Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 16 lettera a) della Convenzione, In Svizzera Nei Paesi Bassi
- la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (qui di seguito: «Cassa svizzera») per l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
- l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (qui di seguito: «Istituto nazionale») per l’assicurazione infortuni svizzera,
- 3 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, per quanto concerne gli assegni familiari, le questioni d’assicurazione contro le malattie disciplinate nel Protocollo finale e, all’occorrenza, l’applicazione degli articoli 20, 22 paragrafo 2 e 25 secondo periodo dell’Accordo amministrativo del 29 maggio 1970 nel loro tenore modificato dal presente Accordo amministrativo;
- la «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), in Amsterdam per l’Assicurazione vecchiaia e superstiti e per gli assegni familiari,
- il «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» (Ufficio comune dell’Amministrazione» in Amsterdam per l’assicurazione invalidità e l’assicurazione infortuni svizzera ad eccezione delle prestazioni in natura,
- il «Ziekenfondsraad» (Consiglio delle casse di malattia), in Amsterdam, per le prestazioni in natura dell’assicurazione infortuni svizzera e le questioni dell’assicurazione contro le malattie, disciplinate nel Protocollo finale.
Le autorità competenti svizzera e olandese si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.