Le alte Parti contraenti assumono l’impegno che, a contare dal 1° ottobre 1929, l’esportazione delle ossa gregge o digrassate e dei loro residui, delle corna, delle unghie e degli zoccoli e dei loro residui, nonchè dei cuoi da colla non sarà da loro sottoposta ad alcun divieto o restrizione sotto qualsiasi forma o denominazione.
0.946.282
Accordo internazionale relativo all’esportazione delle ossa Conchiuso a Ginevra l’11 luglio 1928 Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 1929 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 giugno 1929
CS 14 291; FF 1929 I 420 ediz. franc. 1929 I 393 ediz. ted.
Traduzione1
Entrato in vigore il 1° ottobre 1929
(Stato 1° ottobre 1929)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente della Repubblica federale d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei territori britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re dei Bulgari; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica
di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Altezza Serenissima il Governatore dell’Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Altezza Reale
la Granduchessa di Lussemburgo; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; Sua Maestà il Re di Rumenia; Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni; Sua Maestà il Re
di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica
Cecoslovacca; il Presidente della Repubblica Turca:
desiderosi di togliere gli ostacoli che intralciano presentemente il commercio di certe materie prime e di dare al voto espresso nell’Atto finale della Convenzione dell’8 novembre 1927 per l’abolizione dei divieti e delle restrizioni all’importazione e all’esportazione 2 un’applicazione più favorevole che sia possibile alla produzione e agli scambi internazionali,
hanno designati a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno stipulato le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Le alte Parti contraenti che presentemente non applicano alcuna tassa d’esportazione sui prodotti menzionati all’art. 1, o le cui tasse d’esportazione per questi prodotti non superano l’aliquota di fr. 1,50 svizzeri per 100 chilogrammi, si impegnano a non istituire o a non mantenere, dal 1° ottobre 1929, alcuna tassa d’esportazione eccedente quest’aliquota di fr. 1,50 svizzeri.
Art. 3
Le alte Parti contraenti che presentemente riscuotono sui prodotti di cui all’art. 1 una tassa d’esportazione superiore a 3 franchi svizzeri si obbligano a ridurla, a contare dal 1° ottobre 1929, a un’aliquota non eccedente questo importo.
Art. 4
Le alte Parti contraenti che presentemente riscuotono sui prodotti menzionati all’art. 1 una tassa d’esportazione superiore a fr. 1,50 ma non eccedente 3 franchi svizzeri, senza aver stabilito dei divieti per questi prodotti, si impegnano a non aumentare le aliquote presentemente in vigore. Potranno tuttavia essere portate fino all’aliquota massima di 3 franchi svizzeri le tasse d’esportazione applicate dalle alte Parti contraenti che presentemente hanno una tassa superiore a fr. 1,50 e non eccedente 3 franchi svizzeri, se queste tasse sono presentemente applicate sotto il regime del divieto.
Art. 5
Per i prodotti menzionati all’art. 1, non potrà essere istituita nè mantenuta alcuna tassa – eccettuata quella di statistica – che, in virtù della legislazione rispettiva delle alte Parti contraenti, non fosse applicabile a tutte le operazioni commerciali relative a questi prodotti.
Art. 6
Il presente Accordo non esclude punto la facoltà, per le alte Parti contraenti, di conchiudere stipulazioni particolari che riuniscano un certo numero di esse e si fondino sia sulla limitazione della tassa di esportazione a un importo inferiore a quello consentito da detto Accordo, sia sulla soppressione di qualsiasi tassa d’uscita. Queste stipulazioni non potranno tuttavia menomare i diritti che per i terzi Stati risultassero da Convenzioni fondate sul trattamento della Nazione più favorita.
Art. 7
Il presente Accordo, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi. Esso potrà essere firmato più tardi fino al 31 dicembre 1928 in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni e di ogni altro Stato non membro al quale il consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, mandato un esemplare del presente Accordo.
Art. 8
Il presente Accordo sarà ratificato. Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 1° luglio 1929 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri, Parti del presente Accordo e della Convenzione dell’8 novembre 1927 3 . Qualora il presente Accordo non avesse potuto essere ratificato a questa data da certi membri della Società delle Nazioni o da certi Stati non membri, in nome dei quali è stato firmato, le alte Parti contraenti saranno invitate, dal Segretario generale della Società delle Nazioni, a concertarsi sulla possibilità di metterlo in vigore. Esse si obbligano a partecipare a questa consultazione, che dovrà avvenire prima del 1° settembre 1929. Se alla data del 1° settembre 1929, tutti i membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri, in nome dei quali è stato firmato il presente Accordo, lo hanno ratificato o se, in virtù della procedura prevista nel capoverso precedente, quelli in nome dei quali è stato ratificato risolvono di metterlo in vigore, l’entrata in vigore avverrà alla data del 1° ottobre 1929 4 e sarà notificata per cura del Segretario generale della Società delle Nazioni a tutte le alte Parti contraenti del presente Accordo e della Convenzione dell’8 novembre 1927 5 .
