Ai fini della presente Convenzione:
- «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera e «Uruguay» designa la Repubblica Orientale dell’Uruguay;
- «disposizioni legali» designa tutte le norme giuridiche degli Stati contraenti relative alla sicurezza sociale, di cui all’articolo 2;
- «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto riguarda l’Uruguay, il territorio della Repubblica Orientale dell’Uruguay, compreso il mare territoriale;
- «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera e, per quanto riguarda l’Uruguay, le persone che possiedono la nazionalità uruguayana dalla nascita e coloro che l’acquistano conformemente alla sua legislazione;
- «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da quelli dei cittadini degli Stati contraenti, dei rifugiati o degli apolidi;
- «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa oppure i periodi di residenza, nonché i periodi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle disposizioni legali pertinenti;
- «domicilio» designa il luogo in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- «residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;
- «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne l’Uruguay, il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale o l’istituzione delegata;
- «organismo di collegamento» designa l’istituzione indicata come tale dall’autorità competente di ciascuno Stato contraente per facilitare l’applicazione delle disposizioni legali di cui all’articolo 2;
- «istituzione competente» designa l’ente presso il quale la persona interessata è assicurata nel momento in cui presenta la domanda di prestazioni o l’istituzione dalla quale una persona ha o avrebbe il diritto di percepire prestazioni;
- «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati;
- «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi;
- «prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie o in natura.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro dalle disposizioni legali dei rispettivi Stati contraenti.