Istituendo la gerenza, l’autorità di vigilanza delimita esattamente le competenze di essa. Per quanto la gerenza ne sia dichiarata competente, essa, in materia di gestione finanziaria, esercita i poteri degli organi amministrativi ordinari e quelli delle loro autorità amministrative di vigilanza.
Salvo se si tratti di coprire spese correnti mediante entrate esistenti, gli organi ordinari non possono prendere, senza il consenso della gerenza, nessuna decisione o misura concernente spese od entrate, né possono alienare o gravare con pegno dei beni patrimoniali né, in fine, assumere nuovi impegni. Sono riservati i diritti dell’acquirente di buona fede.
Le misure prese dalla gerenza non sono sottoposte al referendum comunale, e il diritto di iniziativa comunale non può essere esercitato in loro confronto.
La gerenza può, col consenso delle autorità di vigilanza, delegare determinate sue competenze agli organi ordinari del debitore.