Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, «Serbia» designa la Repubblica di Serbia;
- «norme giuridiche» designa le leggi, le ordinanze e le disposizioni d’attuazione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell’articolo 2;
- «territorio» designa:[tab]per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e[tab]per quanto riguarda la Repubblica di Serbia, il territorio della Serbia;
- «cittadini» designa:[tab]per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera, e[tab]per quanto riguarda la Repubblica di Serbia, le persone di cittadinanza serba;
- «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini di uno Stato contraente, rifugiati o apolidi;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza, nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;
- «domicilio» designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «risiedere» e «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;
- «luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
- «autorità competente» designa:[tab]per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e[tab]per quanto riguarda la Serbia, il Ministero competente per la legislazione della Serbia di cui all’articolo 2 paragrafo 1;
- «istituzione» designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
- «istituzione competente» designa l’istituzione presso la quale è assicurata la persona interessata al momento della richiesta di prestazioni o l’istituzione nei cui confronti una persona ha o avrebbe un diritto a prestazioni;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi;
- «prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie o in natura.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.