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Accordo amministrativo
tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell’ambito della maturità liceale

del 28 giugno 2023 (Stato 1° agosto 2024)

Il Consiglio federale svizzero
e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

convengono quanto segue:

Sezione 1 Scopo, oggetto e principio

Art. 1 Scopo e oggetto

Lo scopo del presente Accordo è disciplinare in maniera uniforme il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale.

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra il Consiglio federale e la CDPE nell’ambito della maturità liceale; sono disciplinati in particolare:

  1. l’istituzione, i compiti, la composizione e l’organizzazione nonché il finanziamento della Commissione svizzera di maturità (CSM);
  2. l’istituzione, i compiti, la composizione e l’organizzazione nonché il finanziamento del Forum svizzero per la maturità liceale.

Art. 2 Principio

Nei limiti delle loro competenze, il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento dei seguenti attestati di maturità:

  1. gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale;
  2. gli attestati rilasciati in seguito al superamento dell’esame svizzero di maturità (attestati svizzeri di maturità);
  3. gli attestati di superamento dell’esame complementare in combinazione con un attestato di maturità professionale o con un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

A tal fine adottano norme di riconoscimento armonizzate.

Provvedono affinché le norme di riconoscimento entrino in vigore contemporaneamente.

Creano le condizioni per lo sviluppo della maturità liceale.

Sezione 2 Commissione svizzera di maturità

Art. 3 Principio

La CSM è l’autorità comune di riconoscimento della Confederazione e dei Cantoni. È istituita dal Consiglio federale e dalla CDPE.

È responsabile della preparazione del riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale.

È responsabile dell’organizzazione dell’esame svizzero di maturità e degli esami complementari.

Art. 4 Compiti nell’ambito del riconoscimento

La CSM esamina le domande di riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e le inoltra al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE proponendo di approvarle o di respingerle.

Verifica periodicamente il rispetto dei requisiti minimi da parte delle scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero nonché l’attuazione delle misure cantonali concernenti l’orientamento professionale, universitario e di carriera e le pari opportunità. Effettua inoltre verifiche specifiche per conto del Cantone in cui ha sede la scuola, del DEFR e della CDPE qualora ciò sia necessario per un motivo particolare.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

  1. esamina le domande di autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo e le inoltra al DEFR e alla CDPE proponendo di approvarle o di respingerle;
  2. valuta le esperienze pilota e, sulla base delle conoscenze acquisite, raccomanda al DEFR e alla CDPE l’eventuale adeguamento dei requisiti minimi contenuti nelle norme di riconoscimento;
  3. esamina le domande di autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi per le scuole svizzere all’estero e per le scuole di maturità per adulti e le inoltra al DEFR e alla CDPE proponendo di approvarle o di respingerle;
  4. esamina, all’attenzione del DEFR e della CDPE, questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità;
  5. raccomanda al DEFR e alla CDPE l’eventuale adeguamento dei requisiti minimi contenuti nelle norme di riconoscimento se circostanze particolari lo richiedono;
  6. può emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la compensazione degli svantaggi;
  7. può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingui.

Art. 5 Compiti nell’ambito dell’esame svizzero di maturità e degli esami complementari

La CSM organizza l’esame svizzero di maturità per i candidati che si sono preparati all’esame senza frequentare una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

La CSM organizza gli esami complementari per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero. Su richiesta del Cantone interessato, può delegare il compito a una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceali riconosciuti a livello svizzero; in tal caso la CSM esercita la vigilanza sugli esami complementari.

Art. 6 Composizione e organizzazione

La Commissione conta al massimo 25 membri.

La CDPE nomina il presidente d’intesa con il Consiglio federale, rappresentato dal DEFR. Gli altri 24 membri sono nominati per metà dal Consiglio federale e per metà dalla CDPE.

Il mandato dura quattro anni. È rinnovabile, ma non può superare i 12 anni.

La CSM dispone di una segreteria; questa dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La segreteria comprende gli ambiti Riconoscimento e Organizzazione degli esami.

