La presente ordinanza si applica agli impiegati che svolgono funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers nelle versioni RU 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417 che usufruiscono del congedo di prepensionamento dal 1° agosto 2015.
172.220.111.332
Ordinanza del DFF
sulla diminuzione della continuazione del pagamento dello stipendio durante il congedo di prepensionamento
del 24 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 34 a capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale (OPers) nella versione del 21 maggio 2008 2 ,
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Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Diminuzione della continuazione del pagamento dello stipendio
Se l’impiegato ha esercitato una simile funzione per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, durante il congedo di prepensionamento la continuazione del pagamento dello stipendio viene diminuita del 2,75 per cento per ogni anno di servizio intero mancante.
Art. 3 Riassunzione
Se una persona è riassunta in una simile funzione, gli anni di servizio prestati precedentemente in una di queste funzioni vengono computati nella misura in cui non siano già stati compensati finanziariamente.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.