Lexipedia

241.3

Ordinanza
concernente il diritto di azione della Confederazione
nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

del 12 ottobre 2011 (Stato 1° aprile 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 19 dicembre 1986 1 contro la concorrenza sleale (LCSl),

ordina:

Art. 1 Diritto d’azione della Confederazione

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali fondati sull’articolo 10 capoverso 3 LCSl.

In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.

Art. 2 Informazione al pubblico

La SECO rappresenta la Confederazione nei casi previsti all’articolo 10 capoverso 4 LCSl.

In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.

Art. 3 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 17 febbraio 1993 2 concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale è abrogata.

Art. 4 Modifica del diritto vigente

3

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale | Lexipedia | Lexipedia