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172.220.111.342.3

Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri d’esercizio degli impiegati del DDPS (Ordinanza sull’indennizzo dei pompieri d’esercizio)

del 25 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS);
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 48 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale
federale,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei pompieri d’esercizio del DDPS.

Art. 2 Principi

In linea di principio i servizi dei membri dei pompieri d’esercizio sono prestati durante il tempo di lavoro ordinario.

I servizi prestati al di fuori del tempo di lavoro sono indennizzati con un’indennità speciale (soldo dei pompieri).

Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con la chiamata o l’allarme. Esso termina con la conclusione del servizio in uniforme.

I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo quale indennizzo di funzione e di compensazione delle piccole spese non conteggiabili. Sono esclusi i comandanti pompieri d’esercizio del Centro logistico dell’esercito.

Art. 3 Competenza

Il servizio specializzato protezione antincendio della Base logistica dell’esercito (servizio specializzato) iscrive a preventivo e gestisce i crediti destinati all’indennizzo dei servizi dei membri dei pompieri d’esercizio.

Art. 4 Indennizzo

I servizi seguenti sono prestati al di fuori del tempo di lavoro e indennizzati con il soldo dei pompieri:

  1. rapporti esterni dei quadri, quali rapporti e assemblee cantonali, regionali, locali e in seno ad associazioni; è indennizzata solo la parte ufficiale del rapporto o dell’assemblea;
  2. ispezioni ordinate dal servizio specializzato;
  3. servizi supplementari ordinati dalla direzione o autorizzati dal servizio specializzato;
  4. esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.

I servizi seguenti sono prestati come tempo di lavoro e non sono indennizzati con il soldo dei pompieri:

  1. corsi per pompieri organizzati dal DDPS;
  2. corsi per pompieri organizzati dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri;
  3. corsi cantonali per pompieri;
  4. preparativi dei quadri per i servizi;
  5. lavori di ristabilimento nei giorni successivi all’istruzione e alle esercitazioni;
  6. rapporti interni dei quadri;
  7. interventi effettivi, compresi i lavori di ristabilimento;
  8. esercitazioni d’allarme;
  9. esercitazioni secondo il programma annuale, compresi i lavori di ristabilimento.

Art. 5 Ammontare del soldo dei pompieri

Il soldo dei pompieri per le prime tre ore consecutive ammonta a 45 franchi l’ora. Per ogni ora supplementare immediatamente successiva ammonta a 25 franchi l’ora. Le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso alla mezzora e indennizzate proporzionalmente.

Se un servizio dura più di sette ore consecutive è corrisposto un importo forfettario giornaliero pari a 250 franchi.

L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’allegato.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 5 settembre 2006 2 sull’indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato

(art. 5 cpv. 3)

Importi forfettari annui per i quadri

Gli importi forfettari annui per i quadri ammontano a:

Funzione

CHF

  1. Comandante (esclusi i comandanti presso i Centri logistici dell’esercito)

1000.–

  1. Funzione nel comando (ufficiale o sottufficiale)

800.–

  1. Capo della sezione d’intervento (ufficiale)

600.–

  1. Sostituto del capo della sezione d’intervento (ufficiale o sottufficiale)

400.–

  1. Capo del distaccamento speciale (ufficiale)

400.–

  1. Sostituto del capo del distaccamento speciale (ufficiale e sottufficiale)

200.–

  1. Capo del gruppo di spegnimento

200.–

  1. Sostituto del capo del gruppo di spegnimento

100.–

  1. Sorvegliante del materiale designato (Sezioni d’intervento e distaccamenti speciali)


400.–

2 In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.