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172.041.11 OEm-Pub

Ordinanza concernente gli emolumenti per l’acquisto di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub)

del 19 novembre 2014 (Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 2 sulle
pubblicazioni ufficiali,

ordina:

Art. 1 Ordinanza

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale per:

  1. l’acquisto di pubblicazioni stampate ed elettroniche (pubblicazioni) della Confederazione;
  2. la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;
  3. prestazioni di pubblicazione specifiche, quali la creazione di formati supplementari.

Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 3 sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo

È tenuto a versare un emolumento chi:

  1. acquista, una tantum o in abbonamento, pubblicazioni in forma cartacea o in forma elettronica;
  2. utilizza pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;
  3. ottiene prestazioni di pubblicazione specifiche.

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) calcola gli emolumenti secondo la tariffa di cui all’allegato, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 4 sugli emolumenti.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi

Le pubblicazioni d’interesse superiore possono essere fornite gratuitamente o dietro riscossione di un emolumento ridotto.

Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione:

  1. sia destinata a formare l’opinione pubblica in vista di votazioni popolari o elezioni a livello federale;
  2. contenga informazioni concernenti situazioni specifiche e straordinarie;
  3. contenga un compendio di informazioni destinate a un vasto pubblico e concernente modifiche nell’organizzazione amministrativa oppure modifiche giuridiche;
  4. sia destinata alla diffusione su tutto il territorio del Paese.

I dipartimenti e la Cancelleria federale o le sedi da essi designate decidono l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni.

L’esenzione dagli emolumenti o la riduzione degli stessi può essere applicata sia alla versione stampata di una pubblicazione che a quella elettronica, oppure solo a una delle due.

L’acquisto di pubblicazioni destinate a un uso interno all’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 5 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, al Parlamento, ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione è gratuito.

Art. 5 Copie gratuite

Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può distribuire o far distribuire un numero adeguato di copie gratuite.

Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite.

Art. 6 Sconti

Le tariffe degli emolumenti di cui all’allegato sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano:

  1. organi intercantonali, Cantoni e Comuni;
  2. organizzazioni ed enti di diritto pubblico o di diritto privato non appartenenti all’Amministrazione federale centrale incaricati di compiti amministrativi della Confederazione;
  3. istituti di ricerca, istituti scolastici e scuole, per l’utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento.

Per la distribuzione a librerie e ad altri canali di rivendita sono concessi gli sconti seguenti:

  1. per il commercio al dettaglio: 30 per cento;
  2. per il commercio all’ingrosso: fino al 50 per cento; a condizione che esista un accordo scritto.

In caso di acquisto di almeno 20 copie è concesso uno sconto del 20 per cento.

Per gli abbonamenti con almeno due edizioni annuali è concesso uno sconto del 20 per cento.

Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti speciali.

Gli sconti non possono essere cumulati.

Art. 7 Riduzione per le pubblicazioni elettroniche

La riduzione per le pubblicazioni elettroniche di cui al numero 2.2 dell’allegato è concessa in aggiunta a eventuali sconti.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 novembre 2005 6 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegato7

(art. 3 cpv. 2)

Tariffe degli emolumenti per le pubblicazioni

1 Imposta sul valore aggiunto e spese di spedizione

  1. Negli emolumenti riportati in questo allegato è inclusa l’imposta sul valore aggiunto.
  2. Le spese di spedizione non sono incluse negli emolumenti. Queste possono essere riscosse separatamente.

2 Pubblicazioni stampate ed elettroniche

2.1 Pubblicazioni stampate
  1. La tariffa minima si applica a pubblicazioni con impaginazione semplice, un numero ridotto di tabelle, grafici e immagini nonché con rielaborazione semplice.
  2. La tariffa massima si applica a pubblicazioni con impaginazione complessa, preparazione e presentazione grafiche eseguite da professionisti del settore, numerose tabelle, grafici e immagini, nonché con rielaborazione onerosa.
  3. Emolumento in franchi per copia:

