Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini del promovimento degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore e dei diritti affini, delle marche, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how. Inoltre, nella misura in cui non ne siano ancora membri, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione universale del 6 settembre 1952 sul diritto di autore;
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. (Convenzione di Roma).
Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.
Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di accordi sull’armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di accordi per il promovimento della cooperazione nell’ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell’altro Stato parte ad un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.