Il fitto massimo autorizzato per il terreno comprende il fitto di base, il correttivo apportato a motivo delle condizioni locali e eventuali supplementi riferiti all’azienda.
Il fitto di base comprende l’interesse, gli oneri del locatore e un supplemento per i vantaggi generali derivanti da un affitto complementare (art. 38 cpv. 1 LAAgr). Esso ammonta al 7 per cento del valore di reddito del terreno al quale è attribuita la nota 4 conformemente all’allegato ODFR .
Per tener conto delle condizioni locali particolari, cioè delle strutture o delle condizioni di sfruttamento esistenti in una regione o in una sezione di essa, l’autorità cantonale competente può ridurre o accrescere il fitto di base fino a concorrenza del 15 per cento. La riduzione o l’aumento così fissato vale in ogni caso di determinazione del fitto nella regione o parte di essa.
Al fitto risultante dai capoversi 2 e 3 possono essere aggiunti supplementi riferiti all’azienda e non eccedenti ognuno il 15 per cento (art. 38 cpv. 2 LAAgr) quando il fondo:
- permette all’affittuario un migliore raggruppamento dei terreni;
- si trova in una situazione favorevole rispetto all’azienda dell’affittuario, segnatamente la distanza da percorrere e il dislivello tra loro sono di poco rilievo.