Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- il termine «territorio» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli Stati federati, il Distretto di Columbia, lo Stato libero di Porto Rico, il territorio libero delle Isole Marianne Settentrionali, le Isole Vergini americane, Guam e le Samoa americane e, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera;
- il termine «cittadino» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, un cittadino degli Stati Uniti conformemente all’articolo 101 dell’«Immigration and Nationality Act» nel suo tenore attuale, e per quanto riguarda la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera;
- il termine «legislazione» designa gli atti legislativi e regolamentari citati all’articolo 2 della presente Convenzione;
- il termine «autorità competente» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Segretario della Sicurezza sociale («Commissioner of Social Security»), e per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- il termine «organismo» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’Amministrazione della Sicurezza Sociale («Social Security Administration»), e per quanto riguarda la Svizzera, una cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e le altre istituzioni incaricate di applicare l’assicurazione per l’invalidità;
- il termine «periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione o un periodo durante il quale sono stati realizzati redditi provenienti da un’attività lucrativa dipendente o indipendente, per quanto tali periodi siano stati definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalle legislazioni sotto le quali sono stati compiuti, o ogni altro periodo analogo riconosciuto come periodo di assicurazione da tali legislazioni;
- il termine «prestazione» designa tutte le prestazioni previste dalle legislazioni citate all’articolo 2;
- i termini «familiare» e «superstite» designano, per quanto riguarda la Svizzera, i familiari e i superstiti che derivano i loro diritti da un cittadino degli Stati contraenti, un rifugiato o un apolide;
- il termine «apolide» designa una persona apolide conformemente all’articolo primo della Convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi;
- il termine «rifugiato» designa una persona rifugiata conformemente all’articolo primo della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati e al Protocollo del 31 gennaio 19675 relativo a tale Convenzione; e
- il termine «dati personali» designa ogni informazione su una persona specifica (identificata o identificabile) e ogni informazione che può servire a riconoscere o ritrovare l’identità di una persona. Sono interessati tra l’altro i seguenti dati: tutti i mezzi di identificazione individuale; la cittadinanza; lo stato di apolide o di rifugiato; le prestazioni, il diritto a prestazioni, o ogni altra informazione relativa a una richiesta di prestazioni; il recapito; le informazioni mediche o generali utilizzate all’interno di un rapporto medico; i dati sullo stato civile e le relazioni familiari e personali; i dati relativi alla situazione professionale, finanziaria o economica.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.