioni di cui all’articolo 2;
- «familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione in virtù della quale sono concesse le prestazioni;
- «istituzione competente» designa –per quanto concerne il Brasile, l’Istituto nazionale di sicurezza sociale,–per quanto concerne la Svizzera, l’istituzione o l’organismo incaricato di applicare le legislazioni di cui all’articolo 2;
- «organismo di collegamento» designa l’organismo indicato come tale dall’autorità competente di ciascuna Parte per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza, per applicare la presente Convenzione presso le istituzioni delle due Parti e le persone di cui all’articolo 3;
- «legislazione» designa le disposizioni legali e regolamentari di cui all’articolo 2;
- «periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione o di assicurazione riconosciuto come tale dalla legislazione sotto la quale è stato compiuto, nonché un periodo considerato equivalente a un periodo di assicurazione in virtù di detta legislazione;
- «domicilio» designa il luogo in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi.
I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il significato attribuito loro dalla legislazione applicabile delle rispettive Parti.