Art. 9
A contare dal 1° gennaio 1929, ogni membro della Società delle Nazioni e ognuno degli Stati di cui all’art. 7 potranno aderire al presente Accordo. Quest’adesione si compirà con una notificazione fatta al Segretario generale della Società delle Nazioni per essere depositata negli archivi del segretariato 6 . Il Segretario generale notificherà immediatamente questo deposito a tutti quelli che hanno firmato il presente Accordo o vi hanno aderito.
Art. 10
Se, trascorso un periodo di due anni a contare dalla data a cui è messo in vigore il presente Accordo, una domanda di revisione degli art. 2, 3 o 4 fosse indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni 7 da un terzo almeno degli Stati partecipanti al presente Accordo, siano o no membri della Società delle Nazioni, gli altri si impegnano a prendere parte a tutte le consultazioni che potessero aver luogo a questo scopo. Ogni Stato partecipante al presente Accordo, sia o no membro della Società delle Nazioni, potrà, qualora questa consultazione si conchiudesse col rifiuto della revisione da lui domandata, o se esso stimasse di non poter sottoscrivere gli art. 2, 3 o 4 riveduti, riprendere, per quanto concerne la materia di questi articoli, la sua libertà d’azione sei mesi dopo il rifiuto della revisione o a contare dalla data dell’entrata in vigore degli art. 2, 3 o 4 riveduti, purchè ne avverta il Segretario generale della Società delle Nazioni 8 . Ove, in seguito a denunzie avvenute in conformità del capoverso precedente, un terzo degli Stati partecipanti al presente Accordo, siano membri o no della Società delle Nazioni, che non avessero denunziato l’Accordo, domandassero una nuova consultazione, tutte le alte Parti contraenti si impegnano a parteciparvi. Qualsiasi denunzia avvenuta in conformità delle disposizioni di cui sopra sarà notificata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni 9 a tutte le altre Parti contraenti.
Art. 11
Restando impregiudicate le disposizioni dell’articolo precedente per quanto concerne la denunzia, il presente Accordo potrà essere denunziato in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi Stato non membro, trascorsi che siano cinque anni dalla sua applicazione. Questa denunzia produrrà i suoi effetti dodici mesi dopo la notificazione indirizzata, in nome dello Stato denunziante, al Segretario generale della Società delle Nazioni 10 . Questa denunzia non avrà effetto se non per quanto concerne il membro della Società delle Nazioni o lo Stato non membro in nome del quale sarà stata fatta. Ogni denunzia avvenuta in conformità di questa procedura sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni 11 a tutte le altre alte Parti contraenti. Se una delle alte Parti contraenti stima che la denunzia così avvenuta crei una situazione nuova e indirizza una domanda a questo scopo al Segretario generale della Società delle Nazioni 12 , quest’ultimo convocherà una conferenza alla quale le altre alte Parti contraenti si impegnano a partecipare. La detta conferenza potrà por fine, in un termine da fissarsi da esso, agli obblighi risultanti dal presente Accordo, oppure modificarne le disposizioni. Qualora uno degli Stati partecipanti al presente Accordo, membro o no della Società delle Nazioni, stimasse di non poter accettare le modificazioni intervenute, l’Accordo potrà essere denunziato in suo nome e il rispettivo Stato sarà liberato dai suoi obblighi alla data a cui la denunzia che ha determinato la convocazione della conferenza produrrà i suoi effetti.
Art. 12
Le disposizioni degli art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della Convenzione dell’8 novembre 1927 e le disposizioni del Processo verbale relative a questi articoli, come pure quelle della lett. b del Processo verbale ad art. 1, si applicheranno al presente Accordo nella misura richiesta dagli impegni ivi contenuti e dai prodotti ch’esso contempla. Per l’applicazione della procedura prevista in detto art. 8, non si farà alcuna distinzione tra le disposizioni degli articoli precedenti del presente Accordo. 13
In fede di che, i plenipotenziari sunnominati hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, l’undici luglio millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni 14 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i membri della Società delle Nazioni.
