I cittadini spagnoli che sono o furono soggetti all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti hanno diritto, non altrimenti che i cittadini svizzeri, alle rendite ordinarie della medesima, se all’accadimento dell’evento assicurato:
- abbiano pagato, almeno per cinque anni interi, complessivamente, dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- abbiano abitato in Svizzera almeno durante dieci anni interi, complessivamente, cinque dei quali senza interruzione e immediatamente prima dell’evento assicurato, e abbiano pagato, almeno per un anno intero, complessivamente, dei contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
Nel caso di morte di un cittadino spagnolo, che adempia le condizioni stabilite nel capoverso 1, lettera a o b, i suoi superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
I cittadini spagnoli che all’accadimento dell’evento assicurato non adempiano le condizioni stabilite nel capoverso 1, lettera a o b, possono, come anche i loro superstiti, chiedere il rimborso dei contributi pagati dall’assicurato e dal suo datore di lavoro.
I cittadini spagnoli che, conformemente al capoverso precedente, abbiano ottenuto il rimborso delle quote decadono dal diritto di far valere delle pretese rispetto all’assicurazione svizzera.