Secondo la presente convenzione:
- le espressioni «una Parte» e «l’altra Parte» designano, secondo il contesto, la Svizzera o la Francia;
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- il termine «Francia» designa i dipartimenti della Francia metropolitana e d’oltremare;
- l’espressione «autorità competenti» designa:1.nel caso della Svizzera, l’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi,2.nel caso della Francia, la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Direction générale des douanes et des droits indirects);
- l’espressione «legge svizzera» designa la legge federale del 20 giugno 19331 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, nonché la rispettiva ordinanza esecutiva dell’8 maggio 19342;
- l’espressione «legge francese» designa gli articoli 521−553 del Code général des Impôts (CGI) nonché i decreti e le decisioni adottati per la loro applicazione, eccettuate le disposizioni concernenti i placcati o doppiati d’oro, d’argento e di platino;
- l’espressione «lavori di metalli preziosi» designa i lavori in leghe d’oro, d’argento e di platino come indicati nelle leggi svizzere e francesi;
- l’espressione «lavori plurimetallici» designa lavori costituiti da metalli preziosi e metalli comuni, ossia:1.per la Svizzera: i lavori plurimetallici come definiti agli articoli 1 e 7a della legge svizzera,2.per la Francia: i lavori plurimetallici come definiti all’articolo 4 del Décret no 84−624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie des métaux précieux;
- l’espressione «marchio ufficiale» designa:1.per la Svizzera: il marchio di garanzia di cui all’articolo 15 della legge svizzera, nonché i marchi di garanzia e di piccola garanzia utilizzati tra l’8 maggio 1934 e il 31 luglio 1995,2.per la Francia: i marchi di cui agli articoli 523 e 524 del CGI;
- l’espressione «marchio del fabbricante» designa:1.per la Svizzera: il marchio d’artefice di cui all’articolo 9 della legge svizzera,2.per la Francia: il marchio di cui all’articolo 524 capoverso 2 e all’articolo 548 capoverso 1 del CGI;
- l’espressione «indicazione del titolo» designa la marca di cui all’articolo 7 della legge svizzera.