(Seguono le firme)
Processo verbale
Al momento di firmare l’Accordo internazionale relativo all’esportazione delle ossa, conchiuso in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno stipulato le disposizioni seguenti, destinate ad assicurare l’applicazione di questo Accordo:
Le disposizioni dell’Accordo relativo all’esportazione delle ossa, in data d’oggi, si applicano ai divieti e alle restrizioni dell’esportazione dei prodotti menzionati nell’art. 1 dell’Accordo stesso, dai territori delle alte Parti contraenti verso il territorio di una qualunque delle altre alte Parti contraenti.
Sezione I
ad Art. 1
a) Le disposizioni dell’art. 1 si applicano all’Italia solo per ciò che concerne i cuoi da colla.
Per le altre merci menzionate in detto articolo le alte Parti contraenti, riconoscendo che l’Italia si trova, in conseguenza delle Convenzioni concluse con certi paesi, nell’impossibilità di aumentare la sua tassa d’esportazione di 2 lire-carta, consentono ch’essa possa mantenere il divieto presentemente in vigore, fin tanto che la stipulazione concernente l’aliquota della tassa d’esportazione sulle ossa non sia scaduta. 15
b) I residui d’ossa comprendono, particolarmente, i ritagli provenienti dalla fabbricazione dei bottoni o da altre fabbricazioni affini, denominati comunemente «dentelles».
Sezione II
ad Art. 2
Per l’applicazione dell’art. 2, le alte Parti contraenti riconoscono che la situazione speciale dell’Austria, dell’Ungheria e della Cecoslovacchia autorizza questi paesi ad applicare, in derogazione alle disposizioni di detto art. 2, una tassa d’esportazione che potrà superare l’aliquota prevista di fr. 1.50 svizzeri, ma che non potrà tuttavia, in nessun caso, eccedere quella di 3 franchi svizzeri. 16
Sezione III
ad Art. 3.
Viste le dichiarazioni seguenti che sono state firmate dai delegati della Polonia, della Rumenia e del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le alte Parti contraenti consentono che questi Stati siano provvisoriamente esonerati da qualsiasi obbligo per quanto concerne le aliquote delle tasse di esportazione sui prodotti di cui all’art. 1 dell’Accordo in data d’oggi.
A. Dichiarazione della delegazione polacca
Il Governo della Polonia avendo, in virtù della Sezione III del Processo verbale ad art. 3, beneficiato della facoltà di mantenere o d’istituire, senza limitazione di aliquota, una tassa d’esportazione sui prodotti menzionati nell’art. 1 dell’Accordo in data d’oggi, dà volentieri l’assicurazione che non aumenterà l’aliquota presentemente in vigore e che farà tutto il possibile per ridurla progressivamente in avvenire 17 .
(Segue la firma del delegato polacco)
B. Dichiarazione della delegazione rumena
Riservandosi il diritto di mantenere, sulle ossa gregge o digrassate, come pure sui loro residui, delle tasse d’esportazione, il Governo rumeno dichiara di non avere alcun’intenzione di mantenere, per questi articoli, con tasse esagerate, il divieto d’esportazione abolito; esso intende soltanto conservare tutta la sua libertà per arrivare, riducendo gradatamente le tasse d’esportazione, a una situazione normale, cosa che del resto esso ha fatto per altre materie prime 18 .
(Segue la firma del delegato rumeno)
C. Dichiarazione della delegazione del regno dei Serbi, Croati e Sloveni
Il Governo del regno dei Serbi, Croati e Sloveni avendo, a termini della Sezione III del Processo verbale, ad art. 3 succitato, beneficiato della facoltà di mantenere o d’istituire, senza limitazione di aliquota, una tassa d’esportazione sui prodotti menzionati nell’art. 1 dell’Accordo in data d’oggi, dà volentieri l’assicurazione ch’esso non sorpasserà l’aliquota di 4 franchi svizzeri e che farà tutto il possibile per ridurla gradatamente in avvenire. 19
(Segue la firma del delegato jugoslavo)
Sezione IV
ad Art. 2, 3 e 4.
Per quanto concerne i cuoi da colla, le alte Parti contraenti sono concordi nel riconoscere ch’essi non potranno essere assimilati ai prodotti di cui agli art. 2, 3 e 4 e che, salvo che da parte degli Stati menzionati nella Sezione III del presente Processo verbale, nessuna tassa d’esportazione potrà essere imposta da esse sui cuoi da colla. Tuttavia esse ammettono che l’Ungheria potrà colpire questo prodotto con una tassa d’esportazione la quale non potrà in nessun caso superare i due terzi delle tasse applicabili ai prodotti menzionati nell’art. 1 dell’Accordo odierno.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Processo verbale.
