La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
172.047.40 — OEmo-USTRA
Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 22
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 3 sugli emolumenti.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
Gli emolumenti sono stabiliti:
- secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
- secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato;
- secondo il dispendio negli altri casi.
Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.
Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.
Art. 54 Rinuncia agli emolumenti
I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio. 5
I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 2010 6 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.
I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 2018 7 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato. 8
I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 9 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato. 10
I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.
I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 2018 11 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato. 12
I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato. 13
Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti. 14
Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4 a dell’allegato possono essere condonati se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente. 15
Art. 5a16 Riduzione degli emolumenti
I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4 a dell’allegato possono essere ridotti del 50 per cento se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente. 17
Art. 6 Supplemento
Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 7 Incasso
Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.
Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’autorizzazione non viene utilizzata.
Art. 8 Adeguamento al rincaro
Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 19 giugno 1995 18 sugli emolumenti USTRA è abrogata.
Art. 1019 Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2025
Per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato20
(art. 4)
Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali
Franchi |
||
|---|---|---|
1 |
Rilascio o diniego di permessi per le corse d’importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’O del 13 nov. 196221 sulle norme della circolazione stradale, ONC) |
|
1.1 |
Permesso unico |
|
1.1.1 |
In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC |
80 |
1.1.2 |
In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC |
|
|
200 |
|
|
in base al tempo impiegato |
|
1.2 |
Permesso duraturo |
400 |
2 |
Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC) |
|
2.1 |
Permesso unico |
60 |
2.2 |
Permesso duraturo |
400 |
3 |
Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d’informazione dell’USTRA |
|
3.1 |
Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione |
|
3.1.1 |
Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari: |
|
3.1.1.1 |
Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno |
200 |
3.1.1.2 |
Per ogni indirizzo supplementare |
0.25 |
3.1.2 |
Fornitura di dati per richiamo di veicoli |
280 |
3.1.3 |
Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati: |
|
3.1.3.1 |
Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari |
gratuita |
3.1.3.2 |
In tutti gli altri casi |
280 |
3.1.4 |
Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura |
110 |
3.1.5 |
Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro |
140 |
3.1.6 |
... |
. |
3.1.7 |
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto |
2000 |
3.1.8 |
Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato Comunicazione di un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72b dell’O del 27 ott. 197622 sull’ammissione alla circolazione [OAC]) |
|
3.1.8.1 |
Dati di autoveicoli |
5.50 |
3.1.8.2 |
Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore |
4 |
3.1.8.3 |
Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati L’emolumento è riscosso presso il titolare dell’approvazione del tipo sulla base degli elenchi di cui all’articolo 92 capoverso 4 OAC. L’Ufficio federale può consultare le prove dell’imposizione doganale. |
1.50 |
3.2 |
Sistema d’informazione sugli incidenti stradali |
|
3.2.1 |
Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati |
280 |
3.2.2 |
Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura |
110 |
3.2.3 |
Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro |
140 |
3.2.4 |
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto |
2000 |
3.3 |
Monitoraggio del traffico |
|
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto |
2000 |
|
4 |
Rilascio di carte per tachigrafo |
|
4.1 |
Carta del conducente |
|
4.1.1 |
Ordinazione online |
70 |
4.1.2 |
Richiesta cartacea |
85 |
4.2 |
Carta dell’officina, ordinazione online |
70 |
4.3 |
Carta dell’azienda |
|
4.3.1 |
Ordinazione online |
70 |
4.3.2 |
Richiesta cartacea |
85 |
4.4 |
Carta di controllo, ordinazione online |
45 |
4.5 |
Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua |
|
4a |
Rilascio di approvazioni del tipo |
|
4a.1 |
Approvazione del tipo di veicoli e telai |
|
4a.1.1 |
Elaborazione amministrativa dei documenti |
200 |
4a.1.2 |
Rilascio dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica |
100 |
4a.1.3 |
Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni |
200 |
4a.2 |
Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d’equipaggiamento e dispositivi di protezione |
|
4a.2.1 |
Approvazione del tipo con validità nazionale |
100 |
4a.2.2 |
Approvazione del tipo con validità internazionale |
300 |
4a.3 |
Emolumenti in base al tempo impiegato |
|
Gli emolumenti per l’esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell’esame. |
70–120 |
|
4a.4 |
Emolumenti per la verifica della conformità |
|
4a.4.1 |
Verifiche della conformità fino a 4 ore di lavoro, a forfait |
500 |
4a.4.2 |
Ogni frazione di ora supplementare |
100 |
5 |
Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali |
|
5.1 |
Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell’O del 7 nov. 200723 sulle strade nazionali, OSN) |
300–5000 |
5.2 |
Autorizzazioni per l’utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN) |
300–5000 |
5.3 |
Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell’8 marzo 196024 sulle strade nazionali |
300–1000 |
5.4 |
Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l’autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell’approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato |
|
|
gratuito |
|
|
150 |
|
6 |
Riconoscimento (art. 17a cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 199525 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), notifica (art. 17ccpv. 2 OATV), revoca del riconoscimento (art. 17d cpv. 1 OATV) e verifica della plausibilità dei piani di controllo dei singoli organi (art. 19a cpv. 4 OATV) |
|
6.1 |
per procedura di riconoscimento |
300 |
6.2 |
per procedura di notifica |
200 |
6.3 |
per procedura di revoca |
300 |
6.4 |
verifica della plausibilità piano di controllo |
500 |
7 |
Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale |
fino a 5000 |