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221.432 ONCR

Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR)

del 21 novembre 2012 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 962 a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO) 1 ;
visti l’articolo 6 b capoversi 1 e 2 della legge dell’8 novembre 1934 2 sulle banche,
l’articolo 48 della legge del 15 giugno 2018 3 sugli istituti finanziari
e l’articolo 87 della legge del 23 giugno 2006 4 sugli investimenti collettivi, 5

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Art. 1 Norme contabili riconosciute

Per le imprese assoggettate all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l’articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme:

  1. gli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» dell’International Accounting Standards Board (IASB)6;
  2. l’«International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB;
  3. le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti7;
  4. gli «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» del Financial Accounting Standards Board8;
  5. gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell’International Public Sector Accounting Standards Board9.

L’editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate.

Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA

Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 2014 10 sulle banche) dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta. 11

Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 2006 12 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili del Consiglio federale e della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 e 118 i cpv. 6 LICol). 13

Art. 3 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato

(art. 3)

Modifica del diritto vigente

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