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Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina Conchiuso il 23 dicembre 1976

RU 1977 1261

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note del 26 aprile 1977

(Stato 26 aprile 1977)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Tunisina,

desiderosi d’incrementare la cooperazione economica e di potenziare le relazioni commerciali su una base di parità e di reciproco vantaggio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti si sforzeranno d’agevolare e sviluppare, con tutti i mezzi adeguati, gli scambi di merci e servizi tra i due Paesi, nel quadro delle disposizioni e normative in essi vigenti.

Art. 2

Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali, giusta le prescrizioni del GATT. 2 Tuttavia tal trattamento non si estende ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna Parte accorda, o accorderà,

  1. ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine e
  2. ai Paesi partecipi d’un’unione doganale o di una zona di libero scambio, istituita o istituibile;
  3. e non si estende ai vantaggi che la Repubblica Tunisina accorda o accorderà ai Paesi del Maghreb Arabo.

Art. 3

Le Parti Contraenti esentueranno da dazi ed altri oneri, all’importazione e all’esportazione, e permetteranno che vengano riesportati gli oggetti seguenti:

  1. campioni e materiale pubblicitario impiegati per la propaganda commerciale, purché privi di valore commerciale o riesportati;
  2. merci e oggetti utilizzati in prove o dimostrazioni, purché riesportati;
  3. merci e oggetti utilizzati in fiere ed esposizioni, purché riesportati;
  4. ricambi forniti gratuitamente in sostituzione di pezzi difettosi, purché nel periodo di garanzia;
  5. utensili e altro materiale importati dai montatori per montaggi e riparazioni, purché riesportati;
  6. imballaggi contrassegnati, importati per riempitura, purché riesportati alla scadenza d’un termine stabilito.

Art. 4

Nel quadro del presente accordo, le forniture di merci e servizi vanno eseguite in base a contratti da stipularsi fra le persone fisiche e giuridiche e le società commerciali, conformemente alla normativa vigente nei due Paesi. Ciascuna Parte Contraente assicurerà, quanto possibile, il libero accesso al proprio mercato interno, per le merci originarie e provenienti dall’altra Parte. Per le merci ancora sottoposte a licenze o permessi d’importazione, le due Parti autorizzano l’importazione di quelle originarie e provenienti dall’altra Parte. Per facilitare lo sviluppo dell’interscambio, le merci dei due Paesi, particolarmente interessanti per le Parti, vengono specificate negli elenchi S e T corredanti il presente testo. Gli elenchi rivestono carattere indicativo.

Art. 5

Per favorire l’ulteriore sviluppo delle loro relazioni commerciali, ciascuna Parte accorda all’altra le necessarie facilitazioni nel partecipare alle fiere e all’organizzazione di esposizioni commerciali.

Art. 6

I pagamenti delle merci e dei servizi, nel quadro del presente accordo, vanno fatti in divise convertibili.

Art. 7

L’esame della bilancia commerciale tra i due Paesi partirà, tra l’altro, dalle statistiche delle importazioni pubblicate dai servizi ufficiali delle due Parti.

Art. 8

È costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle due Parti ed incaricata di vigilare sul buon funzionamento del presente accordo. La Commissione si adunerà, a domanda dell’una o dell’altra Parte, alternativamente in Svizzera e in Tunisia. La Commissione esaminerà l’evoluzione dell’interscambio e proporrà, ove occorra, ai due Governi i provvedimenti idonei a migliorare le relazioni economiche e commerciali svizzero-tunisine.

Art. 9

Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale.

Art. 10

Scaduto l’accordo, i suoi disposti permarranno in vigore per tutti i contratti stipulati durante la sua validità e non ancora eseguiti alla sua scadenza.

Art. 11

Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a partire dalla firma. Esso entrerà in vigore allorché le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali previste per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali. Il presente accordo è conchiuso per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.

Art. 12

Il presente accordo abroga o sostituisce il Protocollo sulla nazione più favorita, del 26 ottobre 1957 3 e l’accordo commerciale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina, firmato il 2 dicembre 1961 4 , salvo restando il Protocollo dell’Accordo commerciale concernente i trasferimenti delle assicurazioni e riassicurazioni, conchiuso in Berna il 15 novembre 1963. 5 Fatto a Berna, il 23 dicembre 1976, in doppio originale in lingua francese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

E. Moser

Per il Governo
della Repubblica Tunisina:

T. Smida

Elenco S

Elenco indicativo dei prodotti d’origine svizzera esportabili in Tunisia

  1. Prodotti agricoli
  2. segnatamente, bestiame d’allevamento, latti dietetici, concentrati, pastorizzati ecc., formaggi a pasta dura o in scatola, mele e pere da tavola, grassi e oli, cacao e suoi derivati, preparati alimentari, tabacchi lavorati
  3. Prodotti chimici
  4. segnatamente, farmaceutici, coloranti organici o sintetici, odoranti o aromatizzanti, tensioattivi organici
  5. Materie plastiche e gomme
  6. Carta, articoli di libreria e tipografia
  7. Tessili e tessuti
  8. segnatamente, fibre continue e discontinue, cotonati, ricami non artigianali, confezioni
  9. Calzature di lusso
  10. Lavori in pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materie analoghe, vetro
  11. Metalli comuni e lavori in metallo
  12. segnatamente, tubi e tubature di ferro e acciaio, costruzioni di ferro o acciaio, articoli torniti, impianti per riscaldamento centrale, utensileria domestica o generale, articoli igienici, materiale per saldature
  13. Macchine e apparecchi
  14. segnatamente, motori ad esplosione o combustione, a pistoni o centrifughi; filtri; macchine per pulire, asciugare, riempire e chiudere bottiglie o scatole; imballatrici; lavastoviglie, macchine per la molitoria, la stampa, la filatura; telai anche da ricamo, con attrezzi ausiliari; macchine utensili per la metallurgia; macchine o attrezzature d’ufficio; macchine per vagliare, lavare, frantumare, miscelare e modellare materie minerali
  15. Macchine e apparecchi elettrici
  16. segnatamente per telefonia e telegrafia; trasmittenti; sezionatori e connettitori di circuiti; resistenze atermiche, potenziometri, regolatori d’alta tensione, pannelli di comando o di distribuzione
  17. Materiale da trasporto
  18. segnatamente automotrici, carrelli con o senza motore, pezzi staccati per veicoli ferroviari, autocarri
  19. Strumenti e apparecchi ottici, fotografici e cinematografici, di metrologia o verifica di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; strumenti musicali, registratori ecc.
  20. segnatamente geodetici, topografici, idrografici, idrologici, meteorologici, geofisici, bussole, telemetri, bilance di precisione; attrezzature mediche, ortopediche, protesi (per fratture o sordità); apparecchi elettronici di metrologia, verifica, regolazione; fonografi, dittafoni, registratori e grammofoni, giradischi, magnetofoni; apparecchi foto e cinematografici
  21. Articoli orologieri
  22. segnatamente, orologi da tasca, orologi braccialetto e simili; pendolette e sveglie con movimenti non orologieri; movimenti orologieri; casse d’orologio della voce 91016; altre forniture orologiere
  23. Prodotti diversi

Elenco T

Elenco indicativo dei prodotti d’origine tunisina esportabili in Svizzera

  1. Pesci, crostacei e molluschi freschi o congelati
  2. Spugne naturali
  3. Legumi e ortaggi freschi, refrigerati o congelati o in salamoia, radici e tuberi alimentari
  4. Datteri e frutta secca, mandorle incluse
  5. Agrumi e altra frutta fresca
  6. Harissa
  7. Spezie e condimenti
  8. Cereali segnatamente orzo
  9. Prodotti di molitoria e crusche
  10. Olio d’oliva grezzo, purificato o raffinato
  11. Cuscus e paste alimentari
  12. Conserve di pomodori, carciofi, olive ecc. Conserve di frutta (marmellate, gelatine ecc.)
  13. Succhi di frutta
  14. Mosti d’uva
  15. Vino e aceto di vino
  16. Sale marino
  17. Fosfati di calcio, naturali o analoghi, spato fluoro, minerale di zinco Petrolio grezzo, olio lampante, spirito ecc.
  18. Acido fosforico
  19. Fluoruro d’alluminio e solfato d’allumina
  20. Iperfosfati, superfosfati e altri fertilizzanti
  21. Profumi
  22. Velli grezzi, escluse le pelli bovine
  23. Cuoi e pelli equine
  24. Lavori in materie plastiche
  25. Legni, compensati e lavori in legno
  26. Sugheri e lavori in sughero
  27. Carta da stampa, per scrivere, carta-carbone, articoli scolastici ecc.
  28. Tessili (tessuti, confezioni e maglierie, coperte, teloni ecc.)
  29. Tappeti a punto annodato, klim e altri prodotti artigianali.
  30. Spaghi, corde e cordami
  31. Calzature e simili
  32. Prodotti refrattari e ceramiche
  33. Tubi d’acciaio saldato
  34. Giunti idraulici, griglie e chincaglieria (chiodi, viti, bulloni ecc.)
  35. Articoli casalinghi, utensileria da cucina ed elettrodomestici
  36. Piombo e lavori di piombo
  37. Utensili, posaterie da tavola in metalli comuni
  38. Lampadari
  39. Elettrodi per saldatura all’arco
  40. Motori diesel a combustione interna
  41. Rubinetteria
  42. Materiale elettrico
  43. segnatamente trasformatori, motori, accumulatori, stabilizzatori, lampadine ecc.
  44. Ricevitori radio TV
  45. Cavi elettrici e telefonici
  46. Contatori per gas, liquidi, elettricità
  47. Imbarcazioni da diporto, sport e pesca
  48. Mobili, letti e simili
  49. Prodotti diversi