La CSM adotta un regolamento interno; questo necessita dell’approvazione del DEFR e della CDPE.

Art. 7 Finanziamento

I membri della CSM ricevono un’indennità per la partecipazione alle riunioni e per le altre attività della Commissione. Il presidente riceve inoltre un’indennità annua.

L’importo delle indennità è stabilito nel regolamento interno. I costi delle indennità sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l’altra metà dalla CDPE.

I costi della segreteria della CSM sono ripartiti come segue:

  1. i costi dell’ambito Riconoscimento sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l’altra metà dalla CDPE; la SEFRI determina l’importo e lo mette di volta in volta a preventivo per un periodo di due anni con l’approvazione della CDPE;
  2. i costi dell’ambito Organizzazione degli esami sono sostenuti dalla Confederazione; i Cantoni contribuiscono fornendo gli esaminatori e gli esperti delle scuole cantonali e mettendo a disposizione locali adeguati.

Sezione 3 Armonizzazione delle norme di riconoscimento per garantire l’equivalenza degli attestati svizzeri di maturità

Art. 8

Per garantire l’equivalenza dell’attestato svizzero di maturità con gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale, le modifiche dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull’esame svizzero di maturità devono essere armonizzate con l’ordinanza del 28 giugno 2023 2 sulla maturità e con il regolamento della CDPE del 22 giugno 2023 3 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale ed essere coordinate con la CDPE.

Sezione 4 Forum svizzero per la maturità liceale

Art. 9 Principio

Il DEFR e la CDPE gestiscono congiuntamente il Forum svizzero per la maturità liceale (Forum).

Art. 10 Compiti

Il Forum garantisce i contatti e l’interazione a livello nazionale tra gli organi e le organizzazioni che si occupano di maturità liceale.

Garantisce il dialogo in materia di contenuto e sviluppo della maturità liceale nonché il coordinamento di eventuali misure.

Si occupa in particolare dei seguenti temi:

  1. la transizione dal livello secondario I alle scuole di maturità e dalle scuole di maturità alle scuole universitarie;
  2. sviluppi sociali e pedagogici e relativo impatto sull’insegnamento e sull’apprendimento;
  3. formazione e formazione continua dei docenti;
  4. stato della ricerca e fabbisogno su tematiche legate alla maturità liceale.

Su incarico del DEFR e della CDPE il Forum può effettuare analisi e formulare raccomandazioni sui temi di cui al capoverso 3 o affidare tali lavori a terzi.

Art. 11 Composizione e organizzazione

Il Forum è presieduto ad anni alterni dalla SEFRI e dalla segreteria generale della CDPE.

Fanno inoltre parte del Forum:

  1. un membro della direzione del Centro svizzero di coordinamento per la ricerca educativa;
  2. un membro della direzione del Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES);
  3. due persone provenienti da una direzione universitaria designate dalla Camera delle scuole universitarie e dalla Camera delle alte scuole pedagogiche;
  4. un membro della presidenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri;
  5. un membro della presidenza della CSM;
  6. un membro della presidenza della Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori;
  7. un membro della presidenza della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie.

Se necessario e su proposta di uno dei membri, altre persone possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Forum.

Il Forum si riunisce secondo le necessità, almeno due volte all’anno, ed è convocato dall’organo amministrativo che detiene la presidenza.

Il Forum dispone di una segreteria; questa dipende amministrativamente dal ZEM CES.

Il Forum adotta un regolamento interno; questo necessita dell’approvazione del DEFR e dealla CDPE.

Art. 12 Finanziamento

I costi legati al Forum sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l’altra metà dalla CDPE.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 13 Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato entro la fine di un anno civile con un preavviso di quattro anni.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’Accordo amministrativo del 16 gennaio / 15 febbraio 1995 4 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità è abrogato.

Art. 15 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente Accordo è stato approvato dal Consiglio federale svizzero il 28 giugno 2023 e dalla CDPE il 22 giugno 2023.

Entra in vigore il 1° agosto 2024.