(art. 58 cpv. 2 LStrI)
La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.
La somma forfettaria si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente.
Per le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora che in precedenza hanno beneficiato di una protezione provvisoria senza permesso di dimora, la somma forfettaria per persona è ridotta in ragione dell’importo delle prestazioni già corrisposte nel quadro di programmi della Confederazione per misure di sostegno a favore della persona in questione.
La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione.
Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l’anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo.
I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure ai sensi dell’articolo 14 a capoverso 3 lettere c ed e volte a promuovere l’integrazione dei richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata.
I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure d’integrazione a favore di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, attuate nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull’assistenza.