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Scambio di note del 3 novembre 1965
tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente l’importazione di vini dolci jugoslavi

RU 1966 679

Traduzione1

Entrato in vigore il 1° luglio 1966

(Stato 1° luglio 1966)

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri e, riferendosi ai colloqui avuti con la Segreteria federale del commercio estero, ha l’onore di informarla su quanto segue.

Nel corso dei negoziati svoltisi a Belgrado dall’8 al 18 ottobre 1963, il Presidente della delegazione svizzera ha comunicato alla delegazione jugoslava che le autorità svizzere sono disposte ad accordare alla Jugoslavia un trattamento analogo a quello accordato per i vini dolci d’altri Paesi, per ciò che concerne la tassa di monopolio sull’alcole da riscuotere su determinati vini dolci (Moscato e Malvasia) d’origine jugoslava, di un tenore alcolico inferiore al 20%. Per l’ammissione al beneficio di questo trattamento valgono le seguenti condizioni:

  1. Dovrà trattarsi di specialità per la fabbricazione delle quali esista un ordinamento jugoslavo, il cui tenore sia stato comunicato alle autorità svizzere.
  2. Le forniture di queste specialità saranno accompagnate da un certificato speciale d’origine e da un certificato d’analisi, redatti conformemente ai modelli annessi alla presente (allegati 1 e 2). Questi certificati saranno concessi dagli istituti menzionati al punto 5/II, rispettivamente 5/III, della presente nota.
  3. I vini dovranno rispondere alle disposizioni della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari.
  4. Il tenore d’alcole aggiunto non dovrà superare quello derivante dalla fermentazione. In caso d’addizione di saccarosio, il tenore d’alcole aggiunto non dovrà superare la metà di quello derivante dalla fermentazione.
  5. La tassa di monopolio ridotta sarà accordata alle specialità designate in seguito, di produzione regionalmente delimitata, e per le quali il certificato speciale d’origine e quello d’analisi siano stati concessi dagli istituti successivamente indicati.
  6. I
  7. Elenco dei vini dolci (Moscato e Malvasia) d’origine jugoslava contemplati dal presente accordo:a. Serbia:Moscato di Vrsac[tab]Bela Crkva[tab]Coka[tab]Subotica[tab]Horgos[tab]Biserno Ostrvo[tab]Fruska Gora[tab]Smederevo[tab]Arandjelovac[tab]Topola[tab]Svetozarevo[tab]Negotin[tab]Leskovacb. Croazia:Moscato delle isole di Kvarner d’Istria[tab]Malvasia: Istria e isole di Kvarnerc. Slovenia:Moscato diKozjak[tab]Svecine[tab]Zavrce[tab]Ormož[tab]Pekre[tab]Podletnik[tab]Gornja RadgonaMalvoisie deKopar[tab]Vipava[tab]Dobrava[tab](Goriška brda)
  8. II
  9. Elenco degli istituti competenti per la concessione dei certificati speciali d’origine:a.Serbia: Camera economica repubblicana di Serbia, Belgradob.Croazia: Camera economica repubblicana di Croazia, Zagabriac.Slovenia: Camera economica repubblicana di Slovenia, Lubiana
  10. III
  11. Elenco degli istituti competenti per la concessione dei certificati d’analisi:
  12. Serbia:

Zavod za poljoprivrednu kontrolu, Beograd (Topcider)

Ogledna stanica za vinogra darstvo i vinarstvo, Niš

Instituta za vinogradarstvo i vinarstvo, Sremski karlovci

Poljoprivredna stanica, Zajecar

Enološka stanica, Vršac

Zavod za vinogradarstvo, i vinarstvo, Prizren

  1. Croazia:

Institut za vocarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo

Poljoprivrednog fakulteta sveucilista, Zagreb

Institut za jadranske kulture, Split

Fitosanitetska stanica i vinarski laboratorije, Rijeka

  1. Slovenia:

Kmetijski institut Slovenije sa laboratorijom, Ljubljana

Kmetijski zavod, Maribor

  1. Le disposizioni indicate ai punti da 2 a 5 potranno essere modificate; le specialità di vini dolci jugoslavi non saranno tuttavia sottoposte a condizioni più onerose di quelle disciplinanti i vini dolci provenienti da altri Paesi.

L’Ambasciata prega la Segreteria di Stato di confermare il suo accordo sul contenuto della presente nota e degli allegati, i quali atti, assieme alla risposta della Segreteria di Stato, verranno a costituire, per ciò che concerne la tassa di monopolio, un accordo sul trattamento in Svizzera di determinati vini dolci d’origine jugoslava.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per esprimere alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione.

Belgrado, 3 novembre 1965.

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