Numero di pagine

Tiratura complessiva

Tariffa minima

Tariffa massima

Formato A5

Formato A4

Formato A5

Formato A4

1 e 2

fino a 1 000

0.90

1.05

1.55

1.90

1 001–5 000

0.35

0.40

0.65

0.70

5 001–10 000

0.20

0.25

0.40

0.45

più di 10 000

0.10

0.15

0.20

0.30

3 e 4

fino a 1 000

1.30

1.55

2.10

2.60

1 001–5 000

0.50

0.60

0.85

1.05

5 001–10 000

0.30

0.40

0.55

0.70

più di 10 000

0.20

0.25

0.30

0.40

5–8

fino a 1 000

2.15

2.50

3.45

4.30

1 001–5 000

0.80

1.00

1.35

1.75

5 001–10 000

0.55

0.70

0.95

1.20

più di 10 000

0.35

0.45

0.55

0.75

9–16

fino a 1 000

3.60

4.20

5.85

7.40

1 001–5 000

1.35

1.65

2.30

2.80

5 001–10 000

0.90

1.10

1.50

1.85

più di 10 000

0.55

0.70

0.90

1.20

17–20

fino a 1 000

4.50

5.30

7.20

9.10

1 001–5 000

1.70

2.10

3.00

3.65

5 001–10 000

1.10

1.45

1.95

2.35

più di 10 000

0.70

0.95

1.15

1.50

21–36

fino a 1 000

7.00

7.80

10.90

13.90

1 001–5 000

2.65

3.10

4.75

5.75

5 001–10 000

1.75

2.15

3.05

3.85

più di 10 000

1.10

1.45

1.80

2.40

37–52

fino a 1 000

9.55

10.90

17.60

20.65

1 001–5 000

3.60

4.35

6.45

7.80

5 001–10 000

2.35

3.00

4.20

5.25

più di 10 000

1.45

2.00

2.50

3.40

53–68

fino a 1 000

12.00

14.00

21.00

26.50

1 001–5 000

4.50

5.50

7.50

10.00

5 001–10 000

3.00

4.00

5.00

7.00

più di 10 000

2.00

2.50

3.00

4.50

69–84

fino a 1 000

17.00

19.50

28.00

35.00

1 001–5 000

6.50

8.00

10.50

13.50

5 001–10 000

4.50

5.50

6.50

9.00

più di 10 000

3.00

3.50

4.00

6.00

85–100

fino a 1 000

20.00

23.00

32.50

41.00

1 001–5 000

7.50

9.00

12.00

16.00

5 001–10 000

5.00

6.50

8.00

10.50

più di 10 000

3.00

4.50

5.00

7.00

101–132

fino a 1 000

23.00

26.00

37.50

47.50

1 001–5 000

9.00

10.50

14.00

18.50

5 001–10 000

6.00

7.50

9.00

12.50

più di 10 000

3.50

5.00

5.50

8.00

133–196

fino a 1 000

30.50

35.50

50.00

63.50

1 001–5 000

11.50

14.50

18.50

24.50

5 001–10 000

7.50

10.00

12.00

17.00

più di 10 000

5.00

7.00

7.50

11.00

197–260

fino a 1 000

44.00

51.00

71.50

91.00

1 001–5 000

16.50

20.50

26.50

35.50

5 001–10 000

11.00

14.50

17.50

24.00

più di 10 000

7.00

10.00

10.50

16.00

261–392

fino a 1 000

57.00

67.50

94.00

120.00

1 001–5 000

21.50

27.50

34.50

46.50

5 001–10 000

14.50

19.50

23.00

32.00

più di 10 000

9.00

13.00

14.00

21.00

  1. Per le pubblicazioni di oltre 392 pagine si applica la tariffa attualizzata di cui al numero 2.1.3.
  2. Per le pubblicazioni periodiche (raccolte, pubblicazioni in serie, riviste e giornali) si considera la media annuale della tiratura e del numero di pagine anziché i loro valori effettivi.
2.2 Pubblicazioni elettroniche
  1. Per le pubblicazioni elettroniche si applica l’emolumento praticato per le pubblicazioni stampate, dedotta una riduzione del 10–50 per cento.
  2. Il prezzo è calcolato in base al numero 5 se non è possibile calcolarlo conformemente alle disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2.1.

3 Abbonamenti elettronici

Per la ricerca automatizzata di passi di pubblicazioni offerta in abbonamento mediante notifica elettronica si riscuote, per indirizzo, un emolumento forfettario annuale, in franchi, entro il quadro tariffario seguente:

Tipo di servizio

Tariffa minima per rimando semplice e citazione di singoli passi di una pubblicazione, formato semplice come PDF

Tariffa massima per rimandi complessi e citazioni di diversi passi di una pubblicazione, formato complesso strutturato come XML

Forfait annuale

50.—

1000.—

4 Cessione di diritti di utilizzazione

  1. Qualora diritti su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore siano ceduti per essere utilizzati da terzi, l’emolumento non può superare i costi interni ed esterni occasionati dall’elaborazione dell’opera protetta.
  2. Per il calcolo dei costi interni si applica una quota oraria di 200 franchi al massimo.

5 Prestazioni di pubblicazione specifiche

  1. La quota oraria per prestazioni di pubblicazione specifiche sono comprese tra 100 e 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.
  2. Queste quote si applicano segnatamente anche alla trasformazione delle pubblicazioni in altri formati e alla loro consegna.