Nei casi citati nell’articolo 6 capoverso 2 della Convenzione, gli istituti dello Stato, la cui legislazione è applicabile e che sono indicati nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito rimane sottoposto alla legislazione di questo Stato.
L’attestazione è rilasciata in due copie sull’apposito modulo,
- in Svizzera: dalla competente Cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente in materia di infortuni;
- nel Liechtenstein: dall’Istituto del Liechtenstein e dall’assicuratore competente in materia di infortuni.
L’attestazione prevista dai capoversi 1 e 2 deve essere presentata agli organismi competenti dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e a quelli dell’assicurazione contro gli infortuni dello Stato nel quale il lavoratore è occupato temporaneamente, dal rappresentante del datore di lavoro in detto Stato oppure, in assenza del rappresentante, dal lavoratore stesso.
Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi previsto nell’articolo 6 capoverso 2 della Convenzione, il datore di lavoro interessato deve presentare prima della scadenza di detto termine e con il consenso del lavoratore stesso una domanda di proroga conformemente all’articolo 8 della Convenzione all’autorità competente dello Stato contraente sul cui territorio ha la propria sede, ossia Le autorità competenti si accordano con uno scambio di lettere e comunicano la loro decisione agli istituti interessati del loro Paese.
- in Svizzera: all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- nel Liechtenstein: al Governo o all’organismo da questi designato.