L’AVI-AIn e l’ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.
L’ACI informa l’AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie verifiche e trasmette all’AVI-AIn le raccomandazioni e le proposte secondo l’articolo 79 capoverso 3 LAIn nonché i propri rapporti.
L’AVI-AIn informa l’ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l’attività di quest’ultima e le trasmette in particolare il rapporto annuale secondo l’articolo 78 capoverso 3 LAIn.
L’AVI-AIn, l’ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all’adempimento dei rispettivi compiti.
Il Tribunale amministrativo federale può chiedere informazioni all’AVI-AIn sul rispetto degli oneri previsti nelle decisioni di autorizzazione e all’ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell’esplorazione dei segnali via cavo, in generale o in relazione a singoli mandati.