Entrambe le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti possibili e compatibili con le disposizioni e i disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi per promuovere e sviluppare gli scambi commerciali fra essi. Ciascuna delle Parti contraenti adotta segnatamente tutte le misure in grado di promuovere il libero accesso delle merci nell’altra Parte contraente sul proprio mercato. Le due Parti contraenti si sforzano di migliorare le strutture degli scambi delle merci. Per quanto possibile esse tengono conto del carattere stagionale delle merci.
0.946.292.491
Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Cina Conchiuso il 20 dicembre 1974
RU 1975 1202
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1975
(Stato 30 aprile 1975)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare di Cina,
animati dal desiderio di sviluppare gli scambi commerciali e di consolidare i rapporti economici fra i due Paesi sul fondamento dell’uguaglianza e degli interessi reciproci,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Entrambe le Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione la più favorita per quanto concerne dazi, tasse, sovrattasse e altri oneri fiscali riscossi all’importazione, esportazione e riesportazione, al transito, al trasbordo, al deposito di merci e per quanto concerne le procedure e, formalità rispettive.
Le disposizioni che precedono non si applicano:
- ai vantaggi che una delle Parti contraenti accorda o accorderà a un Paese terzo facente parte con essa di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di una zona preferenziale;
- ai vantaggi che una delle Parti contraenti concede o concederà ai Paesi limitrofi, al fine di agevolare il traffico frontaliero.
Art. 3
Gli scambi di merci tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Cina avvengono conformemente alle disposizioni e ai disciplinamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi per il tramite di persone giuridiche e fisiche svizzere e di società nazionali d’importazione e d’esportazione cinesi. Entrambe le Parti contraenti convengono che gli scambi di merci e le prestazioni di servizi avvengano a prezzi ragionevoli conformi alle condizioni di mercato.
Art. 4
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Cina si effettuano conformemente alle disposizioni e ai disciplinamenti vigenti e alle pratiche ricorrenti in ciascuno dei due Paesi, per il tramite di banche svizzere praticanti operazioni di cambio e la Banca di Cina, in franchi svizzeri, in renminbis o in altre monete convertibili accettate da entrambe le Parti interessate alla transazione.
Art. 5
Le due Parti contraenti promuovono gli scambi di carattere commerciale, nel campo industriale e tecnico come anche in quello delle prestazioni di servizi tra i due Paesi. Esse si accordano all’uopo le agevolazioni possibili nel quadro delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi.
Art. 6
Le due Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista di commercio Svizzera-Cina il cui compito consiste nell’esaminare l’esecuzione del presente accordo, nel cercare i mezzi atti a promuovere lo sviluppo dei rapporti commerciali bilaterali. La commissione mista, su desiderio di entrambe le Parti, si riunisce alternativamente a Berna e a Pechino.
Art. 7
Il presente Accordo estende i propri effetti al Principato del Liechtenstein sinché quest’ultimo rimane vincolato alla Confederazione Svizzera mediante un trattato di unione doganale 2 .
Art. 8
Il presente Accordo entrerà provvisoriamente in vigore alla data della firma e definitivamente dopo la notificazione reciproca del compimento delle procedure legislative rispettive da parte dei due contraenti. L’Accordo è concluso per una durata di tre anni. Sarà successivamente prorogato tacitamente, ogni volta per un anno, salvo disdetta scritta tre mesi innanzi la scadenza.
Art. 9
Scaduto che sia il presente Accordo, tutti gli obblighi risultanti dalla sua applicazione durante il periodo di validità saranno eseguiti conformemente a tali stipulazioni. Fatto a Berna, il 20 dicembre 1974, in due esemplari, ciascuno in lingua francese e in lingua cinese, entrambi i testi facenti parimente fede.
Per il Raymond Probst | Per il Governo Tchen Tche‑fang |