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Protocollo all’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina, inteso al trasferimento delle prestazioni di assicurazioni e riassicurazioni Conchiuso il 15 novembre 196

RU 1963 1113

Traduzione1

Entrato in vigore il 15 novembre 1963

(Stato 15 novembre 1963)

A conclusione delle trattative tra una delegazione svizzera e una tunisina, condotte a Tunisi dal 22 al 24 maggio 1962,

il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina,

hanno convenuto, senza limitare in alcun modo la portata dell’articolo 5 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Tunisia del 2 dicembre 1961 2 (dappresso «Accordo»), le seguenti disposizioni riguardo al trasferimento delle prestazioni assicurative.

Art. 1

I pagamenti correnti nel campo delle assicurazioni e riassicurazioni sono eseguiti, in virtù di un’autorizzazione generale o particolare e in valuta convertibile, al saggio ufficiale; essi non sono gravati da oneri addizionali.

Art. 2

Per pagamenti diretti s’intende: Il trasferimento semestrale, nel campo delle assicurazioni dirette, dell’eccedenza di cassa a disposizione delle compagnie svizzere, al momento della domanda d’autorizzazione, tenendo conto delle somme scadute e non ancora pagate; Il trasferimento degli averi di riassicurazioni e di retrocessioni in valuta tunisina, compresi gli interessi dei depositi in cartevalori, o in contanti, come anche il ricavo dalla liquidazione di tali depositi, indipendentemente se questi averi provengano da affari trattati con società tunisine o con società aventi sede in terzi Stati.

Art. 3

I riassicuratori svizzeri possono aprire in Tunisia un «conto straniero in dinari convertibili» per il pagamento in moneta tunisina delle somme risultanti dalla riassicurazione o dalle retrocessioni. Gli averi di un tale conto possono essere trasferiti liberamente in Svizzera. Le operazioni a credito e a debito vengono eseguite conformemente all’ordinamento valutario vigente in Tunisia.

Art. 4

Le rappresentanze e le agenzie tunisine delle compagnie svizzere che esercitano l’assicurazione diretta in Tunisia, possono ricevere la valuta necessaria, per la rifusione dei danni pertinenti al portafoglio tunisino e pagabili all’estero.

Art. 5

Le autorità valutarie tunisine si riservano il diritto di controllare la fondatezza e la legalità delle transazioni che causano i trasferimenti menzionati.

Art. 6

Qualora sorgessero dei problemi riguardo a certi casi particolari, essi verranno esaminati, il più presto possibile, da periti designati dai due Governi, i quali agiranno nell’ambito della commissione mista, prevista nell’articolo 6 3 dell’Accordo. Questi periti cercheranno di trovare una soluzione soddisfacente ai casi concreti che fossero loro sottoposti.

Il presente protocollo forma parte integrante dell’Accordo.

Fatto a Berna, il 15 novembre 1963, in due esemplari originali.

(Seguono le firme)

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