Fatto a Ginevra, l’undici luglio millenovecentoventotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del segretariato della Società delle Nazioni; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i membri della Società delle Nazioni.
(Seguono le firme)
0.946.282
Campo d’applicazione
Stati contraenti | Ratificazione o adesione | ||
Austria* | 26 giugno | 1929 | |
Belgio* | 27 aprile | 1929 | |
Cecoslovacchia* | 28 giugno | 1929 | |
Danimarca* | 14 giugno | 1929 | |
Finlandia20 | 27 giugno | 1929 | |
Francia* | 30 giugno | 1929 | |
Germania | 30 giugno | 1929 | |
Gran Bretagna e Irlanda del Nord* | 9 aprile | 1929 | |
Italia* | 29 giugno | 1929 | |
Jugoslavia* | 30 settembre | 1929 | |
Lussemburgo | 27 giugno | 1929 | |
Norvegia | 26 settembre | 1930 | |
Paesi Bassi* | 28 giugno | 1929 | |
Polonia* | 8 agosto | 1931 | |
Romania* | 30 giugno | 1929 | |
Svezia | 27 giugno | 1929 | |
Svizzera | 27 giugno | 1929 | |
Ungheria* | 26 luglio | 1929 | |
* Vedi qui di seguito | |||
0.946.282
Riserve
Austria
Vedi la Sezione II del Processo verbale pubblicato a pag. 296.
Belgio
Il Governo belga non intende assumere nessun obbligo per quanto concerne la colonia del Congo belga e il territorio sotto mandato belga di Ruanda Urundi.
Cecoslovacchia
Vedi la Sezione II del Processo verbale pubblicato a pag. 296.
Danimarca
La ratificazione non si estende alla Groenlandia.
Francia
«Al momento di firmare il presente Accordo, la Francia dichiara che, con la sua accettazione, essa non intende assumere nessun obbligo per quanto concerne l’insieme delle sue colonie, protettorati e territori posti sotto la sua sovranità o mandato.»
Gran Bretagna
come pure tutte le parti dell’Impero britannico, che non sono membri separati della Società delle Nazioni:
- «Dichiaro che la mia firma non impegna le colonie, i protettorati o i territori posti sotto la sovranità o il mandato di Sua Maestà britannica.»
Italia
Vedi la Sezione I del Processo verbale pubblicato a pag. 296.
Jugoslavia
1. «Il sottoscritto, debitamente autorizzato dal Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dichiara che questo Governo si impegna a mettere in vigore, mediante decreto, a contare dal 1° ottobre 1929, tutte le disposizioni dell’Accordo internazionale relativo all’esportazione delle ossa, firmato a Ginevra l’11 luglio 1928, alla condizione che l’Accordo sia messo in vigore alla medesima data dagli Stati seguenti:
- Germania, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera e Cecoslovacchia.»21
2. «Gli obblighi derivanti da questo Accordo vincolano il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni solo di fronte a quegli Stati firmatari che non impediscono l’esportazione nè con espressi divieti, nè con dazi proibitivi. (Saranno considerati come proibitivi i dazi di cinque franchi svizzeri o più per cento chilogrammi).».
3. Vedi inoltre la Sezione III del Processo verbale pubblicato a pag. 296.
Paesi Bassi
1. Il Governo dei Paesi Bassi non intende assumere nessun obbligo per quanto concerne i territori d’oltre mare.
2. I Paesi Bassi si impegnano ad estendere l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, cpv. 3, della Convenzione dell’8 novembre 1927, a tutte le controversie giuridiche o non giuridiche che potessero sorgere dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo, rispetto a quegli Stati che accetteranno il medesimo obbligo.
Polonia
1. «Il sottoscritto, debitamente autorizzato dal Governo polacco, dichiara che quest’ultimo si impegna a mettere in vigore in via amministrativa, a contare dal 1° ottobre 1929, tutte le disposizioni dell’Accordo internazionale relative all’esportazione delle ossa, firmato a Ginevra l’11 luglio 1928, alla condizione che l’Accordo sia messo in vigore alla stessa data dagli Stati seguenti:
- Germania, Austria, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, Svezia, Svizzera e Cecoslovacchia.»22
2. Vedi inoltre la Sezione III del Processo verbale pubblicato a pag. 296.
Romania
1. Vedi la Sezione III del Processo verbale pubblicato a pag. 296.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per la Romania allorchè sarà stato ratificato dall’Austria, dall’Ungheria, dalla Polonia, dalla Jugoslavia e dalla Cecoslovacchia.
Ungheria
Vedi la Sezione II e IV del Processo verbale pubblicato a pag. 296.